Il lavoro interinale è una forma di lavoro non contemplata prima nel nostro ordinamento ma diffusa invece nel
resto dell'Unione Europea. I tedeschi lo chiamano "leasing di manodopera" mentre francesi
e spagnoli lo definiscono "lavoro in affitto". Viene infatti prevista la possibilità
per le
imprese di "affittare" dipendenti a tempo determinato reclutandoli da agenzie specializzate
iscritte ad un albo. Per cui un'impresa fornitrice può porre uno o più lavoratori a
disposizione di un'altra azienda affinché ne utilizzi, in via temporanea, le prestazioni. La
motivazione alla base di tale ipotesi contrattuale e' il "soddisfacimento di esigenze di
carattere temporaneo delle imprese utilizzatrici".
Possono prestare la propria attività lavorativa come lavoratori interinali, tutti i lavoratori
senza distinzione anche se inseriti nelle liste di mobilità compreso i dirigenti.
E' possibile utilizzare il lavoro interinale in tutti i casi che verranno previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro;
per temporanee utilizzazione di qualifiche non presenti in Azienda (es: nel caso di
un nuovo lavoro, di una commessa eccezionale);
per sostituzione di lavoratore assente.
E' invece vietato ricorrervi solo nel caso di alcune qualifiche di basso contenuto professionale, che
dovranno essere individuate dalla contrattazione collettiva. Fino a quando i contratti
non saranno approvati, non vi sono limiti, tuttavia vi e' il rischio di una impugnazione
nel caso in cui sia impiegato un lavoratore poi ritenuto dal C.C.N.L. di basso profilo
e quindi escluso.
- Quelli da adibire a lavorazioni che richiedono sorveglianza medica
speciale;
per sostituzione personale in sciopero (anche senza questo divieto, si sarebbe
arrivati alle medesime conclusioni con l'articolo 28 dello statuto);
- in caso unità produttive interessate da licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi; il
divieto riguarda le identiche mansioni ed anche in tal caso vi e' una deroga per la
sostituzione di personale assente;
- in caso di unità interessate da sospensione dell'attività' lavorativa, o da parziale
riduzione di orario con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni;
- nel caso in cui l'azienda non abbia provveduto alla valutazione del rischio (sulla
base di ciò che viene previsto nel D.L.vo 626/94). Il rapporto di lavoro interinale
presuppone la trilateralità dei soggetti, cioè: un' azienda fornitrice, il
lavoratore/trice in affitto, un'azienda utilizzatrice. Ognuno di questi soggetti ha,
nel contesto legislativo, dei vincoli precisi.
La legge prevede che possano operare come aziende fornitrici di manodopera
temporanea,
solo quelle che avranno ottenuto l'autorizzazione a farlo, comprovata dall'iscrizione ad un
apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro. Possono essere imprese di ogni tipo
senza distinzione, nonché le pubbliche amministrazioni. Sono comprese anche le
organizzazioni di tendenza e gli Enti che non perseguono fine di lucro.
Non possono invece ricorrere al lavoro temporaneo:
- le imprese che abbiano proceduto a licenziamenti o sospensioni o riduzioni d'orario
(CIG) vi e' un divieto valido per 12 mesi, decorrenti dal licenziamento collettivo;
- le imprese che non abbiano provveduto alla valutazione del rischio;
- le imprese che abbiano superato le percentuali di lavoro temporaneo specificate dal
contratto collettivo nazionale (se previste);
- le imprese che svolgono un lavoro pericoloso, per il quale non e' consentito il
ricorso al lavoro temporaneo e richiedono di particolare sorveglianza medica
speciale;
- in caso di sciopero, per sostituzione del personale scioperante.
I requisiti richiesti alle imprese fornitrici, per ottenere l'autorizzazione a operare sono:
- l' essere società, anche cooperative italiane o dell' Unione Europea che
abbiano un capitale sociale versato di almeno un miliardo di Lire e essere
presenti con propri uffici in almeno quattro regioni del territorio nazionale;
- l' essere società i cui responsabili non abbiano subito, o abbiano pendenti,
procedimenti di condanne penali.
- l' essere società cooperative di produzione e lavoro, ed oltre ai requisiti normalmente
richiesti, devono essere composte da almeno 50 soci, di cui uno (considerato socio
sovventore), deve essere un fondo mutualistico finalizzato allo sviluppo ed alla
promozione della cooperazione previsto dalla legge 59/92.
- l' avere lavoratori dipendenti, in quanto solo questi ultimi possono essere offerti in "leasing". Il
numero di giornate lavorative prestate dai dipendenti deve essere pari ad almeno 1/3
rispetto a quelle effettuate dalla cooperativa nel suo complesso.
A garanzia dei crediti economici e contributivi dei lavoratori, le
società devono aver
versato la somma di settecento milioni di Lire, come deposito cauzionale, per il
primo biennio (infatti l'autorizzazione ad operare e l'iscrizione all'albo del Ministero,
e' temporanea ed ha una validità di due anni, trascorsi i quali, il Ministero
dovrà
valutare se trasformarla a tempo indeterminato).
La forma del contratto tra l'impresa fornitrice e l'impresa
utilizzatrice deve essere obbligatoriamente scritta. Copia del contratto di fornitura di manodopera temporanea, va
rimessa entro 10 giorni alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Il contenuto consisterà nel motivo della fornitura, il numero dei lavoratori interessati, il luogo della prestazione,
l'orario e la durata del lavoro, le mansioni, il trattamento economico e normativo, le
obbligazioni del datore di lavoro interinale finalizzate al pagamento delle retribuzioni e degli
oneri previdenziali, nonche', la responsabilita' in solido dell'azienda utilizzatrice in caso di
inadempienza degli obblighi contributivi e retributivi da parte dell'azienda fornitrice.
Riguardo alle sanzioni, continua a trovare applicazioni la legge 1369/60, cioe' il divieto di intermediazione di
manodopera, per chi si serve di lavoratori temporanei reperiti in aziende non
abilitate, quindi non iscritte all'albo; chi esige o percepisce compensi da parte del lavoratore temporaneo per avviarlo al
lavoro e' punito con l'arresto, non superiore ad 1 anno, o con una ammenda da lire 5
milioni a lire 12 milioni, in piu' verra' disposta la cancellazione dall'albo;
se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo il termine, il lavoratore ha
diritto ad una maggiorazione pari al 20% della retribuzione giornaliera fino al decimo
giorno successivo; se la prestazione continua oltre a tale termine il lavoratore si
considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice (art. 10, c.3);
se manca la forma scritta, il contratto di fornitura a tempo determinato si converte a
tempo indeterminato nei confronti dell'impresa utilizzatrice (fatta
eccezione per le pubbliche amministrazioni) (art. 10 c.3)
L' assunzione del lavoratore interinale può essere:
A tempo determinato:
l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice avviene proprio in vista della
specifica destinazione all'impresa utilizzatrice e per la durata da questa
richiesta (eventualmente anche per rimpiazzare un altro lavoratore temporaneo a sua volta impossibilitato a lavorare per malattia, infortunio,
gravidanza o servizio militare);
A tempo indeterminato:
in questo caso il lavoratore nel tempo in cui e' a disposizione dell'impresa
fornitrice senza prestare attività lavorativa o essere impiegato in
attività di
formazione, riceve una speciale indennità di "disponibilità" che
verrà
successivamente determinata ed aggiornata, da parte del Ministro del Lavoro. Le misure di tale
indennità vengono però, naturalmente in via
generale, demandate alla futura contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda la forma del contratto tra l'impresa fornitrice ed
il lavoratore interinale:
E' prescritta la forma scritta del primo contratto e dell'eventuale proroga;
copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni
dall'inizio dell'attività.
Per il contenuto:
Motivi del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, indicazioni impresa
fornitrice e utilizzatrice, mansioni, prova, durata, luogo, orario, data di inizio
e termine, indicazioni relative alle misure di sicurezza necessarie per ricoprire la mansione. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito
può
essere prorogato, con il consenso del lavoratore, tramite la redazione di altro
contratto scritto, nei casi e per la durata che dovranno essere previsti dalla
contrattazione collettiva.
Diritti del lavoratore interinale:
Diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice,
(potrebbe sorgere qualche problema per l'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 2,
cioè nei casi di "temporanea utilizzazione in qualifiche
non previste dai normali assetti produttivi aziendali"). I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici, dovranno prevedere
modalità e
criteri per la determinazione e la corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di
obiettivi contrattati nell'impresa.
Viene ribadito anche il diritto di fruizione, in via generale, dei servizi
aziendali dell'Azienda utilizzatrice (ad esempio la mensa aziendale).
Il lavoratore temporaneo, durante il suo utilizzo in un'impresa, ha gli
stessi diritti sindacali del lavoratore interno di quell'impresa, e
partecipa quindi anche alle assemblee sindacali retribuite che si
tengono presso l'impresa che li utilizza. Il contratto collettivo delle
imprese interinali, stabilirà anche i termini del diritto di riunione dei
lavoratori temporanei nell'impresa fornitrice.
Prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il
caso di mancato superamento del periodo di prova o della
sopravvenienza di una giusta causa di recesso.
Essere informato dei rischi correlati alla mansione da svolgere e di
essere, dall'impresa utilizzatrice, debitamente addestrato all'utilizzo delle attrezzature nel rispetto degli articoli del decreto legislativo
626/94.
E' salvo il diritto per il lavoratore di accettare l'assunzione da parte
dell'impresa utilizzatrice, dopo la scadenza del contratto di fornitura di
lavoro temporaneo, ed e' nulla qualsiasi pattuizione da parte dell'impresa fornitrice, anche in forma indiretta;
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato da un'impresa di fornitura
di lavoro temporaneo, verrà garantita anche durante i periodi in cui non viene impiegato in
attività lavorative, un'indennità di disponibilità
che sarà determinata dalla contrattazione collettiva, e comunque questa non
potrà essere inferiore alla misura prevista, ed aggiornata
periodicamente, dal Ministero del Lavoro. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività svolta presso
l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore
all'importo di disponibilità, e' al medesimo corrisposta la differenza da
parte dell'impresa fornitrice.
Doveri
Poichè egli e' inserito nell'organizzazione dell'impresa utilizzatrice
deve rispondere a questa sotto il profilo direttivo (art.3,c.2); sotto il
profilo disciplinare rimane sottoposto al potere dell'impresa fornitrice alla quale comunque dovranno essere forniti elementi utili alla
valutazione, ovviamente nel caso in cui si chieda che siano applicate sanzioni disciplinari (art.6). In caso di licenziamento o di sospensione
del rapporto del lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice potrà richiedere secondo il particolare contratto stipulato l'invio temporaneo
di altro dipendente da parte dell'impresa fornitrice. Tutto e' rimesso comunque alla autonomia delle parti, nel senso che la legge non si
preoccupa di questi rapporti interni alle due società.
Il lavoratore non e' calcolato (art.2,c.8) di fini del computo dei
dipendenti per l'applicazione delle Leggi sul collocamento obbligatorio
e ora per l'assunzione degli appartenenti alle cosiddette "fasce deboli" (legge 223 del 1991 e 608 del 1996).
Obblighi per l'impresa utilizzatrice :
Informare il lavoratore interinale rispetto i rischi possibili della
mansione da ricoprire, specialmente quando questa rientra nel campo
di quelle assoggettate a particolare sorveglianza medica, osservando nei confronti del lavoratore anche tutti gli obblighi di protezione previsti
nei confronti dei propri dipendenti, essendo in prima persona
responsabile delle violazione a leggi e contratti collettivi in merito alla
sicurezza dell'ambiente di lavoro. Nel caso intenda adibire il lavoratore interinale a mansioni superiori a
quelle previste nel contratto di fornitura, l'azienda utilizzatrice lo dovra'
comunicare a quella fornitrice e al lavoratore. In caso non lo facesse, risponderebbe in via esclusiva per le differenze spettanti al lavoratore
occupato in mansioni superiori; L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite di garanzia
previsto, dell'obbligo di retribuzione e di contribuzione non adempiuti
dall'azienda fornitrice;
Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa
fornitrice, l'impresa utilizzatrice dovra' comunicare alla prima gli
elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art.
7 della legge 300/70;
L'impresa utilizzatrice rispondera' nei confronti dei terzi dei danni ad
essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.
L'impresa utilizzatrice dovra' comunicare alle rappresentanze
sindacali unitarie e/o in mancanza alle associazioni territoriali di
categorie delle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative:
- il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo, prima che
avvenga la stipula del contratto; se vi sono motivate ragioni di urgenza
alla stipula del contratto, la comunicazione puo' essere
successivamente data entro i 5 giorni successivi;
- ogni dodici mesi, anche per tramite delle associazioni dei datori di
lavoro, dovra' fornire il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la
qualifica dei lavoratori interessati.
L'aspetto del lavoro interinale collegato alla iscrizione delle liste di
mobilita',
e' regolamentato dall'articolo 8 della Legge 196/97, vediamo cosa e' previsto
per i lavoratori che presentano questa particolare condizione:
Alle aziende fornitrici che assumano lavoratori iscritti alle liste di
mobilità a tempo indeterminato, verranno concessi sgravi
contributivi pari a quelli previsti per apprendisti per 18 mesi. Verrà altresì
concesso a titolo di contributo il 50% dell'ammontare delle mensilità di indennità
di mobilità non fruite dal lavoratore, naturalmente questo
contributo sarà concesso, alla fine del periodo di fruibilità da parte del lavoratore.
Qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di
lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore
all'importo dell'indennità' di mobilità, ovvero per i periodi in cui e'
corrisposta l'indennità' di disponibilità, al medesimo lavoratore
corrisposta la differenza tra quanto percepito a titolo di
retribuzione o di indennità di disponibilità, e l'indennità' di mobilità; Il lavoratore
assunto dall'impresa fornitrice di manodopera temporanea, mantiene il diritto all'iscrizione alle liste di
mobilità.
Il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, non
potrà rifiutare l'offerta di
assunzione presso un'impresa fornitrice di manodopera temporanea, nemmeno se questa fosse a tempo determinato. In caso di rifiuto, la
Direzione Provinciale del Lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale per l'impiego (collocamento)
disporrà la sospensione
dell'indennità' di mobilità per un periodo pari a quello del contratto offerto, e comunque non inferiore ad un mese. Contro tale
provvedimento e' ammesso il ricorso entro 30 giorni alla Direzione Provinciale del lavoro, la quale
deciderà, con provvedimento definitivo
entro 20 giorni.
Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di
lavoro temporaneo, le imprese fornitrici saranno tenute a versare un
contributo pari al 5% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti. Tali
contributi andranno rimessi ad un fondo appositamente costituito presso il
ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinati al
finanziamento anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al
soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con contratto di fornitura temporanea. I finanziamenti saranno deliberati da
un'apposita commissione. Nel contratto collettivo applicato alle aziende fornitrici di manodopera temporanea,
può essere previsto un adeguamento in
aumento del contributo del 5%, per ampliare, a beneficio dei prestatori d'opera temporanei, la garanzia di un sostegno al reddito nei periodi di
mancanza di lavoro.
Lavorazioni
vietate per la fornitura di lavoro temporaneo
Il Decreto Ministeriale del 31 maggio 1999 (pubblicato sulla G.U. n.
161 del 12 luglio 1999) individua le lavorazioni particolarmente
pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale per le
quali, ai sensi dell'art. 1, c. 4, lett f), L. n.196/1997, è vietata la
fornitura di lavoro temporaneo.
Testo del documento
DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1999
Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro
temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997,
n. 196
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 24 giugno 1997, n.196,
il quale prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale
e i lavori particolarmente pericolosi da vietare per la fornitura di
lavoro temporaneo;
Considerato che le attività lavorative possono comportare un rischio di
infortunio o di tecnopatia;
Considerata la necessità di individuare le lavorazioni particolarmente
pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il
lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per
alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa;
Considerata altresì la necessità di individuare le lavorazioni a
rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale
in quanto comportano l'opportunità di accertamenti sanitari anche dopo
la cessazione dell'attività lavorativa;
Decreta:
Art. 1
(Campo di applicazione)
Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni
particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica
speciale, per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 2
(Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio)
Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose:
- recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in
attività subacquea;
- manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione,
deposito e trasporto.
Art. 3
(Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave)
Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a:
- agenti cancerogeni, di cui al titolo VII del decreto legislativo del
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
- amianto;
- cloruro di vinile monomero;
- 2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro
sali;
- radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230.
Le agenzie di lavoro interinale
Per esercitare l'attività di collocamento di
manodopera in "affitto" è necessaria un'autorizzazione
rilasciata dal Ministero del Lavoro; attualmente, le agenzie autorizzate
sono 51.
Di seguito, forniamo l'elenco completo delle agenzie
autorizzate, con l'indirizzo e il recapito telefonico o telematico della
sede nazionale, dove potrete ottenere informazioni per rivolgervi alle
numerose sedi locali, indicate anche sul sito del Ministero del Lavoro www.minlavoro.it.
Ad Interim Milano 027779151
Adecco Milano 02867564
Ali Roma 0654220812
Centro Interinale Milano 0258430150
Corserv Interim Roma 0642011906
Cronos Varese 0332/809911
Easy Job Milano 0245109327
Elettra Services Novara 0321669111
Ergon Line Napoli 0815528549
Etjca Milano 0243983117
Eurointerim Padova 0498934994
E-Work Milano 02/20420434
Ge.Vi. Napoli 0817879356
Generale Ind. Italia Milano 0266714821
Hit Milano 025695808
Idea Lavoro s.p.a. Roma 0672990408
Innovex Staff Services Milano 0396057785
Interim25 Italia Bari 0805681218
Interiman Milano 0258457101
In Time Brescia 0306810227
Inwork Italia Roma 0672406220
Italia Lavora Bergamo 035245708
J.O.B. Milano 023313549
Kelly Services Milano 02762351
La.In. Como 031722710
Lavoropiù Firenze 0556818285
Lavoro Temporaneo Roma 0685356645
Men At Work Brescia 0302428345
Manpower Milano 02770741
Obiettivo Lavoro Milano 0267380042
Orienta s.p.a. Roma 0672902244
Page Interim s.p.a Milano 0280680027
Quandoccorre Int.le Torino 0116960823
Quanta Milano 02/83387217
Randstad Milano 02/6764261
Sinterim Milano 0248193460
Start Milano 02/72410891
Synergie Italia Torino 0115618829
Team Work Spa Roma - www.teamworkspa.it
Tempor Milano 0229534861
Temporary Milano 02806979
Umana Venezia 041/5631121
Vedior Lavoro Temp. Milano 0248022616
Worknet Roma 0642012121
I "numeri"
del lavoro interinale: luci e ombre
Dall'istituzione del lavoro
interinale, avvenuta nel 1998, ad oggi, in Italia sono state avviate al
lavoro "affitto" circa 300.000 persone e si calcola che nel
2000 le assunzioni raggiungeranno le 700.000 unità. Secondo i dati
forniti da Assointerim (l'associazione delle imprese di lavoro
interinale), le imprese che si sono rivolte alle agenzie interinali per
la fornitura di lavoro temporaneo sono 34.472; le prospettive appaiono
in crescita, anche in virtù di alcune modifiche recentemente apportate
alla legislazione vigente, come l'estensione dell'utilizzo del lavoro
temporaneo anche alle basse qualifiche e l'intesa che prevede l'utilizzo
del lavoro temporaneo anche nel pubblico, in misura non superiore al 7%
del totale degli addetti.
Allo stato attuale, l'industria
metalmeccanica assorbe il 40% dei lavoratori, mentre il 23% è assorbito
da altri segmenti industriali; il 22% lavora nel terziario e il 15% in
altri settori.
Si registra come elemento positivo
il fatto che il 22,6% dei contratti temporanei sono stati trasformati in
contratti a tempo indeterminato; preoccupante, invece, il dato che vede
l'82% dei lavoratori utilizzati per una sola "missione",
durata in media circa 192 ore (l'equivalente di un mese di lavoro con
gli straordinari).
L'ultimo dato potrebbe confermare
la tendenza all'utilizzo del lavoro interinale come una sorta di lavoro
usa e getta da parte delle aziende, che - sempre secondo Assointerim -
ricorrono al lavoro interinale nel 70% dei casi per soddisfare "punte"
di lavoro in momenti particolari; nel 18% dei casi per sostituire
lavoratori assenti; nel 12% dei casi, infine, il lavoro temporaneo viene
utilizzato dalle imprese per fronteggiare assetti produttivi non
previsti.
Le regioni dove il lavoro
temporaneo è più diffuso sono la Lombardia, il Piemonte, il Veneto,
l'Emilia Romagna, il Lazio, la Puglia e la Toscana; con l'eccezione
della Puglia, dunque, il Meridione e le isole sono territori dove il
lavoro interinale continua a non attecchire, sia per la minore presenza
di attività imprenditoriali, sia perché, con tutta evidenza, i datori
locali continuano a ricorrere al lavoro nero. Del resto, su 51 imprese
interinali autorizzate dal Ministero del Lavoro, solo 2 hanno la propria
sede nazionale in città del Meridione (Ge.Vi. a Napoli e Interim25
Italia a Bari), e solo una nell'Italia insulare (Interitalia a Cagliari).
Per quanto riguarda l'identikit
del lavoratore interinale in rapporto al titolo di studio, il 53,1% è
in possesso del diploma di scuola media superiore; il 33,6%non è andato
oltre la licenza media inferiore; i laureati sono il 9,9%, lo 0,1%
dispone di una specializzazione post laurea e lo 0,4% di un diploma di
laurea breve (tre anni); infine, il 2,9% non ha alcun titolo di studio o
si è "fermato" alla sola licenza elementare.
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LAVORO
INTERINALE
Il lavoro interinale è una forma di lavoro non contemplata prima nel nostro ordinamento ma diffusa invece nel
resto dell'Unione Europea. I tedeschi lo chiamano "leasing di manodopera" mentre francesi
e spagnoli lo definiscono "lavoro in affitto". Viene infatti prevista la possibilità
per le
imprese di "affittare" dipendenti a tempo determinato reclutandoli da agenzie specializzate
iscritte ad un albo. Per cui un'impresa fornitrice può porre uno o più lavoratori a
disposizione di un'altra azienda affinché ne utilizzi, in via temporanea, le prestazioni. La
motivazione alla base di tale ipotesi contrattuale e' il "soddisfacimento di esigenze di
carattere temporaneo delle imprese utilizzatrici".
Possono prestare la propria attività lavorativa come lavoratori interinali, tutti i lavoratori
senza distinzione anche se inseriti nelle liste di mobilità compreso i dirigenti.
E' possibile utilizzare il lavoro interinale in tutti i casi che verranno previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro;
per temporanee utilizzazione di qualifiche non presenti in Azienda (es: nel caso di
un nuovo lavoro, di una commessa eccezionale);
per sostituzione di lavoratore assente.
E' invece vietato ricorrervi solo nel caso di alcune qualifiche di basso contenuto professionale, che
dovranno essere individuate dalla contrattazione collettiva. Fino a quando i contratti
non saranno approvati, non vi sono limiti, tuttavia vi e' il rischio di una impugnazione
nel caso in cui sia impiegato un lavoratore poi ritenuto dal C.C.N.L. di basso profilo
e quindi escluso.
- Quelli da adibire a lavorazioni che richiedono sorveglianza medica
speciale;
per sostituzione personale in sciopero (anche senza questo divieto, si sarebbe
arrivati alle medesime conclusioni con l'articolo 28 dello statuto);
- in caso unità produttive interessate da licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi; il
divieto riguarda le identiche mansioni ed anche in tal caso vi e' una deroga per la
sostituzione di personale assente;
- in caso di unità interessate da sospensione dell'attività' lavorativa, o da parziale
riduzione di orario con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni;
- nel caso in cui l'azienda non abbia provveduto alla valutazione del rischio (sulla
base di ciò che viene previsto nel D.L.vo 626/94). Il rapporto di lavoro interinale
presuppone la trilateralità dei soggetti, cioè: un' azienda fornitrice, il
lavoratore/trice in affitto, un'azienda utilizzatrice. Ognuno di questi soggetti ha,
nel contesto legislativo, dei vincoli precisi.
La legge prevede che possano operare come aziende fornitrici di manodopera
temporanea,
solo quelle che avranno ottenuto l'autorizzazione a farlo, comprovata dall'iscrizione ad un
apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro. Possono essere imprese di ogni tipo
senza distinzione, nonché le pubbliche amministrazioni. Sono comprese anche le
organizzazioni di tendenza e gli Enti che non perseguono fine di lucro.
Non possono invece ricorrere al lavoro temporaneo:
- le imprese che abbiano proceduto a licenziamenti o sospensioni o riduzioni d'orario
(CIG) vi e' un divieto valido per 12 mesi, decorrenti dal licenziamento collettivo;
- le imprese che non abbiano provveduto alla valutazione del rischio;
- le imprese che abbiano superato le percentuali di lavoro temporaneo specificate dal
contratto collettivo nazionale (se previste);
- le imprese che svolgono un lavoro pericoloso, per il quale non e' consentito il
ricorso al lavoro temporaneo e richiedono di particolare sorveglianza medica
speciale;
- in caso di sciopero, per sostituzione del personale scioperante.
I requisiti richiesti alle imprese fornitrici, per ottenere l'autorizzazione a operare sono:
- l' essere società, anche cooperative italiane o dell' Unione Europea che
abbiano un capitale sociale versato di almeno un miliardo di Lire e essere
presenti con propri uffici in almeno quattro regioni del territorio nazionale;
- l' essere società i cui responsabili non abbiano subito, o abbiano pendenti,
procedimenti di condanne penali.
- l' essere società cooperative di produzione e lavoro, ed oltre ai requisiti normalmente
richiesti, devono essere composte da almeno 50 soci, di cui uno (considerato socio
sovventore), deve essere un fondo mutualistico finalizzato allo sviluppo ed alla
promozione della cooperazione previsto dalla legge 59/92.
- l' avere lavoratori dipendenti, in quanto solo questi ultimi possono essere offerti in "leasing". Il
numero di giornate lavorative prestate dai dipendenti deve essere pari ad almeno 1/3
rispetto a quelle effettuate dalla cooperativa nel suo complesso.
A garanzia dei crediti economici e contributivi dei lavoratori, le
società devono aver
versato la somma di settecento milioni di Lire, come deposito cauzionale, per il
primo biennio (infatti l'autorizzazione ad operare e l'iscrizione all'albo del Ministero,
e' temporanea ed ha una validità di due anni, trascorsi i quali, il Ministero
dovrà
valutare se trasformarla a tempo indeterminato).
La forma del contratto tra l'impresa fornitrice e l'impresa
utilizzatrice deve essere obbligatoriamente scritta. Copia del contratto di fornitura di manodopera temporanea, va
rimessa entro 10 giorni alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Il contenuto consisterà nel motivo della fornitura, il numero dei lavoratori interessati, il luogo della prestazione,
l'orario e la durata del lavoro, le mansioni, il trattamento economico e normativo, le
obbligazioni del datore di lavoro interinale finalizzate al pagamento delle retribuzioni e degli
oneri previdenziali, nonche', la responsabilita' in solido dell'azienda utilizzatrice in caso di
inadempienza degli obblighi contributivi e retributivi da parte dell'azienda fornitrice.
Riguardo alle sanzioni, continua a trovare applicazioni la legge 1369/60, cioe' il divieto di intermediazione di
manodopera, per chi si serve di lavoratori temporanei reperiti in aziende non
abilitate, quindi non iscritte all'albo; chi esige o percepisce compensi da parte del lavoratore temporaneo per avviarlo al
lavoro e' punito con l'arresto, non superiore ad 1 anno, o con una ammenda da lire 5
milioni a lire 12 milioni, in piu' verra' disposta la cancellazione dall'albo;
se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo il termine, il lavoratore ha
diritto ad una maggiorazione pari al 20% della retribuzione giornaliera fino al decimo
giorno successivo; se la prestazione continua oltre a tale termine il lavoratore si
considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice (art. 10, c.3);
se manca la forma scritta, il contratto di fornitura a tempo determinato si converte a
tempo indeterminato nei confronti dell'impresa utilizzatrice (fatta
eccezione per le pubbliche amministrazioni) (art. 10 c.3)
L' assunzione del lavoratore interinale può essere:
A tempo determinato:
l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice avviene proprio in vista della
specifica destinazione all'impresa utilizzatrice e per la durata da questa
richiesta (eventualmente anche per rimpiazzare un altro lavoratore temporaneo a sua volta impossibilitato a lavorare per malattia, infortunio,
gravidanza o servizio militare);
A tempo indeterminato:
in questo caso il lavoratore nel tempo in cui e' a disposizione dell'impresa
fornitrice senza prestare attività lavorativa o essere impiegato in
attività di
formazione, riceve una speciale indennità di "disponibilità" che
verrà
successivamente determinata ed aggiornata, da parte del Ministro del Lavoro. Le misure di tale
indennità vengono però, naturalmente in via
generale, demandate alla futura contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda la forma del contratto tra l'impresa fornitrice ed
il lavoratore interinale:
E' prescritta la forma scritta del primo contratto e dell'eventuale proroga;
copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni
dall'inizio dell'attività.
Per il contenuto:
Motivi del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, indicazioni impresa
fornitrice e utilizzatrice, mansioni, prova, durata, luogo, orario, data di inizio
e termine, indicazioni relative alle misure di sicurezza necessarie per ricoprire la mansione. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito
può
essere prorogato, con il consenso del lavoratore, tramite la redazione di altro
contratto scritto, nei casi e per la durata che dovranno essere previsti dalla
contrattazione collettiva.
Diritti del lavoratore interinale:
Diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice,
(potrebbe sorgere qualche problema per l'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 2,
cioè nei casi di "temporanea utilizzazione in qualifiche
non previste dai normali assetti produttivi aziendali"). I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici, dovranno prevedere
modalità e
criteri per la determinazione e la corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di
obiettivi contrattati nell'impresa.
Viene ribadito anche il diritto di fruizione, in via generale, dei servizi
aziendali dell'Azienda utilizzatrice (ad esempio la mensa aziendale).
Il lavoratore temporaneo, durante il suo utilizzo in un'impresa, ha gli
stessi diritti sindacali del lavoratore interno di quell'impresa, e
partecipa quindi anche alle assemblee sindacali retribuite che si
tengono presso l'impresa che li utilizza. Il contratto collettivo delle
imprese interinali, stabilirà anche i termini del diritto di riunione dei
lavoratori temporanei nell'impresa fornitrice.
Prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il
caso di mancato superamento del periodo di prova o della
sopravvenienza di una giusta causa di recesso.
Essere informato dei rischi correlati alla mansione da svolgere e di
essere, dall'impresa utilizzatrice, debitamente addestrato all'utilizzo delle attrezzature nel rispetto degli articoli del decreto legislativo
626/94.
E' salvo il diritto per il lavoratore di accettare l'assunzione da parte
dell'impresa utilizzatrice, dopo la scadenza del contratto di fornitura di
lavoro temporaneo, ed e' nulla qualsiasi pattuizione da parte dell'impresa fornitrice, anche in forma indiretta;
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato da un'impresa di fornitura
di lavoro temporaneo, verrà garantita anche durante i periodi in cui non viene impiegato in
attività lavorative, un'indennità di disponibilità
che sarà determinata dalla contrattazione collettiva, e comunque questa non
potrà essere inferiore alla misura prevista, ed aggiornata
periodicamente, dal Ministero del Lavoro. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività svolta presso
l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore
all'importo di disponibilità, e' al medesimo corrisposta la differenza da
parte dell'impresa fornitrice.
Doveri
Poichè egli e' inserito nell'organizzazione dell'impresa utilizzatrice
deve rispondere a questa sotto il profilo direttivo (art.3,c.2); sotto il
profilo disciplinare rimane sottoposto al potere dell'impresa fornitrice alla quale comunque dovranno essere forniti elementi utili alla
valutazione, ovviamente nel caso in cui si chieda che siano applicate sanzioni disciplinari (art.6). In caso di licenziamento o di sospensione
del rapporto del lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice potrà richiedere secondo il particolare contratto stipulato l'invio temporaneo
di altro dipendente da parte dell'impresa fornitrice. Tutto e' rimesso comunque alla autonomia delle parti, nel senso che la legge non si
preoccupa di questi rapporti interni alle due società.
Il lavoratore non e' calcolato (art.2,c.8) di fini del computo dei
dipendenti per l'applicazione delle Leggi sul collocamento obbligatorio
e ora per l'assunzione degli appartenenti alle cosiddette "fasce deboli" (legge 223 del 1991 e 608 del 1996).
Obblighi per l'impresa utilizzatrice :
Informare il lavoratore interinale rispetto i rischi possibili della
mansione da ricoprire, specialmente quando questa rientra nel campo
di quelle assoggettate a particolare sorveglianza medica, osservando nei confronti del lavoratore anche tutti gli obblighi di protezione previsti
nei confronti dei propri dipendenti, essendo in prima persona
responsabile delle violazione a leggi e contratti collettivi in merito alla
sicurezza dell'ambiente di lavoro. Nel caso intenda adibire il lavoratore interinale a mansioni superiori a
quelle previste nel contratto di fornitura, l'azienda utilizzatrice lo dovra'
comunicare a quella fornitrice e al lavoratore. In caso non lo facesse, risponderebbe in via esclusiva per le differenze spettanti al lavoratore
occupato in mansioni superiori; L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite di garanzia
previsto, dell'obbligo di retribuzione e di contribuzione non adempiuti
dall'azienda fornitrice;
Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa
fornitrice, l'impresa utilizzatrice dovra' comunicare alla prima gli
elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art.
7 della legge 300/70;
L'impresa utilizzatrice rispondera' nei confronti dei terzi dei danni ad
essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.
L'impresa utilizzatrice dovra' comunicare alle rappresentanze
sindacali unitarie e/o in mancanza alle associazioni territoriali di
categorie delle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative:
- il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo, prima che
avvenga la stipula del contratto; se vi sono motivate ragioni di urgenza
alla stipula del contratto, la comunicazione puo' essere
successivamente data entro i 5 giorni successivi;
- ogni dodici mesi, anche per tramite delle associazioni dei datori di
lavoro, dovra' fornire il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la
qualifica dei lavoratori interessati.
L'aspetto del lavoro interinale collegato alla iscrizione delle liste di
mobilita',
e' regolamentato dall'articolo 8 della Legge 196/97, vediamo cosa e' previsto
per i lavoratori che presentano questa particolare condizione:
Alle aziende fornitrici che assumano lavoratori iscritti alle liste di
mobilità a tempo indeterminato, verranno concessi sgravi
contributivi pari a quelli previsti per apprendisti per 18 mesi. Verrà altresì
concesso a titolo di contributo il 50% dell'ammontare delle mensilità di indennità
di mobilità non fruite dal lavoratore, naturalmente questo
contributo sarà concesso, alla fine del periodo di fruibilità da parte del lavoratore.
Qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di
lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore
all'importo dell'indennità' di mobilità, ovvero per i periodi in cui e'
corrisposta l'indennità' di disponibilità, al medesimo lavoratore
corrisposta la differenza tra quanto percepito a titolo di
retribuzione o di indennità di disponibilità, e l'indennità' di mobilità; Il lavoratore
assunto dall'impresa fornitrice di manodopera temporanea, mantiene il diritto all'iscrizione alle liste di
mobilità.
Il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, non
potrà rifiutare l'offerta di
assunzione presso un'impresa fornitrice di manodopera temporanea, nemmeno se questa fosse a tempo determinato. In caso di rifiuto, la
Direzione Provinciale del Lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale per l'impiego (collocamento)
disporrà la sospensione
dell'indennità' di mobilità per un periodo pari a quello del contratto offerto, e comunque non inferiore ad un mese. Contro tale
provvedimento e' ammesso il ricorso entro 30 giorni alla Direzione Provinciale del lavoro, la quale
deciderà, con provvedimento definitivo
entro 20 giorni.
Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di
lavoro temporaneo, le imprese fornitrici saranno tenute a versare un
contributo pari al 5% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti. Tali
contributi andranno rimessi ad un fondo appositamente costituito presso il
ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinati al
finanziamento anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al
soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con contratto di fornitura temporanea. I finanziamenti saranno deliberati da
un'apposita commissione. Nel contratto collettivo applicato alle aziende fornitrici di manodopera temporanea,
può essere previsto un adeguamento in
aumento del contributo del 5%, per ampliare, a beneficio dei prestatori d'opera temporanei, la garanzia di un sostegno al reddito nei periodi di
mancanza di lavoro.
Lavorazioni
vietate per la fornitura di lavoro temporaneo
Il Decreto Ministeriale del 31 maggio 1999 (pubblicato sulla G.U. n.
161 del 12 luglio 1999) individua le lavorazioni particolarmente
pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale per le
quali, ai sensi dell'art. 1, c. 4, lett f), L. n.196/1997, è vietata la
fornitura di lavoro temporaneo.
Testo del documento
DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1999
Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro
temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997,
n. 196
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 24 giugno 1997, n.196,
il quale prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale
e i lavori particolarmente pericolosi da vietare per la fornitura di
lavoro temporaneo;
Considerato che le attività lavorative possono comportare un rischio di
infortunio o di tecnopatia;
Considerata la necessità di individuare le lavorazioni particolarmente
pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il
lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per
alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa;
Considerata altresì la necessità di individuare le lavorazioni a
rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale
in quanto comportano l'opportunità di accertamenti sanitari anche dopo
la cessazione dell'attività lavorativa;
Decreta:
Art. 1
(Campo di applicazione)
Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni
particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica
speciale, per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 2
(Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio)
Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose:
- recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in
attività subacquea;
- manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione,
deposito e trasporto.
Art. 3
(Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave)
Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a:
- agenti cancerogeni, di cui al titolo VII del decreto legislativo del
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
- amianto;
- cloruro di vinile monomero;
- 2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro
sali;
- radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230.
Le agenzie di lavoro interinale
Per esercitare l'attività di collocamento di
manodopera in "affitto" è necessaria un'autorizzazione
rilasciata dal Ministero del Lavoro; attualmente, le agenzie autorizzate
sono 51.
Di seguito, forniamo l'elenco completo delle agenzie
autorizzate, con l'indirizzo e il recapito telefonico o telematico della
sede nazionale, dove potrete ottenere informazioni per rivolgervi alle
numerose sedi locali, indicate anche sul sito del Ministero del Lavoro www.minlavoro.it.
Ad Interim Milano 027779151
Adecco Milano 02867564
Ali Roma 0654220812
Centro Interinale Milano 0258430150
Corserv Interim Roma 0642011906
Cronos Varese 0332/809911
Easy Job Milano 0245109327
Elettra Services Novara 0321669111
Ergon Line Napoli 0815528549
Etjca Milano 0243983117
Eurointerim Padova 0498934994
E-Work Milano 02/20420434
Ge.Vi. Napoli 0817879356
Generale Ind. Italia Milano 0266714821
Hit Milano 025695808
Idea Lavoro s.p.a. Roma 0672990408
Innovex Staff Services Milano 0396057785
Interim25 Italia Bari 0805681218
Interiman Milano 0258457101
In Time Brescia 0306810227
Inwork Italia Roma 0672406220
Italia Lavora Bergamo 035245708
J.O.B. Milano 023313549
Kelly Services Milano 02762351
La.In. Como 031722710
Lavoropiù Firenze 0556818285
Lavoro Temporaneo Roma 0685356645
Men At Work Brescia 0302428345
Manpower Milano 02770741
Obiettivo Lavoro Milano 0267380042
Orienta s.p.a. Roma 0672902244
Page Interim s.p.a Milano 0280680027
Quandoccorre Int.le Torino 0116960823
Quanta Milano 02/83387217
Randstad Milano 02/6764261
Sinterim Milano 0248193460
Start Milano 02/72410891
Synergie Italia Torino 0115618829
Team Work Spa Roma - www.teamworkspa.it
Tempor Milano 0229534861
Temporary Milano 02806979
Umana Venezia 041/5631121
Vedior Lavoro Temp. Milano 0248022616
Worknet Roma 0642012121
I "numeri"
del lavoro interinale: luci e ombre
Dall'istituzione del lavoro
interinale, avvenuta nel 1998, ad oggi, in Italia sono state avviate al
lavoro "affitto" circa 300.000 persone e si calcola che nel
2000 le assunzioni raggiungeranno le 700.000 unità. Secondo i dati
forniti da Assointerim (l'associazione delle imprese di lavoro
interinale), le imprese che si sono rivolte alle agenzie interinali per
la fornitura di lavoro temporaneo sono 34.472; le prospettive appaiono
in crescita, anche in virtù di alcune modifiche recentemente apportate
alla legislazione vigente, come l'estensione dell'utilizzo del lavoro
temporaneo anche alle basse qualifiche e l'intesa che prevede l'utilizzo
del lavoro temporaneo anche nel pubblico, in misura non superiore al 7%
del totale degli addetti.
Allo stato attuale, l'industria
metalmeccanica assorbe il 40% dei lavoratori, mentre il 23% è assorbito
da altri segmenti industriali; il 22% lavora nel terziario e il 15% in
altri settori.
Si registra come elemento positivo
il fatto che il 22,6% dei contratti temporanei sono stati trasformati in
contratti a tempo indeterminato; preoccupante, invece, il dato che vede
l'82% dei lavoratori utilizzati per una sola "missione",
durata in media circa 192 ore (l'equivalente di un mese di lavoro con
gli straordinari).
L'ultimo dato potrebbe confermare
la tendenza all'utilizzo del lavoro interinale come una sorta di lavoro
usa e getta da parte delle aziende, che - sempre secondo Assointerim -
ricorrono al lavoro interinale nel 70% dei casi per soddisfare "punte"
di lavoro in momenti particolari; nel 18% dei casi per sostituire
lavoratori assenti; nel 12% dei casi, infine, il lavoro temporaneo viene
utilizzato dalle imprese per fronteggiare assetti produttivi non
previsti.
Le regioni dove il lavoro
temporaneo è più diffuso sono la Lombardia, il Piemonte, il Veneto,
l'Emilia Romagna, il Lazio, la Puglia e la Toscana; con l'eccezione
della Puglia, dunque, il Meridione e le isole sono territori dove il
lavoro interinale continua a non attecchire, sia per la minore presenza
di attività imprenditoriali, sia perché, con tutta evidenza, i datori
locali continuano a ricorrere al lavoro nero. Del resto, su 51 imprese
interinali autorizzate dal Ministero del Lavoro, solo 2 hanno la propria
sede nazionale in città del Meridione (Ge.Vi. a Napoli e Interim25
Italia a Bari), e solo una nell'Italia insulare (Interitalia a Cagliari).
Per quanto riguarda l'identikit
del lavoratore interinale in rapporto al titolo di studio, il 53,1% è
in possesso del diploma di scuola media superiore; il 33,6%non è andato
oltre la licenza media inferiore; i laureati sono il 9,9%, lo 0,1%
dispone di una specializzazione post laurea e lo 0,4% di un diploma di
laurea breve (tre anni); infine, il 2,9% non ha alcun titolo di studio o
si è "fermato" alla sola licenza elementare.
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