LA NUOVA DISPOSIZIONE
LEGISLATIVA SUL SERVIZIO CIVILE
Legge n 64/6.03.2001
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Art. 1.
(Princìpi e finalità)
1. E' istituito il servizio civile nazionale
finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio
militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non
militari;
b) favorire la realizzazione dei princìpi
costituzionali di solidarietà sociale;
c) promuovere la solidarietà e la
cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo
alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione
alla pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del
patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale,
anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale,
storico-artistico, culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale,
culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti
ed amministrazioni operanti all'estero.
Art. 2.
(Delega al Governo).
1. A decorrere dalla data della sospensione del
servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base
esclusivamente volontaria.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi
a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di
accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle
differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici
ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
emanati nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti
criteri:
a) ammissione al servizio civile volontario di
uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei
limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;
b) determinazione del trattamento giuridico ed
economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento
riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle
disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;
c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai
volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel
mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma
delle Forze armate;
d) utilità sociale del servizio civile nei
diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti
all'estero;
e) funzionalità e adeguatezza della durata del
servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di
cui alle lettere c) e d);
f) previsione che i decreti legislativi di cui
al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il
raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;
g) conferma delle disposizioni della legge 8
luglio 1998, n.230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n.324, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n.424, in quanto compatibili
con la presente legge;
h) previsione della disciplina da applicare in
caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare
riferimento agli obiettori di coscienza;
i) garanzia di analoghe condizioni tra il
servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla
scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per
il tempo libero;
l) previsione del diritto per gli appartenenti
alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di
insediamento della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati
perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il
parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato con le modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i
requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti
tipologie di impiego.
Art. 3.
(Enti e organizzazioni privati).
1. Gli enti e le organizzazioni privati che
intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono
possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità
d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini
istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;
d) svolgimento di un'attività continuativa da
almeno tre anni.
Capo II
DISCIPLINA DEL PERIODO
TRANSITORIO
Art. 4.
(Ambito di applicazione).
1.
Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale
fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.
Art. 5.
(Ammissione al servizio civile).
1.
Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare
servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n.230, i
cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro
preferenza aprestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare,
purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative
e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario
di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.
2.
Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potrà incrementare il
numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei
comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle
convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il
previsto periodo di formazione nei comuni stessi. I comuni interessati
provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.
3.
Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è
fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il
servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare,
nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando
sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile
nazionale previste dalla presente legge.
4.
Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di
dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale
con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del
contingente definito ai sensi dell'articolo 6:
a)
le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la
domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il
ventiseiesimo;
b)
i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche
successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato
provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.
Art. 6.
(Determinazione del contingente).
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi
dell'articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n.230, e
successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità
finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del
contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto
dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per
l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n.230 del 1998.
2.
Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il
servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui
all'articolo 5, comma 1.
Art. 7.
(Ufficio nazionale per il servizio civile).
1.
L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge
8 luglio 1998, n.230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del
servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio
civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n.303.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile
approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e
regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti
locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11
della legge n.230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti
e convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione
nazionale.
3.
Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite
massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il
servizio civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
4.
Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.303, prevede la costituzione di sedi della
stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano,
dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di
consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
Art. 8.
(Disposizioni integrative ed attuative).
1.
Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono determinati: le
caratteristiche e gli standard di utilità sociale dei progetti di impiego; i
criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli
stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del
numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione
dell'area geografica interessata al progetto, nonché della garanzia di
accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma, al
fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in
funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della
presentazione dei progetti; le procedure e le modalità per le attività di
monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti
approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta
l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui
all'articolo 5, comma 4.
2.
Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi
istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti
responsabili della stesura dei progetti di impiego.
3.
Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle
disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della
predetta legge n. 230 del 1998.
Art. 9.
(Servizio civile all'estero).
1.
Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono
realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di
cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione
europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di
pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione
europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai
quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio
1998, n.230.
2.
La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento
del servizio civile all'estero.
Art. 10.
(Benefici culturali e professionali).
1.
Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio
civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6
della legge 8 luglio 1998, n.230.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i
cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva,
rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai
fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di
specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari
all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
3.
Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del
conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative
prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il
curriculum degli studi.
Capo III
NORME FINANZIARIE
E FINALI
Art. 11.
(Fondo nazionale per il servizio civile).
1.
Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:
a)
dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;
b)
dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti
locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
c)
dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2.
Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle
lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del
conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego
specifici.
3.
A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al
comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto
dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive
modificazioni.
4.
All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi
per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità
iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1
"Obiezione di coscienza" del centro di responsabilità 16 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n.230.
5.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 12.
(Norme abrogate).
1.
All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n.230, sono abrogate le
parole: "Fino al 31 dicembre 1999".
2.
E' abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato
dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n.265.
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