Alcune
precisazioni sull'esenzione dalla leva
La legge che abolisce le leva
non stabilisce, per il periodo di transizione, nuove forme di esenzione dal
servizio militare obbligatorio.
È quanto ha precisato il Ministero della
Difesa, a seguito delle attese suscitate dalla previsione di numerosi casi di
esenzione contenuti in ordini del giorno presentati da diversi gruppi
parlamentari. Ordini del giorno – prosegue la nota – di cui il Governo
terrà conto nella predisposizione del decreto delegato di attuazione della
legge, che sarà sottoposto al Parlamento per i pareri. Il Decreto, occorre
ricordare deve essere adottato entro un anno dall’entrata in vigore della
legge.
Si fa riferimento per l’esonero a situazioni tipo "giovani
imprenditori o ragazzi che siano in possesso di un rapporto di lavoro;
laureati con almeno 100/110, giovani di famiglie in cui due figli siano già
stati sotto le armi, per i giovani che abbiano prestato servizio per almeno
due anni nella polizia municipale, ecc.".
Il decreto del 13 marzo 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 Marzo 2003, ha rideterminato
le condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai
sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504.
In tempo
di pace, conseguono la dispensa dalla ferma di leva i cittadini che si trovano
in una delle seguenti condizioni:
a) appartenente a famiglia che con la
partenza alle armi dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i
necessari mezzi di sussistenza, quali individuati nel tempo con apposito
decreto ministeriale ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504;
b) situazioni debitorie ereditate o dichiarazioni di fallimento di
attivita' dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a dichiarazioni
di fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di attivita' economica di
cui l'interessato sia il titolare;
c) figlio di militare deceduto durante la prestazione del servizio
militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in riforma per
ferite o infermita' contratte in servizio e per causa di servizio
limitatamente alla prima e seconda categoria di invalidita' di cui alla
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;
d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia, con
germani maggiorenni a carico;
e) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o
prestino servizio militare;
f) primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di
attivita' di lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita' contratte
per tali cause;
g) primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro
di prima e seconda categoria di invalidita' di cui alla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli
equiparati a dette categorie;
h) figlio o fratello di vittima della criminalita' organizzata,
riconosciuto tale con atti formali della pubblica amministrazione;
i) appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave
malattia invalidante che richieda cure onerose, sia dal lato economico che
dell'assistenza fisica e morale;
l) datore di lavoro da almeno nove mesi che, per soddisfare gli
obblighi di leva, e' costretto al licenziamento del personale dipendente e a
chiudere l'attivita';
m) destinatario di una proposta di assunzione con contratto a tempo
indeterminato e a tempo pieno o di una proposta di assunzione con contratto a
tempo determinato e a tempo pieno di formazione e lavoro o di apprendistato
della durata di almeno 12 mesi, ovvero gia' titolare di un rapporto di lavoro
con contratto a tempo determinato e a tempo pieno di formazione e lavoro o
apprendistato che preveda, alla data della presentazione della domanda,
l'espletamento di almeno 12 mesi di attivita' lavorativa. Per gli arruolati in
possesso della proposta di lavoro, l'assunzione deve avvenire entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il
provvedimento di dispensa diviene privo di effetto qualora, entro il termine
perentorio compreso tra il duecentodecimo giorno e il duecentosettantesimo
giorno dall'inizio del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla dispensa
(periodo entro il quale l'arruolato e' considerato sospeso dall'avviamento
alle armi), l'interessato non presenti la certificazione che comprovi la
vigenza del contratto di lavoro in corso.
In caso di eccedenze, il
Ministero può disporre la dispensa per i cittadini che si trovano nelle
seguenti situazioni;
a) difficoltà
economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative;
b) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di
attività economica da almeno due anni ovvero di impresa o attività economica
avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione
all'imprenditorialità giovanile e al lavoro autonomo, sempreché con la
partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la
funzionalità tecnico-amministrativa dell'azienda o della attività;
c) minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale
attribuito in sede di visita di leva;
d) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o
internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, ovvero che
nell'espletamento di attivita' sportiva abbia conseguito risultati e meriti
particolari sul piano internazionale, sempreche' l'impegno ed i meriti siano
documentati da riconoscimenti di organismi pubblici o privati o di esperti di
notorio prestigio e competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette
documentazioni non emergano in maniera univoca i particolari meriti
dell'interessato, l'Amministrazione della difesa si riserva la facolta' di
chiedere conferma alla strutture pubbliche competenti per materia.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato su proposta del Ministro della Difesa,
Antonio Martino, uno schema di decreto legislativo che anticipa al 1 gennaio 2005 la
sospensione della ferma di leva, in precedenza prevista per il 1 gennaio 2007.
Gli ultimi giovani chiamati a svolgere il servizio di leva saranno perciò
quelli nati entro il mese di dicembre del 1985.
Back
| Home