CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
OCCASIONALE
La ..., con sede in.... , in persona del legale
rapp.te .....p.t. ..... cod. fisc. (committente)
E
Il (collaboratore)....
-
La committente conferisce incarico
al ......- il quale accetta di prestare la propria attività di
collaborazione occasionale avente per oggetto ... ;
-
Il … si impegna a prestare la propria
attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di
subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno lui avanzate
dagli organi direttivi della società, nei limiti e con le modalità del
presente contratto;
-
La prestazione avrà inizio con il giorno per
terminare inderogabilmente il giorno . Il presente contratto potrà essere
rinnovato e la reiterazione per più di una volta nel medesimo anno lo
trasformerà senza bisogno di ulteriori formalità in collaborazione
coordinate e continuata.
-
Il corrispettivo della prestazione viene
stabilito forfettariamente in nette £. .Tale somma dovrà essere
corrisposta posticipatamente al termine del contratto, sarà facoltà delle
parti se la prestazione è di durata superiore al mese di prevedere la
corresponsione di acconti. Nel corrispettivo sopra determinato non si
intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione
stessa. Il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza
stabilito dalle normative in essere e da eventuali accordi collettivi;
-
In caso di malattia che superi i 15 giorni o
di maternità, la scadenza contrattuale si intende prorogata di eguale
periodo.
-
La committente si impegna a non revocare
unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento
che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso
il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a
mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno
far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni
dal ricevimento del preavviso.
-
Controversie Per tutte le controversie che
potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione del presente
contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di
conciliazione presso la direzione Provinciale del Lavoro di ....
-
Per tutto quanto non previsto nel presente
contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purchè non
in contrasto con quanto qui previsto;
-
Tutte le clausole del presente atto sono da
intendersi essenziali ed inderogabili, talchè l'inosservanza di anche una
sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo
del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa
inadempiente.
Letto, confermato e sottoscritto
COMMENTO
Lo schema di contratto qui sopra riportato è
l'esempio più semplice di un contratto di collaborazione occasionale fra
privati contenente alcune disposizioni assolutamente inderogabili e poche
altre norme che possono essere oggetto di trattativa.
Va sottolineato che la maggior parte delle
collaborazioni occasionali instaurate sfuggono a qualsiasi tentativo di
contratto scritto, trattandosi per lo più di impegni lavorativi estremamente
sporadici e, soprattutto, per il timore della committenza di veder instaurati
contratti di altro tipo e natura. In assenza di contratto per avere una
certezza almeno della corresponsione del compenso è comunque sufficiente -
dopo l'inizio della prestazione - l'invio di una raccomandata a.r. al
committente del seguente tenore :"In
relazione alla collaborazione occasionale fra noi instaurata Le confermo che
il mio impegno consisterà in … e l'accettazione da parte mia del compenso
fissato in nette £. … , nonchè che il nostro rapporto deve intendersi
concluso in data …"
Alcune altre condizioni più favorevoli al
lavoratore possono però essere ipotizzate ed inserite, (il tutto ovviamente
commisurato alla natura della prestazione ed alla sua durata) come ad esempio
la possibilità di far stipulare al committente una polizza infortuni, un
accordo per polizze previdenziali integrative, il diritto alla formazione sia
d'ingresso sia per l'intera durata del contratto (quest'ultima ovviamente può
divenire necessaria per alcune tipologie di lavoro).
Norme assolutamente da inserire nel contratto
sono quelle contenute negli articoli 1,3,4 e 6 cioè quelle che delimitano la
natura del contratto e la sua durata, il suo compenso e le modalità di
recesso anticipato. La mancanza di una sola di queste disposizioni rende il
contratto inaccettabile per il venir meno di uno degli elementi essenziali che
garantiscono il lavoratore.
Le altre norme, altrettanto importanti, possono
però essere oggetto di differenziazione e trattativa.