Requisiti: uno stato di disoccupazione che dia diritto all'iscrizione nelle liste del
Collocamento; due anni di assicurazione ai fini dell'Assicurazione per la
DS;
un anno di contribuzione versato nel biennio precedente la domanda
La Domanda va presentata entro il 68° giorno dall' inizio della disoccupazione in caso di
licenziamento.
N.B.: Dal 1° di gennaio 1999 la cessazione del rapporto di lavoro per
dimissioni volontarie non darà diritto a richiedere l'indennità di disoccupazione
ordinaria,
agricola e non agricola. Così come previsto da uno degli articoli della nuova
finanziaria.
L' indennità di disoccupazione erogabile per un massimo di 180 giorni è pari al 30%
della retribuzione media relativa ai tre mesi precedenti.
Contestualmente all'indennità di disoccupazione, in presenza dei requisiti
richiesti,
è erogabile l'assegno per il nucleo familiare.
Disoccupazione con Requisito Ridotto
In mancanza dell'anno di contribuzione nel biennio, se il lavoratore fa
valere: due anni di anzianità assicurativa ai fini della DS
almeno 78 giornate di effettivo lavoro nell'anno precedente spetta l'indennità di disoccupazione con requisito ridotto per un numero massimo
di giornate pari a quelle lavorate.
L'indennità è il 30% della retribuzione percepita complessivamente per le giornate
lavorate.
Indennità di Maternità
Le disposizioni introdotte dalla legge 1204/71
"Tutela delle lavoratrici Madri" si applicano a
tutte le lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di
privati datori di lavoro, di amministrazioni pubbliche, e di società cooperative, anche se
socie di queste ultime.
Un trattamento particolare è invece applicabile alle seguenti
categorie:
lavoratrici domestiche; lavoratrici a domicilio; lavoratrici
autonome/libere professioniste. Inoltre la tutela accordata alle lavoratrici madri naturali spetta anche
in caso di adozione o affidamento di un bambino di età non superiore
a sei anni.
Per usufruire dei diritti previsti dalla Legge 1204 bisogna avere un effettivo
rapporto di lavoro in atto.
Fatta eccezione per:
lavoratrici sospese, assenti dal lavoro senza
retribuzione, ovvero disoccupate da almeno 60 giorni: spetta l' indennità di maternità purchè non
siano trascorsi più di 60 giorni tra la data di inizio della sospensione, della assenza
o della disoccupazione e la data di inizio della astensione obbligatoria; lavoratrici
disoccupate da più di 60 giorni: spetta l'indennità a condizione che
la lavoratrice risulti in godimento del trattamento di disoccupazione. In caso
contrario, spetta l'indennità purchè non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di
risoluzione del rapporto di lavoro e nell'ultimo biennio la lavoratrice risulti avere
versato 26 contributi settimanali a favore dell'assicurazione per
malattia; lavoratrici agricole a tempo determinato: è necessario risultare iscritte negli
elenchi anagrafici dell'anno precedente per almeno 51 giornate, oppure conseguire
nel medesimo anno dell'evento la qualifica di lavoratrice agricola con il compimento
delle 51 giornate previste almeno il giorno precedente l'inizio del periodo di
interdizione dal lavoro;
Per le lavoratrici domestiche: occorre aver versato almeno 52 contributi settimanali
nel biennio o 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio dell'astensione
obbligatoria,anche in settori diversi da quello domestico.
Per le lavoratrici dello spettacolo: occorrono almeno 100 giornate lavorative effettuate
nell' anno precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria.
Astensione obbligatoria dal lavoro:
Tale periodo comprende i due mesi presedenti la data presunta del parto e i tre mesi
successivi la data effettiva del parto. E' prevista inoltre l'astensione
anticipata, dopo accertamento medico, in caso di grave
complicanze della gestazione, di condizioni di lavoro ambientali pregiudizievoli alla salute
della donna e del bambino, e di impossibilità a spostare la lavoratrice.
Astensione facoltativa dopo il parto:
Dopo il periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore
dipendente, hanno facoltà di assentarsi dal lavoro entro il 1° anno di vita del bambino, per
un periodo massimo di sei mesi che può essere goduto in unica soluzione o
frazionato.
Riposi giornalieri:
Durante il 1° anno di vita del bambino, spettano alla lavoratrice madre due periodi di riposo
di 1 ora anche cumulabili durante la giornata; il riposo è uno solo quando l'orario di lavoro è
inferiore alle 6 ore giornaliere.
Malattie del bambino:
La lavoratrice madre o in alternativa il padre
lavoratore, ha diritto di assentarsi dal lavoro
senza retribuzione durante la malattia del bambino di età inferiore a 3
anni.
Indennità di malattia
E' una prestazione economica, sostitutiva della retribuzione che percepiscono i lavoratori
dipendenti privati e pubblici durante le assenze per incapacità temporanea assoluta dal
lavoro.
Ne hanno diritto:
Per l' industria e l' artigianato: operai e categorie assimilate compresi i lavoratori a domicilio
commercio: operai, impiegati del commercio e categorie assimilate credito, assicurazioni e
servizi tributari appaltati: salariati.
Per l' agricoltura : operai a tempo indeterminato e a tempo
determinato, compartecipanti e piccoli
coloni.
Non ne hanno diritto i lavoratori con qualifica di apprendisti.
Il diritto all'indennità economica sorge dalla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro (ad
esclusione di quello agricolo ed a domicilio)
Il pagamento decorre dal 4 giorno di malattia ed è effettuato per un periodo massimo di
180 giorni in anno solare
L'indennità equivale al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni di
malattia,
66,66% oltre il 21 giorno di malattia.
A queste percentuali si aggiungono quelle erogate
dall'impresa, in quantità diversa a
seconda dei CCNL applicati.
L'azione per conseguire l'indennità di malattia si prescrive nel termine di 1 anno dal giorno
in cui si è verificato l'evento; pertanto ai fini di interrompere tale
termine, bisogna attivare
ulteriore richiesta di pagamento dell'indennità, prima dello scadere dell'anno da quando le
prestazioni sono dovute.
In caso di malattia il lavoratore ha l'obbligo:
- di comunicare l'insorgenza della malattia attraverso l'invio del certificato medico all'
INPS e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio .
- di comunicare l'indirizzo dove potrà essere reperito per eventuali visite di
controllo.
- essere presente, nell'indirizzo indicato, durante tutta la durata della malattia nelle
fasce orarie previste dalla legge (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) compresi i giorni
di sabato e domenica.
Nel caso di assenza ingiustificata alla visita di
controllo, il lavoratore perde il diritto
all'indennità economica nei primi 10 giorni di malattia.
Tutela Infortunistica
La normativa vigente che regolamenta il diritto alle prestazioni spettanti ai lavoratori colpiti
da infortuni o malattie professionali avvenuti a causa ed in occasione di lavoro é, per lo
più, raccolta nel Testo Unico degli Infortuni e Malattie Professionali emanato con Legge
1124/65.
L'Assicurazione si concretizza con il pagamento del
premio, da parte dei datori di lavoro,
corrispondente al rischio effettivamente presente sul luogo di lavoro.
Sono tutelate le lavoratrici che esplicano attività manuali,
tecniche, con macchine (al riguardo sono
indicate dal T.U. e da successive sentenze, le persone e le attività
riconosciute).
Viene considerato infortunio un Incidente avvenuto per causa violenta ed in occasione di lavoro dal quale
derivi la morte o inabilità permanente o inabilità assoluta.
Viene considerata malattia professionale una malattia contratta per causa lenta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni
svolte ed insorte in un determinato periodo di tempo dall'eventuale cessazione della lavorazione a
rischio.
La denuncia di infortunio deve essere fatta sia dal dipendente e dal datore di
lavoro (nei tempi e modi stabiliti) in caso di inadempienza sono previste sanzioni
Prestazioni
Il diritto esiste anche se il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi assicurativi e che
l'evento sia avvenuto per colpa del lavoratore; nulla é dovuto nel caso di azione dolosa o
simulazione.
Le Prestazioni più Importanti sono:
Prestazioni sanitarie:
I lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale hanno diritto ad avere gratuitamente
tutte le cure per la completa guarigione clinica o per il recupero della salute e della
capacità lavorativa.
E' altresì prevista la fornitura di protesi e la fruizione gratuita di cure termali
(su
autorizzazione dell'INAIL)
Indennità giornaliera per inabilità temporanea
assoluta:
Spetta al lavoratore che abbia subito un evento che gli impedisca di proseguire il
lavoro. Il datore di lavoro corrisponderà l'intera retribuzione per il giorno dell'infortunio o
malattia professionale ed il 60% per i tre giorni successivi; l'INAIL corrisponderà una indennità pari al 60'% della retribuzione media giornaliera fino
al 90° giorno della inabilità ed il 75% per i rimanenti (comprese le eventuali
ricadute).
L'indennità può essere corrisposta o al datore di lavoro se, in base al contratto o su
richiesta dell'INAIL anticipa il salario, o direttamente all'interessato, anche con
acconti, se
non é prevista alcuna anticipazione.
Rendita per inabilità permanente:
Raggiunta la guarigione clinica l'Istituto dovrà accertare se al lavoratore sono residuati
postumi invalidanti. In questo caso, qualora il danno raggiunga l'11% di
inabilità permanente viene erogata una rendita mensile. La stessa sarà calcolata sia in base al danno raggiunto e alla retribuzione percepita l'anno
precedente l'evento: l'Istituto od il lavoratore possono disporre o chiedere la revisione della
rendita per eventuali miglioramenti o peggioramenti dello stato
invalidante. Questo può avvenire solo fino al 10° anno se si tratta di postumi di infortunio o 15° anno
nel caso di malattia professionale trascorso tale termine il danno si intende
stabilizzato. Nel caso di silicosi o asbestosi non esiste limite di tempo alla
revisione. Qualora il lavoratore non concordi sulla valutazione dell'INAIL sia nella fase di chiusura del
periodo di inabilità temporanea, che nella valutazione del danno, può opporsi alla decisione
dell'Istituto.
Qualora l'infortunato sia coniugato o abbia figli a carico o, in mancanza di
questi, altri famigliari, ha diritto ad una maggiorazione del 5% per ogni personale sull'importo della
rendita.
L'infortunato dovrà comunicare all'Istituto la variazione delle condizioni di carico qualora
non sussista più il diritto alla maggiorazione.
Assegno per l'assistenza personale continuativa
Tale assegno, rinnovabile annualmente, spetta al lavoratore con inabilità pari al 100% e
che presenti menomazioni (comprese nelle tabelle) tali da richiedere la presenza di altra
persona per l'espletamento dei normali atti della vita quotidiana purché non vi provvedano
già altre Istituzioni.
Assegno di incollocabilità
Gli invalidi con inabilità superiore al 33% e con meno di 55 anni di età hanno diritto al
collocamento obbligatorio presso le aziende private e pubbliche e l'iscrizione alle liste
speciali disposte dall'Ufficio del Lavoro.
Hanno altresì diritto ad uno speciale assegno erogato
dall'INAIL, qualora siano dichiarati "inidonei" e cioè "
incollocabili".
Rendita ai superstiti
In caso di morte avvenuta per le conseguenze dell'infortunio sul lavoro o di malattia
professionale spetta una rendita per morte ai seguenti eredi:
Vedova: fino alla morte o a nuovo matrimonio nella misura del 50%.
Figli: fino al 18° anno di età o 21° o 26° se studenti o inabili (fino a quando perduta
l'inabilità totale) nella misura del 20 %. Per i figli orfani di entrambi i genitori la misura della rendita sarà pari al 40%.
Genitori, fratelli, sorelle: solo se mancano vedovo/a e figli ed erano a carico al momento
del decesso del lavoratore nella misura, del 20%.
Tale domanda, se defunto non era titolare di rendita, deve essere presentata entro 90
giorni dal decesso. Nel caso di morte di titolare di rendita con danno superiore al 65%, deceduto non per
cause lavorative, alla vedova ed ai figli può essere liquidato uno speciale assegno qualora il
loro reddito sia di importo inferiore al 50% della precedente rendita.
Il termine improrogabile, se non con ricorso in giudizio, per l'ottenimento delle
prestazioni,
é di 3 anni.