I lavori
socialmente utili: L.S.U e L.P.U.
Cosa sono i lavori
socialmente utili
Il Decreto Legislativo
1 dicembre 1997 n.468 definisce " Lavori socialmente utili"
le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la
fornitura di servizi di utilità collettiva.
I lavori socialmente
utili si distinguono in:
- Lavori di pubblica utilità mirati
alle creazione di posti di lavoro in particolare in nuovi bacini
di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per
altri due periodi di 6 mesi.
- Lavori socialmente utili mirati alla
qualificazione di particolari progetti formativi volti alla
crescita professionale in settori innovativi, della durata di 12
mesi .
- Lavori socialmente utili per la
realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere
straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per
un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di
trattamenti previdenziali.
- Prestazioni di attività socialmente
utili da parte di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, o
percettori di altro trattamento speciale di disoccupazione o che
godono di altro trattamento straordinario di integrazione
salariale a zero ore.
In quali settori si
possono avere lavori socialmente utili
I progetti di lavori
socialmente utili possono essere attivati soltanto in alcuni specifici
settori:
- cura ed assistenza all'infanzia,
all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di
tossicodipendenti, di portatori di handicap e di detenuti;
interventi mirati nei confronti di soggetti in condizione di
particolare disagio e emarginazione sociale;
- raccolta differenziata, gestione di
discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi
urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici
e di lavoro, tutela della aree protette e dei parchi naturali,
bonifica della aree industriali dismesse e interventi di bonifica
dell'amianto;
- miglioramento della rete idrica,
tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione
dell'agricoltura biologica, realizzazione della opere necessarie
allo sviluppo ed alla modernizzazione dell'agricoltura anche nelle
zone montane, della silvicoltura, dell'acquacoltura e
dell'agriturismo;
- piani di recupero, conservazione e
riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici
a rischio, di aree urbane, quartieri di città e centri minori, in
particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema
dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del
patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle
condizioni per lo sviluppo del turismo.
I progetti devono
essere preparati nell'ottica di realizzare attività stabili nel
tempo e devono quindi essere preparati con un vero e proprio piano
d'impresa, relativo alle attività d'impresa che alle fine del
progetto si vogliono promuovere.
Chi puo' realizzare i
progetti per i lavori socialmente utili
I progetti possono
essere promossi da amministrazioni pubbliche, da enti pubblici
economici, da società a totale o prevalente partecipazione pubblica,
dalle cooperative che gestiscono servizi socio sanitari e educativi
(cooperative sociali di tipo A) e dalle cooperative sociale aventi
come scopo lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,
commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate (cooperative sociali di tipo B). Possono
presentare i progetti le cooperative sociali e loro consorzi che
svolgono attività da almeno due anni, che non abbiano operato
riduzioni di personale negli ultimi dodici mesi e, se hanno già
partecipato ad altri progetti L.S.U., che abbiano assorbito come soci
o come dipendenti almeno il 50% dei lavoratori impegnati nel
precedente progetto per L.S.U. (art.3 del D.Lgs.468/97).
Chi sono i lavoratori
utilizzabili nei lavori socialmente utili
L'art.4 del D.Lgs468/97
individua i soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili. Tali
soggetti sono:
- lavoratori in cerca di prima
occupazione o disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste
del collocamento;
- lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altro
trattamento speciale di disoccupazione;
- lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altri
trattamento speciale di disoccupazione;
- lavoratori che godono del
trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero
ore;
- gruppi di lavoratori espressamente
individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di
crisi aziendali, di settore e di area;
- categorie di lavoratori individuate,
anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della
Commissione Regionale per l'impiego, anche ai sensi dell'articolo
25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- persone detenute per le quali sia
prevista l'ammissione al lavoro esterno come modalità del
programma di trattamento .
I progetti devono
essere presentati alle Commissione Regionale per l'impiego competenti
le quali l'autorizzazione si presume data.
Per l'assegnazione dei
lavoratori alle attività progettate occorre tener conto della
corrispondenza tra la qualifica di appartenenza e le professionalità
richieste e del principio delle pari opportunità.
L'utilizzazione dei
lavoratori nei L.S.U. non determina l'instaurazione di un rapporto di
lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di
collocamento o dalle liste di mobilità. L'ingiustificato rifiuto
dell'assegnazione alle attività di cui ai progetti di L.S.U., da
parte di percettori di trattamenti previdenziali comporta la perdita
del trattamento e la cancellazione dalle liste regionali di mobilità.
Diritti e doveri dei
lavoratori impegnati in L.S.U. e L.P.U.
I lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità o percettori di trattamento straordinario di
integrazione salariale sospesi a zero ore possono essere impegnati per
l'orario corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso ed
il livello retributivo iniziale, al netto dei contributi, previsto per
i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto
promotore dell'intervento e comunque per non meno di venti ore
settimanali e non più di otto ore giornaliere. L'assegno per i
lavori socialmente utili, che compete ai lavoratori impiegati in detti
progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, è di £
800.000 mensili. Tale assegno viene erogato dall'INPS, previa
certificazione delle presenze. Nel caso di impegno per un orario
superiore, ai lavoratori compete un importo integrativo, a carico del
soggetto utilizzatore.
L'integrazione deve
essere calcolata con riferimento alla retribuzione che percepisce un
dipendente del soggetto utilizzatore inquadrato in una qualifica
corrispondente. L'assegno è cumulabile con redditi da attività di
lavoro autonomo occasionale e di collaborazione coordinata e
continuativa, iniziate dopo l'avvio del progetto, nonché con redditi
da attività di lavoro a tempo parziale determinato, nei limiti di £
600.000 mensili.
I lavoratori impegnati
in L.S.U. non possono svolgere lavoro subordinato con contratto a
termine a tempo pieno. L'assegno è altresì "incompatibile con i
trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità", la vecchiaia ed i superstiti e
con i trattamenti di pensionamento anticipato.
L'art. 8 del D.Lgs
468/97 prevede la disciplina delle assicurazioni, delle assenze dei
permessi, delle assemblee per i lavoratori impegnati nei L.S.U.
In particolare la legge
prevede la necessità per i soggetti utilizzatori di instaurare idonee
forme assicurative contro gli infortuni sul lavoro, gli infortuni e le
malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso i
terzi.
Devono essere previsti
degli adeguati periodi di riposo; le assenze per malattia, documentate,
non comportano la sospensione dell'assegno. Al contrario, le assenze
per motivi personali, anche se giustificati, comportano detta
sospensione. Il soggetto utilizzatore può disporre il recupero delle
ore perse così da evitare la sospensione dell'assegno.
Se le assenze si
protraggono per un tempo troppo lungo per le esigenze del progetto,
gli utilizzatori possono chiedere la sostituzione del lavoratore.
Alle lavoratrici
impregnate in L.S.U. non coperte da altre assicurazione, per i periodi
di astensione obbligatoria per maternità, viene erogata dall'INPS
un'indennità pari all'80% dell'assegno. Le lavoratrici possono
partecipare ai progetti ancora in corso alla fine del periodo di
astensione obbligatoria.
Ai lavoratori impegnati
a tempo pieno vengono riconosciuti i permessi di cui all'art.10 L.
1204/71 (due ore di permesso al giorno fino all'anno di età del
figlio/a). I lavoratori impegnati nei L.S.U. possono partecipare alle
assemblee organizzate dalle OO.SS. alle stesse condizioni dei
dipendenti del soggetto utilizzatore.
Inoltre i lavoratori
utilizzati in L.S.U. o L.P.U. hanno un titolo di preferenza nei
pubblici concorsi banditi per la stessa professionalità, ed hanno
diritto ad una riserva di posti qualora l'ente che li utilizza o li ha
utilizzati proceda ad assunzioni a tempo indeterminato.
I lavoratori impegnati
in L.S.U. o L.P.U. devono svolgere esclusivamente le attività
straordinarie per le quali sono chiamati e comunque le sole attività
indicate nei progetti.
Non possono essere
impiegati a copertura di carenze di organico e comunque in servizi
istituzionali dell'ente e/o in servizi che l'ente potrebbe dare in
appalto a terzi.
Qualora ciò avvenga il
lavoratore potrebbe chiedere il riconoscimento del rapporto di fatto
con l'ente utilizzatore.
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