Se la collaborazione riguarda una sola
impresa e si svolge con continuità, il rapporto rientra nella categoria
delle collaborazioni coordinate e continuative equiparate al lavoro
autonomo. In questo caso è prevista una minima copertura previdenziale
attraverso il versamento di un contributo del 10% della retribuzione
pattuita (2/3 a carico dell’impresa committente e 1/3 a carico del
lavoratore). La contrattazione è individuale e non esiste alcuna tutela
né garanzia in particolare per quelle professioni che non hanno un
ordine professionale (in caso di maternità, ad esempio, l’impresa può
troncare il rapporto).
I Rapporti di collaborazione sono diffusi
soprattutto in questi settori: promozione finanziaria e assicurativa,
dimostrazione di prodotti, interviste telefoniche, sviluppo software,
attività per case editrici. Alcune società hanno più collaboratori
che dipendenti. Più di un soggetto, tra cui il sindacato, ha avanzato
l’idea di far valere modalità generali di tutela adeguate a questa
forma di lavoro, per riequilibrare il rapporto esistente tra singolo
lavoratore e impresa.
Se in un contratto di collaborazione ci
sono i vincoli tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali orario
prestabilito da rispettare, subordinazione agli ordini ricevuti,
giustificazione per malattia ecc. può essere intrapresa un’azione
legale affinché venga riconosciuta la reale natura del rapporto.
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