Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale
Legge 14 novembre 2000, n. 331
G.U. n.269 del 17 novembre 2000
Riportiamo il testo integrale della nuova legge approvata dal
parlamento in materia di servizio militare.
E' prevista la graduale
diminuzione dei giovani chiamati alla leva, fino alla definitiva abolizione
del servizio militare obbligatorio entro sette anni.
Articolo 1
(Compiti delle Forze armate)
Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
L'ordinamento e l'attività delle Forze armate sono conformi agli articoli
11 e 52 della Costituzione e alla legge.
Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.
Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della
realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del
diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni
internazionali delle quali l'Italia fa parte.
Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e
svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri
casi di straordinaria necessità ed urgenza.
Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base
professionale secondo quanto previsto dalla presente legge.
L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 1, commi 1 e
2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati
Articolo 2
(Personale militare impegnato nella difesa nazionale)
Le finalità di cui all'articolo 1 sono assicurate da:
- ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
- sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari
in ferma volontaria prefissata;
- personale dell'Arma dei carabinieri
- personale del Corpo della guardia di finanza, nei limiti di cui
all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
- personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla
legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in
servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di
organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario
cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:
- qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della
Costituzione
- qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta
direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione
internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze
armate.
- Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera f) del
comma 1 ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di
deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere richiamati in
servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 3
(Trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale)
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione
del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto
legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo,
dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con
personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sarà
informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
- disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico
complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del
personale in servizio coerente con l'evoluzione dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto,
entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo
da:
- non pregiudicare l'assolvimento delle finalità di cui all'articolo 1;
- prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze ordinativo -
funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di personale:
- ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
- sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui
garantire l'immissione anche in deroga all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
- prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel
periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, ricorrendo ai
giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva
riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della
lettera a);
- disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entità dell'organico
delle singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo anche il
transito del personale in esubero alle esigenze, ai profili di impiego e
alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse
o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno
di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di
personale;
- prevedere l'emanazione di norme e l0individuazione di incentivi di
carattere giuridico per il reclutamento anche decorso il periodo di sette
anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle
Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
da trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo;
- nell'ambito del progressivo incremento dell'entità dell'organico dei
volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari
in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unità e l'immissione in
servizio permanente di non più di 10.450 volontari ad incremento della
consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196;
- prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze
armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il decreto
legislativo:
- prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno
o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all'estero,
modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonché la possibilità di
differenziare le modalità di reclutamento in relazione alla durata della
ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i
volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo
la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali;
- prevede modalità per consentire, al termine di una ferma minima di cinque
anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari
in servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche da soddisfare
annualmente;
- prevede che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le
rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio
permanente, costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza demerito,
della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante
tale periodo;
- incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni
prevedendo che le possibilità di accesso dei volontari di truppa in
servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma
dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'articolo 11
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in
relazione alla disponibilità di personale con i requisiti fissati nel
medesimo articolo 11 ed in relazione alle carenze organiche;
- disciplina le modalità per favorire l0inserimento nel mondo del lavoro
del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi
della lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
previsti per gli interventi indicati al presente numero:
- prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il
completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul
mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra
il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese perivate e
l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le
assunzioni da parte delle imprese;
- determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che
cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei
carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza,
del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi di polizia municipale e
nei ruoli civili del Ministero della difesa;
- rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per
l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui
all'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n.191, come sostituito
dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
- prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per
l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai
ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare, integralmente o
parzialmente, perché dà luogo a frazione di posto, tale frazione si
cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa
amministrazione ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli
idonei;
- disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma
prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei
volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di
prestazione del servizio volontario;
- prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia
modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 2
del decreto - legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da
esso recate;
- dette norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione
del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in
vigore della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 198;
- prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo
dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi
amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa,
nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle
esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265,
avvalendosi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di
imprese private per lo svolgimento di attività di natura logistica
attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento
di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
- adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo
restando quanto previsto per le modalità di chiamata alla leva o alle armi,
nonché per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
- consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in
armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei
contingenti e sulla disponibilità dall'articolo 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504;
- indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare
obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in
attuazione della presente legge;
- prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad
enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il
personale che risponde per indice di idoneità somatico - funzionale o
titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze
armate, prevedendo altresì che il Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate,
assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto per
i militari di leva, con particolare riguardo per coloro che non possono
essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a causa
della dislocazione delle unità e delle strutture militari sul territorio
nazionale, allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di
residenza;
- coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale
femminile;
- prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le
esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto,
a decorrere dal 1° gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di
cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con
proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della
giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di
leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della
guardia di finanza, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto
della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle
armi.
- Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma
prefissata e favorire l'iniziale sostituzione del personale di leva, il
Ministero della difesa è autorizzato per l'anno 2000 a immettere in
servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera
e) del comma 1 del presente articolo, 2531 volontari ad incremento della
consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196.
- Al fine di promuovere la formazione culturale e sociale e la qualità
della vita del personale di truppa delle Forze armate, con particolare
riferimento al personale di leva, il Ministro della difesa emana direttive
volte a:
- assicurare che siano fornite informazioni sulle principali norme di legge
e regolamentari afferenti al servizio militare con specifica indicazione dei
relativi diritti e doveri, nonché sui contenuti fondamentali della
Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni di educazione civica.
- assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e di
formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate per
adeguarli alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni
internazionali.
- verificare l'adeguamento delle infrastrutture a standard abitativi
rispondenti alle normative sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione degli
infortuni;
- garantire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 30 della legge
24 dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, la stipula di convenzioni
con le associazioni di categoria interessate per agevolazioni nel settore
dei servizi di ristorazione e alberghieri, compreso l'eventuale utilizzo di
buoni pasto;
- prevedere che, ad integrazione di quanto già previsto dal comma 2
dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di base
della rappresentanza, con particolare riferimento alla componente di truppa,
coadiuvino i comandi responsabili anche nella elaborazione dei programmi per
l'utilizzo delle infrastrutture per l'attività ricreativa, culturale e per
il tempo libero.
- Il governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo
decreto legislativo, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri
direttivi indicati nel medesimo comma 1.
Articolo 4
(Facoltà di trasformazione del servizio di leva in ferma
annuale volontaria)
In via transitoria, il servizio di leva previsto dalla legislazione vigente
può essere trasformato in ferma annuale, a domanda dell'interessato, entro
quaranta giorni dalla data di incorporazione.
La disposizione di cui al comma 1 si applica relativamente ad una quota
delle unità di personale da reclutare in ferma annuale, definita con decreto
del Ministero della difesa, e comunque nell'ambito dei limiti di spesa
indicati, per ciascun anno, dalla tabella A allegata alla presente legge.
Articolo 5
(Misure per agevolare l'inserimento dei volontari congedati
nel mondo del lavoro)
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell'ambito delle
direzioni generali del Ministero della difesa, una struttura competente a
svolgere attività di reclutamento di personale volontario e di agevolare
l'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari congedati senza
demerito. Per il perseguimento delle predette finalità tale struttura si
avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune
informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e
stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a
tale fine disponibili, con predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali
competenti in materia di promozione dell'occupazione individuati ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati
all'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e
con i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 dicembre
1986, n. 958, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i
crediti formativi per i cittadini che prestano servizio militare volontario,
rilevanti, nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, ai
fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di
specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari
all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
Articolo 6
(Relazione al Parlamento)
A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione
annuale sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate in relazione agli
obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare riferisce sul
livello di operatività delle singole Forze armate, sul grado di integrazione
del personale militare volontario femminile e sull'azione della struttura di
cui al comma 1 dell'articolo 5. Tale relazione sostituisce quelle di cui
all'articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed all'articolo 24 della
legge 11 luglio 1978, n. 382.
Articolo 7
(Adeguamenti organizzativi e strutturali)
Al fine di adeguare i procedimenti, la struttura ordinativo - funzionale e
le infrastrutture delle Forze armate alle esigenze della progressiva
trasformazione dello strumento militare in professionale, il Governo, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana
uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per aggiornare e semplificare con criteri di economicità,
efficacia ed efficienza la disciplina dell'ordinamento dei servizi,
dell'amministrazione e della contabilità delle Forze armate, al fine di
pervenire ad una disciplina omogenea a livello interforze in aderenza ai
princìpi di cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in conformità ai
criteri e princìpi indicati al comma 5, lettere a), b), c), d), e g),
dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari
adattamenti alle peculiarità dei compiti e dell'ordinamento delle Forze
armate. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono individuate le
disposizioni regolamentari che cessano di avere efficacia dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi. Salvo quanto previsto dall'articolo
4-quater del decreto - legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono inoltre
abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con
quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nei seguenti provvedimenti:
- regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e
stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
- testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e
la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con
regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
- decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;
- regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere
industriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1976, n. 1077;
- legge 16 giugno 1977, n. 372;
- legge 27 aprile 1978, n. 183;
- legge 22 dicembre 1989, n. 419;
- decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.
Articolo 8
(Copertura finanziaria)
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, per il
triennio 2000-2002, rispettivamente, in lire 43 miliardi per l'anno 2000, lire
362 miliardi per l'anno 2001 e lire 618 miliardi per l'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli
anni a decorrere dal 2003 sono determinati nella misura massima indicata dalla
tabella A allegata alla presente legge. L'onere a regime a decorrere dal 2020
è determinato nella misura massima di lire 1.096 miliardi.
A decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2020, nel caso in cui il tasso di
incremento degli oneri individuato dalla tabella A allegata alla presente
legge risulti superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a
prezzi correnti, previsto nel documento di programmazione economico -
finanziaria approvato dalle risoluzioni parlamentari, la legge finanziaria
quantifica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quota dell'onere, relativo
all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di
variazione.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo 9
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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