L'apprendistato e' uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale
l'imprenditore e' obbligato ad impartire o far impartire
all'apprendista, l'insegnamento necessario per conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone
l'opera lavorativa.
L'età' minima per essere assunti come apprendisti e' di 14 anni purché
si sia
adempiuto all'obbligo scolastico, questo limite d'età' rimarrà tale solo fino a che non
verrà licenziata la legge di riforma sui cicli scolastici, che eleverà
l'obbligo scolastico a 16 anni. La Legge Treu, infatti, introduce sostanziali modifiche alla legge 25/55, fissando come
età minima per l'apprendistato i 16 anni (solo dopo elevazione dell'età' dell'obbligo), mentre
l'età' massima viene elevata a 24 anni.
Nelle aree definite ad obiettivo 1 e 2 dall'Unione Europea (per la nostra Provincia, i comuni
di Carpi, Novi, Cavezzo) l'età' massima arriva a 26 anni.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap il limite d'età' massima viene fissato a
28 anni.
L'apprendistato e' permesso in tutti i settori lavorativi compreso quello agricolo.
L'Assunzione:
Il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dall'Ispettorato del Lavoro,
precisando le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di
addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che otterranno al termine del
periodo d'apprendistato.
Il numero di apprendisti che la ditta può assumere, non deve superare il 100% dei
lavoratori qualificati occupati nell'impresa. L'assunzione deve essere
obbligatoriamente preceduta da visita medica di idoneità alle mansioni.
La durata dell'apprendistato varia a seconda dei settori produttivi e dei C.C.N.L. applicati, essa non
potra' essere inferiore a 18 mesi e superiore ai 4 anni. Restano salve le
condizioni di miglior favore del settore dell'artigianato per il quale
la durata massima del periodo di apprendistato resta fissato a 5
anni.
Per tali imprese (artigiane) il limite è stato
fissato nel modo seguente:
-
lavoratori con alta qualifica:
durata massima 5 anni se hanno un’età inferiore ai 18 anni,
durata massima di 4 anni se hanno più di 18 anni;
lavoratori con media qualifica:
durata massima 3 anni e 4 mesi se con età inferiore ai 18 anni e
2 anni e 6 mesi con età superiore;
lavoratori con bassa qualifica:
durata 18 mesi per gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni e
di 12 mesi per quelli con età superiore ai 18 anni.
I periodi di apprendistato prestati presso
più datori di lavoro, si cumulano ai fini del
computo della durata massima dell'apprendistato, purché non separati tra loro da
interruzioni superiori all'anno e si riferiscano alle stesse attività produttive.
Puo' essere concordato tra le parti un periodo di prova, che sara' regolato
dall'articolo 2096 del codice civile e che non potra' superare la durata di massimo 2
mesi.
La formazione dell'apprendista dovrà essere effettuata all'esterno dell'impresa presso Centri
di Formazione Professionale che dovranno poi certificare l'avvenuta formazione e il
livello di formazione raggiunto.
Infatti, ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dall'entrata in vigore
della Legge Treu (19/06/97), le agevolazioni contributive a favore delle imprese troveranno
applicazione solo a condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione
esterna all'azienda previste dai C.C.N.L. Le ore formative sono fissate in almeno 120 ore annue, sarà previsto un impegno ridotto
solo per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica
professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
I contenuti formativi, che nel primo anno dovranno riguardare anche la disciplina del
rapporto di lavoro, la prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale entro 30
giorni dalla decisione del Comitato dei Ministri sentite anche le parti sociali.
In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori
impegnati in qualità di tutore delle iniziative formative, comprendendo fra questi anche i
titolari delle imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale da emanare entro 6 mesi
dalla data di entrata in vigore della Legge Treu, verranno determinate le esperienze
professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e
termini di concessione di tali benefici.
1.L'orario lavorativo dell'apprendista non potrà superare le 8 ore giornaliere
e le 44 ore settimanali. Cio' vuol dire che le ore di straordinario, previo consenso del lavoratore in quanto
assolutamente facoltative, potranno essere effettuate per un numero massimo di 4
ore settimanali non collegate al normale orario di lavoro non essendo possibile, per
legge, prolungare oltre le 8 ore l'attivita' giornaliera.
2.Le ore di insegnamento teorico complementari, previste dalla legge come
obbligatorie, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate
nell'orario di lavoro.
3.E' fatto espresso divieto per gli apprendisti di prestare attivita' lavorativa nelle
fasce orarie notturne dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
4.Le ferie non potranno essere concesse per un periodo inferiore ai 30 giorni
per chi ha meno di 16 anni, e di 20 giorni per eta' superiore ai 16 anni.
La Retribuzione:
La durata del periodo di apprendistato è fissata dai C.C.N.L. in rapporto al livello di
inquadramento che il lavoratore avrà al momento del raggiungimento della qualifica. Durante tutto il periodo di apprendistato la retribuzione del lavoratore apprendista
viene fissata in modo percentuale rispetto alla retribuzione piena. Tali percentuali retributive cresceranno in rapporto alla crescita di anzianità del
servizio, fino ad arrivare alla fine del periodo ad essere una retribuzione piena.
Il lavoratore apprendista non versa i contributi
previsti per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e quelli relativi alla
disoccupazione pertanto, in caso di periodi di malattia, ricevera' una
retribuzione inferiore a quella degli altri dipendenti dell'impresa perche' non
godra' dell'integrazione di questa indennita' da parte dell'Inps, ma solo della
quota percentuale dovuta dall'impresa.
L'apprendista non puo' ricevere, non versando nulla per il fondo,
l'indennita' di disoccupazione.
Qualora al termine del periodo di apprendistato non vi sia disdetta a norma dell'art. 2118
del Codice Civile, l'apprendista é mantenuto in servizio con la qualifica conseguita
mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato é considerato utile ai fino
dell'anzianità di servizio del lavoratore. L'assunzione di apprendisti é particolarmente diffusa da parte delle aziende in quanto per
questi lavoratori sono previsti significativi sgravi contributivi che riducono il costo
del lavoro.
L'azienda avrà la possibilità di godere degli sgravi contributivi per un ulteriore anno
dalla data di conferma del lavoratore apprendista in lavoratore qualificato con contratto a
tempo indeterminato.
Malattia:
Non è prevista l'indennità economica di malattia per i periodi di assenza dal
lavoro ma solo le prestazioni di assistenza sanitaria generica, specialistica,
ambulatoriale, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica.
Maternità:
Spetta, senza alcun requisito minimo contributivo, la indennità di maternità
obbligatoria e facoltativa.
Sono esclusi dall'applicazione della normativa in materia di CIG e Mobilità
Disoccupazione:
Non è prevista l'indennità di disoccupazione in quanto non viene versato il
relativo contributo. Le giornate lavorate sono però utili al perfezionamento dei
78 gg effettivamente lavorati necessari per ottenere l'indennità di D.S.
Requisiti Ridotti (semprechè sia stato versato almeno 1 contributo per la DS
due o più anni prima).
Contributi Pensionistici:
I periodi di apprendistato sono validi ai fini del raggiungimento dei requisiti
per pensioni di Invalidità, Vecchiaia, Anzianità, Superstiti.