L’ABC
PER LAVORARE IN CFL
Intanto è sempre bene inviare o
presentare di persona un curriculum al datore di lavoro. Le aziende,
infatti, hanno, per assumere, nove mesi di tempo dalla data di
approvazione della richiesta di utilizzo di personale in CFL presentata
all’Ufficio Regionale del Lavoro. E’ pertanto possibile che vi sia
stata una programmazione annuale delle esigenze del personale e che non
tutte le assunzioni vengano effettuate immediatamente.
E’ meglio non telefonare ai datori di
lavoro. Si spazientiscono e il disoccupato ci fa una pessima figura: il
lavoro, infatti, non lo si trova mai per telefono.
E’ possibile che si debba spiegare in
che modo si sia venuti a conoscenza dell’opportunità di assunzione
offerta dall’azienda a cui ci si presenta. E’ bene, in questo caso,
dichiarare di aver visionato la banca dati dei CFL presso l’Ufficio
regionale del Lavoro (nel Lazio è in via de Lollis, 12 a Roma) oppure
presso le sedi dei Centri di Iniziativa locale per l'occupazione del
Comune di residenza. Tale banca dati registra le richieste delle imprese
che intendono assumere personale in contratto di formazione lavoro ed è
ufficiale e veritiera perchè fornita da enti pubblici (Ministero del
Lavoro, Comune, ecc.). Dato che le assunzioni in contratto di formazione
lavoro sono "nominative", il datore di lavoro assumerà chi
ritiene professionalmente più preparato rispetto alle esigenze della
sua impresa: una adeguata qualificazione rende, dunque, la ricerca del
lavoro più facile.
Non è obbligatorio che la qualifica (per
esempio elettricista industriale) richiesta dall’azienda a cui ci si
presenta, si ascritta sul tesserino di disoccupazione. E’ però,
certamente più facile trovare lavoro se, rispetto alla qualifica
richiesta, si mette in evidenza sul curriculum di avere almeno una
formazione teorica o una preparazione pratica attinente alla prestazione
che si deve svolgere, anche se quest’ultima è stata ottenuta
prestando la propria opera "al nero".
Nel compilare il curriculum vanno
valorizzate le precedenti esperienze lavorative (anche non regolari) e
le abilità anche acquisite senza uno specifico corso di formazione (hobbies,
interessi personali, ecc.). Al momento dell’assunzione deve essere
consegnata al lavoratore copia del contratto di formazione lavoro; se
l’azienda non adempie a questo obbligo di legge il contratto ha un
vizio di forma.
Non possono essere richieste dal datore
di lavoro lettere di dimissioni in bianco all’inizio del contratto di
formazione lavoro. Queste, comunque, non sono valide se non vengono
firmate dal lavoratore presso l’Ispettorato del lavoro o l’ufficio
Regionale del lavoro che ha il compito di verificare la volontarietà a
dimettersi. Se il lavoratore intende dimettersi deve presentarsi presso
l’Ufficio Regionale del Lavoro Via de Lollis n. 12 Roma, munito del
proprio libretto di lavoro.
Alla scadenza del contratto di formazione
di tipo "A" il datore di lavoro, deve trasmettere alla sezione
circoscrizionale per l’impiego (collocamento) idonea certificazione
dei risultati formativi ottenuti dal lavoratore.
Alla scadenza del contratto di tipo
"B" il datore di lavoro, rilascia al lavoratore un attestato
dell’esperienza lavorativa e formativa svolta.
Il CFL prevede una formazione
"teorica" e non solamente affiancamento o addestramento. Se la
formazione non viene effettuata il contratto è automaticamente
trasformato a tempo indeterminato.
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