Il contratto part-time è una
tipologia di lavoro a orario ridotto, che si svolge con modi e tempi
prefissati e che può essere instaurata sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che
determinato.
Esistono varie tipologie di contratto part-time:
Il part-time orizzontale: attività prestata in tutti i giorni
lavorativi con orario ridotto. Es: (4 ore x 5 giorni lavorativi = 20 ore
sett. su 40).
Il part-time verticale: attività prestata solo in alcuni giorni della settimana con orario pieno o
ridotto, Es: (8 ore su 3 giorni lavorativi = 24 ore sett. su 40), oppure (6 ore su 4 giorni lavorativi = 24 ore
sett. su 40).
Il part-time ciclico : attività prestata solo in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno con orario pieno
o ridotto. Di solito questa forma di lavoro interessa lavoratori assunti in particolari
settori con elevate punte di stagionalità.
Es: alberghiero per il periodo estivo o invernale; settore alimentare durante la
trasformazione dei prodotti agricoli.
Il contratto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto
e in esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione, anche
giornaliera, dell'orario di lavoro.
Essendo un contratto di tipo individuale, una copia va consegnata al lavoratore
assunto, mentre un'altra deve essere inviata all'Ispettorato del Lavoro entro 30 giorni dalla
stipula.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la forma scritta é
un requisito obbligatorio a pena di nullità, in quanto deve essere sottesa una
effettiva e consapevole disponibilità del lavoratore ad un rapporto di
lavoro che si discosta da quello socialmente
tipico.
Il part-time può essere ritenuto compatibile
con: il contratto di formazione e lavoro; il contratto a tempo
determinato;
il rapporto di apprendistato.
L'instaurazione di un rapporto di lavoro part-time
può avvenire
sia al momento dell'assunzione, che in seguito ad una trasformazione del rapporto di lavoro successiva
ad essa.
Nel caso in cui il lavoratore già occupato nell'impresa richieda la trasformazione del proprio
rapporto di lavoro da tempo pieno (full-time) in tempo parziale
(part-time) o viceversa, le parti dovranno sancire tale trasformazione con contratto
scritto.
Là dove un'azienda decida di effettuare assunzioni di personale a tempo
pieno, dovrà
prima verificare la volontà del lavoratore già dipendente, assunto con contratto di
lavoro part-time, di trasformare il proprio rapporto di lavoro in
un rapporto a tempo pieno; in particolar modo nel caso in cui il lavoratore
abbia accettato di lavorare part-time per esigenze, non proprie, ma
dell'impresa.
I contratti collettivi, aziendali oltre che nazionali, possono
stabilire:
un numero percentuale di lavoratori ai quali concedere il part-time rispetto al
numero di lavoratori a tempo pieno normalmente occupati presso l'azienda;
la possibilità, non prevista dalla legge 863/84, di concordare ore "supplementari"
retribuibili con una maggiorazione sulla paga oraria.
In qualsiasi caso di nuova assunzione con instaurazione di un rapporto di lavoro
part-time (compreso nelle 20 ore settimanali per il settore privato e nelle 18 ore per il
settore pubblico), il lavoratore ha diritto di rimanere iscritto all'Ufficio di Collocamento nella
lista ordinaria di 1° classe e di poter essere assunto in un'altra impresa con un secondo
rapporto di lavoro part-time che realizzi complessivamente le 40 ore
settimanali.
Per quanto concerne l' aspetto retributivo, il trattamento economico e gli istituti contrattuali vengono
proporzionati alla durata settimanale e/o mensile dell'orario di
lavoro.
In tema di orario di lavoro settimanale: per la prima volta viene affermato in via legislativa che l'orario settimanale di
lavoro è fissato in 40 ore settimanali e non più 48 ore come prevedeva il
Regio decreto del 1923.
Ancora per sei mesi dall'entrata in vigore della Legge Treu quando una
azienda deve, per esigenze tecnico produttive superare le 48 ore di lavoro
settimanali continuera' a dare comunicazione e pagare il previsto contributo
addizionale alla Direzione Provinciale del Lavoro entro 24 ore.
Al fine di favorire il ricorso a forme di lavoro ad orario ridotto, anche
attraverso processi concordati, il Governo, al termine di un iter che prevede
siano anche sentite le commissioni parlamentari
competenti, potrà
stabilire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge Treu, misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive per fasce
d'orario, rispettivamente fino a 24, oltre le 24 fino alle 32, oltre le 32 fino
a 36, oltre le 36 fino alle 40 ore settimanali.
Gli incentivi di natura contributiva
(tutti da definire) troveranno applicazione
anche nei casi di part-time verticale. Il legislatore ha
ritenuto opportuno fissare per i primi due anni alcune priorità: i casi in cui il contratto
part-time preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad incremento dell'organico aziendale o la
trasformazione di contratti da full-time a part-time per quanto riguarda i
processi di gestione degli esuberi di personale.
Sarà in seguito, per decreto, stabilita una maggiore misura della
riduzione delle aliquote contributive previste nei casi di:
- Incrementi degli organici esistenti collaboratori inoccupati di età
compresa tra i 18 e i 25 anni residenti nelle aree individuate con obiettivo 1 dell'Unione
Europea;
- Trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per dipendenti
ai quali manchino 3 anni per il
pensionamento, a patto, che l'impresa assuma, con un contratto part-time e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto di
pensionandi, giovani inoccupati o
disoccupati di età inferiore a 32 anni;
- Assunzione a tempo parziale di lavoratrici, precedentemente occupate, che rientrino nel mercato del lavoro dopo almeno due anni
di inattività;
- Contratti part-time attivati per l'impiego di lavoratori nei settori della
salvaguardia dell'ambiente, territorio, recupero spazi urbani e culturali.
Infine bisogna sottolineare come per la prima volta venga introdotta la
possibilità di estendere l'istituto del tempo parziale anche ai
lavoratori dell'agricoltura; questa però, dovrà essere regolamentata nei Contratti Collettivi Nazionali
di Lavoro, previa accordo tra le parti sociali.
Sono tutelati da malattie professionali
ed
infortunio tutti quei lavoratori che effettuano attività previste dal Testo
Unico degli Infortuni.
Al fine della liquidazione completa dell' indennità di inabilità assoluta al
lavoro, il lavoratore dovrà denunciare all'INAIL eventuali contratti
part-time concomitanti. In caso di
part-time verticale o ciclico, l' indennità verrà corrisposta anche per
i periodi non concomitanti col lavoro.
In ambito di malattia e maternità, le regole applicate saranno le
seguenti:
Part-time Orizzontale: pagamento
regolare.
Part-time Verticale su base annua con fasi di inattività superiori a 60
gg.: l'indennità sarà corrisposta solo per i giorni coincidenti con la successiva fase lavorativa prevista dal
contratto.
Occorre quindi in caso di malattia o maternità, anche durante la pausa
lavorativa, presentare all' INPS e al Datore di lavoro la relativa
certificazione medica.
Riposi giornalieri: per le lavoratrici madri, spettano nella misura di 2 ore
giornaliere se la lavoratrice è occupata per più di 6 ore; al di sotto delle 6 ore giornaliere spetta solo 1 ora di
riposo.
Nel contratto part-time, non spetta alcuna indennità per i periodi di pausa previsti
dallo stesso. Alla recessione del contratto, in presenza dei requisiti contributivi ed
assicurativi previsti, spettano i trattamenti di Disoccupazione Ordinaria o con
Requisiti Ridotti.
Si ha titolo alle integrazioni salariali di CIG sia Ordinaria che Straordinaria e
conseguentemente alla Mobilità.
Per quel che riguarda i contributi pensionistici, le settimane di lavoro
part-time sono considerate valide qualora l'importo settimanale percepito sia superiore al
minimo di legge. In caso di trasformazione da lavoro a tempo pieno in part-time o
viceversa,
le prestazioni pensionistiche saranno determinate come segue:
Diritto: sono utili tutte le settimane versate
Misura: il salario viene proporzionato all'orario effettivamente svolto
(=settimane utili rilevabili dal mod. 01-M)
Nel caso di Part-time Ciclico o Verticale, i periodi di
non lavoro e non
coperti da contribuzione obbligatoria possono essere riscattati a
domanda.
Gli stessi periodi possono essere coperti da contribuzione
volontaria; per la
domanda è richiesto il possesso di almeno 1 anno di contribuzione
negli ultimi cinque anni.