È lavoratore a domicilio chi, con vincolo di
subordinazione,
esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di familiari conviventi o a
carico, lavoro
retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso
imprenditore,
anche se fornite per tramite di terzi.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per le attività per
le quali vengono utilizzate sostanze tossiche o nocive per la salute e l'incolumità del lavoratore e dei suoi
familiari.
Gli obblighi che hanno i datori di lavoro sono i seguenti:
I datori di lavoro che intendano commissionare lavoro a
domicilio, sono tenuti per
legge ad iscriversi in un apposito "registro dei committenti", presso l'Ufficio
Provinciale del lavoro e della massima occupazione di ogni provincia nella quale
vogliano distribuire il lavoro.
Per l'esecuzione di lavori al di fuori della propria
azienda, l'imprenditore è obbligato a
tenere un apposito registro, sul quale devono essere trascritti il nominativo ed il relativo
domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva, nonchè l'indicazione del tipo e della
quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione. Tale registro deve essere a pagine numerate e, previamente al suo
utilizzo, vidimato
da parte dell'Ispettorato del Lavoro provinciale.
Le commissioni di controllo per il lavoro a domicilio sono istituite a livello
regionale, provinciale e comunale.
Il livello regionale viene istituito con decreto del direttore dell'Ufficio
Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione, mentre quelle a livello provinciale e comunale con decreto del direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della
M.O.
La commissione a livello comunale può essere istituita presso le circoscrizioni per
l'impiego su richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più
rappresentative.
Le commissioni hanno diversi compiti a seconda del loro livello territoriale di
competenza e sono composte in questo modo:
Commissione Regionale: dal capo dell'Ispettorato regionale del
lavoro; da quattro rappresentanti delle associazioni degli imprenditori e da sei
rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che
facciano parte del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo
alla effettiva rappresentatività in sede regionale;
da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio
regionale, con
rappresentanza della minoranza.
I membri di tale commissione durano in carica per tre anni e sono chiamati a decidere sui
ricorsi avversi a provvedimenti di iscrizione o cancellazione nel registro dei committenti il
lavoro a domicilio entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, oltre a dovere coordinare l'attività
delle commissioni provinciali del territorio regionale.
Commissione provinciale: dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro o da un suo
delegato;
da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, cinque rappresentanti dei lavoratori
designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio
Nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo dell'effettiva rappresentatività in sede
provinciale;
da due rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, eletti dal Consiglio
provinciale, con rappresentanza della minoranza.
La commissione cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei committenti il lavoro a
domicilio, e del registro dei lavoratori a domicilio, effettuando tale aggiornamento anche
d'ufficio per i committenti o i lavoratori inadempienti tale formalità.
Inoltre, ha il compito di accertare e studiare le condizioni in cui il lavoro a domicilio si
svolge.
Commissione circoscrizionale: è presieduta dal dirigente la sezione ed è
composta:
da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, cinque rappresentanti dei lavoratori
designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva rappresentatività
in sede comunale; dal sindaco o da un suo delegato.
Ha il compito di provvedere anche d'ufficio agli aggiornamenti in sede comunale del registro
dei committenti e di quello dei lavoratori, oltre a studiare le condizioni in cui il lavoro a
domicilio si svolge nel territorio di loro competenza.
Aspetti retributivi:
I lavoratori che eseguono lavori a domicilio, debbono essere retribuiti sulla base di
tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi della
categoria.
Qualora tali contratti non dispongano, in ordine alla tariffa per il lavoro a
domicilio,
questa viene determinata da una commissione a livello regionale composta da otto
membri in rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori. La nomina dei membri della commissione avviene da parte del direttore dell'ufficio
regionale del lavoro su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative. Il capo dell'Ispettorato regionale del lavoro presiede tale commissione senza però avere
diritto di voto. Spetta
inoltre, a tale commissione, il compito di determinare la percentuale sull'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore a titolo di rimborso spese per
l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonchè le maggiorazioni retributive, da
valere a titolo di indennità, per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di
anzianità, in base alle retribuzioni orarie fissate dai contratti collettivi osservati
dall'imprenditore committente o dai contratti collettivi riguardanti lavorazioni
similari.
Aspetti contributivi:
Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori dipendenti
in materia di assicurazioni sociali e di assegni al nucleo familiare, fatta eccezione
di quelle in materia di integrazione salariale (cassa integrazione
guadagni).
Inoltre per singole zone territoriali sono stabilite tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini
del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di
lavoro, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo che
contenga:
- la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dal l'imprenditore;
- la descrizione del lavoro da eseguire;
- la specificazione della quantità e della qualità dei materiali
consegnati;
- l'indicazione della misura della retribuzione corrisposta e dei singoli elementi di
cui questa si compone e delle singole trattenute.
Il libretto di controllo deve essere firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore, sia all'atto
della consegna del lavoro affidato, sia al momento della riconsegna del lavoro eseguito, e
può sostituire a tutti gli effetti il prospetto paga. Tale libretto dovrà essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto sui modelli del
lavoro affidatogli, attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro.
Egli inoltre non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questi gli affida una quantità di lavoro atto a
procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro,
secondo le disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di categoria.
Per quanto riguarda l'infortunio e le malattie professionali,
sono tutelati tutti quei lavoratori che effettuano attività previste dal Testo
Unico degli Infortuni. Al fine della liquidazione completa della indennità di inabilità assoluta al
lavoro, il lavoratore dovrà denunciare all'INAIL eventuali altri contratti
concomitanti. L'indennità verrà corrisposta per tutti i giorni compresi sabati e
domeniche
Malattia:
Si applica la normativa vigente come per la generalità dei
dipendenti.
Nel periodo intercorrente tra la data di riconsegna del lavoro e la data della
nuova consegna i lavoratori a domicilio sono considerati sospesi e pertanto,
in caso di malattia, dovranno richiedere il pagamento diretto all'INPS.
Maternità:
Viene applicata la normativa vigente ad eccezione del trattamento
economico: si calcola la indennità in base alla media contrattuale giornaliera vigente nella provincia per lavoratori interni con qualifica operaia
della stessa industria. Se la lavoratrice riconsegna le ultime lavorazioni nel giorno immediatamente
precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria, il pagamento dell'indennità
deve essere corrisposta direttamente dall'INPS.
Al momento dell'entrata in astensione obbligatoria, la lavoratrice
deve riconsegnare al committente tutte le merci ed il lavoro affidato anche se non ultimato. Non spettano l'Astensione Facoltativa e i riposi giornalieri.
Per la Disoccupazione Ordinaria valgono i requisiti
previsti dalla normativa.
La disoccupazione coi Requisiti Ridotti, per i periodi di interruzione
dell'attività lavorativa conseguente a mancanza di lavoro, può essere liquidata purchè il lavoratore risulti iscritto nelle liste dei lavoratori
disponibili.
Secondo l'interpretazione dell'INPS, i periodi di sosta tecnica, ossia i
periodi intercorrenti tra una commissione e l'altra non sono indennizzabili.
I lavoratori a domicilio sono esclusi dalla applicazione della normativa CIG. E' tuttora controverso il
diritto all'indennità di Mobilità.
I periodi di lavoro a domicilio sono validi ai fini del raggiungimento dei
requisiti per pensioni di invalidità, anzianità, superstiti, vecchiaia.
La discontinuità del lavoro e la precarietà retributiva provocano una riduzione
dei contenuti settimanali accreditabili prolungando i tempi di raggiungimento
dei requisiti pensionistici. Per i periodi di interruzione dell'attività è concessa al lavoratore la facoltà
di proseguire volontariamente la contribuzione.
[back]