Sono protetti dalla Legge: invalidi di
guerra; invalidi per servizio (appartengono alla categoria tutti i lavoratori
dipendenti pubblici, compresi i corpi militarizzati, che per motivi di lavoro abbiano acquisito
una malattia professionale o un infortunio); invalidi del lavoro (come detto
sopra, ma
dipendenti di aziende private); invalidi civili (appartengono a questa categoria tutti coloro
che per motivi diversi da cause di guerra, servizio, lavoro, abbiano perduto una certa
percentuale di capacità lavorativa, attualmente tale percentuale è fissata a minimo 46% di
invalidità); privi di vista; orfani e vedove (solo delle seguenti
categorie: guerra, lavoro,servizio); ex tubercolotici (ovvero dimessi da luoghi di
cura); profughi; vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata (Legge 302/90).
Per avere diritto ad un collocamento
obbligatorio, l'invalido, oltre al riconoscimento del grado di invalidità rilasciato dall'Ente
preposto, deve iscriversi agli elenchi speciali
dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione così come previsto
dall'art.
19 della legge n.482 del 1968.
Sono Necessari:
Attestato di invalidità.
Attestato di disoccupazione che si ottiene iscrivendosi alle liste dei disoccupati
della propria circoscrizione.
N.B.: il cartellino rosa deve sempre essere timbrato una volta almeno in qualsiasi
mese dell'anno entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, altrimenti si perde il diritto
di iscrizione alle liste speciali.
Certificato di stato di famiglia.
Modello di domanda (da ritirarsi presso l'Ufficio provinciale del
lavoro).
Per la compilazione di tale modulo consigliamo di rivolgersi alle sedi sindacali del Cid o dei
Patronati.
Attestato del Servizio di igiene pubblica dell'Usl (idoneità al
lavoro). Il modulo per richiedere la visita viene consegnato dall'Ufficio del lavoro al momento
della richiesta di iscrizione.
Tutti i documenti sopra elencati possono essere presentati in carta
semplice, in originale o in copia conforme.
L'Ufficio Provinciale del Lavoro, a iscrizione
avvenuta, compila degli elenchi
suddivisi per categoria di aventi diritto,determinandone nel contempo il punteggio individuale ai fini della graduatoria che viene utilizzata come
criterio di precedenza nell'avviamento al lavoro.
Le aziende che occupano un numero di dipendenti superiore alle 35 unità
sono tenuti all'assunzione in percentuale del 15% delle sopra elencate
categorie di lavoratori.
La graduatoria viene approvata dalla Commissione Provinciale per il
collocamento obbligatorio ogni semestre, in occasione delle denunce
semestrali che le aziende hanno l'obbligo di
presentare, ed è aggiornata
d'ufficio giornalmente dagli uffici provinciali del lavoro e della
m.o. presso i
quali la graduatoria può essere esaminata in quanto pubblica (art. 17 legge
n.482/68).
I criteri con i quali viene determinato il punteggio tengono conto del reddito
soggettivo dell'interessato, del numero delle persone a carico e dell'anzianità
di iscrizione.