Il contratto a termine è regolato da
varie leggi. L’ultima, estende la possibilità di stipulare contratti
a termine per il personale laureato o diplomato dipendente da studi
professionali o società di servizio da impiegare all’estero.
E’ possibile essere assunti con un
contratto a termine in queste situazioni:
*quando ciò sia richiesto dalla speciale
natura della attività lavorativa derivante dal carattere stagionale
della medesima;
*quando l’assunzione abbia luogo per
sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto di
conservazione del posto di lavoro, sempre che nel contratto a termine
sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della
sostituzione;
*quando l’assunzione abbia luogo per
l’esecuzione di un’opera o di un servizio definito e predeterminato
nel tempo avente carattere straordinario od occasionale;
*per le lavorazioni a fasi successive che
richiedono maestranze diverse, per specializzazione, da quelle
normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od
integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell’ambito
dell’azienda;
*nelle assunzioni di personale riferite a
specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici;
*quando l’assunzione venga effettuata
da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi
aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di
terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un
periodo massimo di sei mesi compresi tra aprile e ottobre di ogni anno e
di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella
percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale.
Il contratto a termine è nullo se non
risulta da un atto scritto che deve essere consegnato dal datore di
lavoro al lavoratore. Tuttavia questo documento scritto non è
necessario se la durata del rapporto di lavoro non supera i dodici
giorni lavorativi.
Il termine del contratto può essere, con
il consenso del lavoratore, prorogato non più di una volta e per un
periodo non superiore alla durata del contratto iniziale.
Se il rapporto di lavoro continua dopo la
scadenza del termine inizialmente fissato, oppure se il lavoratore viene
riassunto entro quindici giorni dalla scadenza del precedente con un
nuovo contratto a termine, la prestazione lavorativa si trasforma
automaticamente in una tempo indeterminato.
I lavoratori assunti con un contratto a
termine la cui durata complessiva non superi i sei mesi nell’anno
solare conservano l’iscrizione nelle liste di collocamento.
Coloro che abbiano lavorato con un
contratto a termine in attività stagionali, hanno diritto di precedenza
nell’assunzione, con la medesima qualifica, presso la stessa azienda e
a condizione che entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
abbiano dichiarato, tramite lettera, di essere disponibili a lavorare
ancora presso la medesima azienda.
I lavoratori "extra" nel
settore alberghiero: questo particolare tipo di rapporto di lavoro a
termine è regolamentato dalla legge n. 56 del 1987 art. 23. La norma
prevede la possibilità per i datori di lavoro del settore alberghiero,
di utilizzare i lavoratori "extra" anche per un solo giorno.
Questi lavoratori non devono però sostituire personale mancante ma
essere appunto utilizzati per lavori extra come banchetti di nozze o
ricevimenti particolari che non rientrano nella normale attività
dell’albergo.
Dal gennaio del 1995 è stato costituito
un Ente bilaterale fra i datori di lavoro del settore e i sindacati di
categoria Cgil, Cisl e Uil per la costituzione di una "Banca dati
dei lavoratori extra" in modo da offrire, da un lato
un’opportunità per gli albergatori di reclutare velocemente personale
mancante, dall’altro per consentire ai lavoratori di raggiungere le 78
giornate lavorative necessarie per ottenere l’indennità di
disoccupazione a requisiti ridotti. Questo contributo di integrazione al
reddito è pari al 30 per cento della paga media lorda giornaliera
moltiplicato per le giornate lavorate. La domanda per l’indennità di
disoccupazione si presenta entro il 31 marzo di ogni anno presso le sedi
INPS di residenza.Per iscriversi alla Banca dati
dell’Ente bilaterale per il turismo basta compilare un modulo
reperibile presso le sedi dei Cilo.
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