LA NUOVA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA SULLOBIEZIONE DI COSCIENZA
(legge 8 luglio 1998 n. 230)
ARTICOLO 1
1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nellesercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti delluomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi alluso delle armi, non accettano larruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere agli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.
ARTICOLO 2
1. Il diritto di obiezione di coscienza la servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:
a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche e integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dellarticolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 come sostituito dallarticolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto darmi del fucile da caccia, il questore prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;
b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nellArma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualsiasi altro impiego che comporti luso delle armi;
c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;
d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti lappartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.
ARTICOLO 3
1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal ministero della Difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti lesercizio dellobiezione di coscienza.
ARTICOLO 4
1. I cittadini che a norma dellarticolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il predetto termine è ridotto a quindici giorni. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui allarticolo 1 della presente legge nonché lattestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa linsussistenza delle cause ostative di cui allarticolo 2. Fino alla sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999.
2. Allatto di presentare la domanda, lobiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore dimpiego, ivi compresa leventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nellambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.
3. Fino la 31 dicembre 1999 gli abili ed arruolati ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti nel comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dellanno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica lammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.
ARTICOLO 5
1. Il Ministro della difesa, sulla base dellaccertamento da parte degli Uffici di leva circa linesistenza delle cause ostative di cui allart 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, laccoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione motivandola.
2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta laccoglimento della domanda.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999.
4. Fino al 31 dicembre 1999 gli abili ed arruolati ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare e, comunque in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, lobiettore può ricorrere allautorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta. la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima delludienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, lefficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile.
5. Dalla data di inizio dellefficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n 51, il giudice competente ai fini di quanto previsto dal comma 4 è il tribunale in composizione monocratica di cui allarticolo 50-ter del Codice di procedura civile, introdotto dallart 56 del citato decreto legislativo n 51 del 1998.
6. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta lobbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.
ARTICOLO 6
1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.
2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per gli inquadramenti economici e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dellammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro
4. Lassistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dallarticolo 9, comma 7.
ARTICOLO 7
1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per larruolamento di terra o di mare.
2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio
ARTICOLO 8
1. In attesa dellentrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui allarticolo 11, comma 1, lettera a) e allarticolo 12 della legge 15 marzo 1997 n 59 e successive modificazioni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, lUfficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dellUfficio fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unità è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonchè di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n 400 e successive modificazioni. LUfficio è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.
2. LUfficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti :
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni e una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e limpiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b)
b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti organizzazioni pubbliche e private inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso lUfficio stesso e le sedi regionali, per limpiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale con esclusione di impieghi burocratici amministrativi.
c) Promuovere e curare la formazione e laddestramento degli obiettori sia organizzando, dintesa con i ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio sia verificando leffettività e lefficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui allarticolo 9, comma 4.
d) Verificare, direttamente tramite le regioni o in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza e il rispetto delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che dovrà, comunque, prevedere verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio ;
e) Predisporre, dintesa con il Dipartimento della protezione civile forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta.
f) Predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);
g) Predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione dintesa con il Dipartimento per linformazione e leditoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici dei ministeri interessati per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge.
h) Predisporre, dintesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;
i) Predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza
l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.
3. Per lorganizzazione e il funzionamento dellUfficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra lUfficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dellarticolo 17 comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui allart 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
4. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l): Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lUfficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della Difesa ai fini della gestione annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dellUfficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del ministero della Difesa, ovvero di altre amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.
7. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dallanno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fine del bilancio triennale 1998-2000, nellambito dellunità provvisionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica per lanno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
8. Il ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 9
1. Il ministro della Difesa trasmette mensilmente allUfficio nazionale per il servizio civile i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 è trasmesso lelenco di tutti gli obiettori.
2. Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di un anno dallaccoglimento della domanda, agli enti e organizzazioni di cui allarticolo 11, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui allarticolo 19, che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, lobiettore è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva.
3. Lassegnazione dellobiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro larea vocazionale e il settore di impiego da lui indicati nellambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui allarticolo 8, comma 2., fermo restando quanto previsto dallarticolo 4 comma 2.
4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. In attesa dellistituzione del Servizio civile nazionale, il periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per lespletamento del servizio indeterminati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso lente o lorganizzazione in cui verrà prestata lattività operativa.
5. Il servizio civile su richiesta dellobiettore, può essere svolto in un altro Paese, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. LUfficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere allestero.
6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987 n 49 e successive modificazioni per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.
7. Lobiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori del territorio nazionale dallEnte presso cui presta servizio per un periodo concordato con lente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dallente medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda limpiego di reparti delle forze armate, lassistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.
8. Non è punibile lobiettore che, prima della data di entrata in vigore della presente legge abbia svolto la sua attività allestero anche al di fuori delle condizioni previste dal comma 7.
9. E facoltà dellUfficio nazionale per il servizio civile disporre limpiego di obiettori di coscienza ove lo richiedono, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tal fine gli obiettori di coscienza selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze od organizzazione che gestisce la missione.
10. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 9, lobiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché lente, ovvero lorganizzazione non governativa, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero lAgenzia della Nazioni unite che ne sono responsabili. Laccoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati allobiettore, con relativa motivazione entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.
11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.
12. Lobiettore che presta servizio civile allestero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 9 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui allart 6.
ARTICOLO 10
1. Presso lUfficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto lalbo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui allart 8 comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la lista degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio è istituita la Consulta nazionale per il servizio Civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.
3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile da un rappresentate del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli Enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale, nonché da due rappresentanti scelti nelle Amministrazioni dello Stato coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri allUfficio Nazionale per il servizio civile sulle materie di cui allarticolo 8, comma 2, lettere a), b), c) e), i), e l), nonché criteri e sulla organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.
5. Il presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina lorganizzazione e lattività della Consulta.
ARTICOLO 11
1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere alla attuazione del servizio civile mediante lattività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con lUfficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti
a) assenza di scopo di lucro
b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui allart 8
comma 2, lettera b;
c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile
d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione allUfficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento e propria competenza, le sedi e i centri operativi per limpiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti del comune della sede di servizio. Allente o allorganizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute con le modalità previste dallUfficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile
4. In nessun caso lobiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dellorganismo presso cui presta servizio civile.
5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dellente e nel rispetto delle norme che tutelano lintegrità fisica e morale del cittadino
6. E condizione per la stipula della convenzione la dimostrazione da parte dellente, della idoneità organizzativa a provvedere alladdestramento al servizio civile previsto dai precedenti articoli.
7. L Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.
8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dellente o della organizzazione, quale indicata nella convenzione.
9. Allatto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.
ARTICOLO 12
1. LUfficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al ministero della Difesa lavvenuto espletamento del servizio da parte dellobiettore di coscienza.
2. I competenti organi di leva provvedono a porre linteressato in congedo illimitato dandogliene tempestivamente comunicazione.
ARTICOLO 13
1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972 n 772 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutti coloro i quali si sono avvalsi dellarticolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n 1222, sono soggetti, sino all'età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare al richiamo in caso di pubblica calamità.
2. Lufficio nazionale di per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.
3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.
4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui allarticolo 2 sono assegnati alla protezione civile e alla Croce rossa.
ARTICOLO 14
1. Lobiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto lammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare
3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.
4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.
5. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dallart 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dallobbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva.
6. Limputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per motivi di cui allart 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.
7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui allarticolo 5, comma 1 è ridotto a tre mesi.
8. Laccoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.
ARTICOLO 15
1. Lobiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate allarticolo 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lobiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per questultimo, se la decadenza interviene prima dellinizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.
3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dellUfficio nazionale per il servizio civile.
4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dallarticolo 2.
5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate allarticolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti od organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.
6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere e usare le armi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentati delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n 773, e successive modificazioni e integrazioni per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. E fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa allesercizio delle attività di cui al presente comma.
7. A coloro che sono stati ammessi a prestare il servizio a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per larruolamento delle forze armate, nellArma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti luso delle armi.
ARTICOLO 16
1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.
2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contingua, anche nellespletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui allarticolo 14, comma 1.
3. A chi si trova già nellesercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per cittadini chiamati al servizio militare
ARTICOLO 17
1. Allobiettore che si renda responsabile di comportamenti resprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a) la diffida per iscritto
b) la multa in detrazione della paga
c) la sospensione di permessi e licenze
d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nellambito dello stessa o di altra regione
e) la sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.
2. Il regolamento generale di disciplina previsto dallart 8, comma 2, lettera i), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse
3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), B) e C) sono irrogate dal legale rappresentante dellente o dellorganizzazione interessati e vengono comunicate allUfficio nazionale per il servizio civile.
4. Lufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatogli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere lirrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate .
5. Quando il comportamento dellobiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio si applicano le norme di cui allarticolo 14.
ARTICOLO 18
1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dellassegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dellUfficio nazionale per il servizio civile.
2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, lufficio nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.
3. Contro la risoluzione della convenzione, lente o lorganizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dellente o dellorganizzazione, quale indicata nella convenzione.
ARTICOLO 19
1. Per lassolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nellambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.
3. La dotazione del fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998
4. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dellautorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972 n 772, e successive modificazioni e integrazioni, iscritta ai fini del bilancio triennale 1998-2000, allunità previsionale di base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitola 1403) dello Stato di previsione del ministero della Difesa per lanno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.
ARTICOLO 20
1. Il presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno entro il 30 giugno, una relazione sullorganizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.
ARTICOLO 21
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro della Difesa deve attivare le procedure di cui al comma 1 dellarticolo 9. A partire da tale scadenza lUfficio nazionale per il servizio civile assume la responsabilità di quanto previsto dallart 8 comma 2, lettera b), c) e d), nonché della gestione amministrativa degli obiettori in servizio.
ARTICOLO 22
1. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per limpiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal ministero della Difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.
ARTICOLO 23
1 La legge 15 dicembre 1972, n 772, e successive modifiche e integrazioni, è abrogata.