Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, che
conferisce al Governo la delega ad emanare uno o piu' decreti legislativi per
disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale
militare femminile, secondo il principio delle pari opportunita' tra uomo e
donna;
Udito il parere del Consiglio superiore
delle Forze armate;
Sentita la commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno
1990, n. 164;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 10 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti
commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge
20 ottobre 1999, n. 380;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione
e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Principi generali
1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia
di finanza si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, di personale
maschile e femminile, ai sensi della legge 20 ottobre 1999, n. 380. Il presente
decreto legislativo disciplina il reclutamento su base volontaria, lo stato
giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e
del Corpo della guardia di finanza.
Art. 2.
Reclutamento
1. Il reclutamento del personale militare
femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e' effettuato
su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile,
salvo quanto disposto dal comma 3 e quanto previsto per l'accertamento dell'idoneita'
al servizio militare del personale femminile dai decreti di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.
2. La partecipazione ai concorsi per
l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle
scuole di formazione e' consentita ai cittadini e alle cittadine italiani,
celibi o nubili, vedovi o vedove e senza prole. Detti requisiti debbono essere
posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi ed essere mantenuti fino al transito
in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante, salvo
quanto previsto dal comma 4. Ai cittadini e alle cittadine italiani da reclutare
a nomina diretta non si applica il presente comma.
3. Il personale femminile che frequenta i
corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione e'
posto in licenza speciale a decorrere dalla comunicazione da parte
dell'interessata all'amministrazione della certificazione medica attestante lo
stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria di
cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
4. I capi di stato maggiore di Forza armata,
il comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il comandante generale della
Guardia di finanza dispongono che gli allievi dell'ultimo anno dei corsi
regolari, posti in licenza ai sensi del comma 3, siano ammessi, nei casi di
valido profitto generale e di limitata incidenza della licenza sul periodo
formativo definiti dagli ordinamenti di cui all'articolo 3, a sostenere gli
esami previsti e, se idonei, siano nominati in servizio permanente o nel grado
con la stessa anzianita' degli allievi insieme ai quali hanno superato gli
esami. Al personale femminile nominato in servizio permanente o nel grado a
seguito dell'applicazione del presente comma non si applica l'articolo 1 della
legge 8 agosto 1977, n. 564, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.
5. Ai fini dei reclutamenti previsti
dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e dall'articolo
8 della legge 28 marzo 1997, n. 85, al personale di cui al comma 3, dimesso per
difetto dei requisiti previsti dal comma 2, e' riservata, in funzione della
Forza armata o del Corpo di appartenenza, una percentuale di posti definita
annualmente nell'ambito dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, commi 6
e 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, fermo restando il possesso dei
requisiti indicati nei bandi di concorso.
6. L'articolo 1 della legge 8 agosto 1977,
n. 564, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il personale militare in servizio permanente dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza puo'
contrarre matrimonio al compimento del terzo anno di servizio militare, anche se
non ha raggiunto l'eta' di venticinque anni richiesta dal decreto legislativo
luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447, e
comunque non prima del termine dei corsi regolari delle accademie, degli
istituti e delle scuole di formazione, compresi i corsi di applicazione e quelli
di studio per il conseguimento della laurea, ove prescritto.".
Art. 3.
Ordinamento dei corsi
1. Le amministrazioni interessate, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, modificano gli
specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di
formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.
Art. 4.
Stato giuridico
1. Lo stato giuridico del personale militare
femminile e' disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare
maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
2. Le assenze dal servizio per motivi
connessi allo stato di maternita', disciplinate dalla legge 30 dicembre 1971, n.
1204, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio
permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 2.
3. Fatti salvi i periodi obbligatori di
assenza previsti dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, durante
il periodo di gestazione e fino a sette mesi successivi al parto il personale
militare femminile non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed
insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e delle pari opportunita' per il personale delle Forze armate, nonche'
con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle
capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita' per il personale
del Corpo della guardia di finanza, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
Art. 5.
Avanzamento
1. L'avanzamento del personale militare
femminile e' disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare
maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
2. I periodi di astensione obbligatoria,
previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono validi
a tutti gli effetti ai fini dell'anzianita' di servizio. Gli stessi periodi sono
computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessita'
dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando,
di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco,
previsti dalla normativa vigente.
3. Il personale militare che si assenta dal
servizio per effetto delle previsioni dell'articolo 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e' posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata
a tutti gli effetti all'astensione facoltativa di cui allo stesso art. 7. Il
periodo trascorso in tale licenza e' computabile, ai fini della progressione di
carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo
di assenza che determina la fine del servizio.