Trattato Europeo per l'impiego alla pari (Strasburgo
11/11/1969) - Legge del 18 maggio 1973 n° 304
2) Il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento temporaneo in famiglie,
come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri venuti alla scopo di
perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed, eventualmente, professionali e di
arricchire la loro cultura generale con una migliore conoscenza del Paese di soggiorno.
3) Il collocamento alla pari, la cui durata iniziale non sarà superiore ad un
anno, può tuttavia essere prolungato in modo da permettere un soggiorno di due anni al
massimo.
4) La persona collocata alla pari non dovrà avere meno di 17 anni, ne superare
i 30 anni di età.
5) La persona collocata alla pari sarà munita di certificato medico,
rilasciato non oltre tre mesi prima del collocamento, indicante il suo stato di salute.
6) I diritti ed i doveri della persona collocata alla pari nonché i diritti ed
i doveri della famiglia ospitante, quali sono definiti nel presente accordo, formano
oggetto di un accordo scritto, da concludersi fra le parti in causa sotto forma di un
documento unico di uno scambio di lettere, preferibilmente prema che la persona alla pari
abbia lasciato il Paese nel quale risiedeva o, al più tardi, durante la prima settimana
del suo collocamento.
8) La persona collocata alla pari riceve vitto e alloggio dalla famiglia
ospitante; essa dispone, per quanto possibile di una camera individuale.
* la persona collocata alla pari deve disporre di tempo sufficiente per seguire
dei corsi di lingua e perfezionarsi sul piano culturale e professionale; a tale scopo
verrà accordata ogni facilitazione per regolare opportunamente gli orari di lavoro.
* La persona collocata alla pari deve disporre almeno di un giorno intero di
riposo ogni settimana fra cui almeno una domenica al mese, e deve avere ogni possibilità
di partecipare alle funzioni della propria religione.
9) La persona collocata alla pari deve fornire alla famiglia ospitante,
prestazioni consistenti in una partecipazione ai normali lavori casalinghi. Il tempo
realmente consacrato a tali prestazioni non supererà, in linea di massima, la durata di 5
ore al giorno.
10) Ogni contraente determina le prestazioni che verranno assicurate ad ogni
persona collocata alla pari sul proprio territorio in caso di malattia, maternità o
incidente.
* Se non si può essere assicurate nel Paese ospitante da un regime di
previdenza sociale o da qualsiasi altro sistema ufficiale, tenuto conto delle disposizioni
contenute negli accordi internazionali o nei Regolamenti delle Comunità Europee, il
membro competente della famiglia ospitante deve contrarre un'assicurazione privata di cui
prenderà a suo carico tutte le spese.
11) In caso in cui l'accordo di cui all'articolo 6 sia stato concluso per un
periodo non determinato, ciascuna delle parti può porvi fine mediante preavviso di due
settimane.
* Sia che l'accordo sia stato concluso per una durata determinata o meno, esso
potrà essere immediatamente denunciato da una delle due parti in caso di mancanza grave
dell'altra parte, o se gravi circostanze lo richiedono.
home