DISCIPLINA DEL
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Decreto Legislativo 5 aprile 2002 n.77
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
- Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei principi
e delle finalità e nell’ambito delle attività stabiliti ed individuati
dall’articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le vigenti norme per l’attuazione,
l’organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale quale
modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con
mezzi ed attività non militari.
- Nel presente decreto per "Ufficio nazionale" si intende
l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 8 della
legge 8 luglio 1998, n.230 e dall'articolo 2, comma 3, lettera g) della
legge 6 marzo 2001, n.64; per "Fondo nazionale" si intende il
Fondo nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 11 della
legge 6 marzo 2001, n.64.
Art.2
Ufficio nazionale per il servizio civile
- L’Ufficio nazionale cura l’organizzazione, l’attuazione e lo
svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l’indirizzo,
il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli
obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale.
- Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano curano l’attuazione
degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze.
Art. 3
Requisiti di ammissione e durata del servizio
- Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza
distinzioni di sesso i cittadini italiani, muniti di idoneità fisica, che,
alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età e non superato il ventottesimo.
- Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver riportato
condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un
anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore
per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti
ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi
eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.
- Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni dello
Stato interessate, la durata del servizio può essere prevista o articolata
per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e
progetti di impiego.
- L’orario di svolgimento del servizio è stabilito in relazione alla
natura del progetto, e prevede comunque un impegno settimanale complessivo
compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore.
- Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a corpi
militari o alle forze di polizia.
- Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
3, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le pari
opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono individuati gli
incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere
destinato il personale femminile.
Art. 4
Fondo nazionale per il servizio civile
- Il Fondo nazionale per il servizio civile, ai fini dell'erogazione dei
trattamenti previsti dal presente decreto, è collocato presso l’Ufficio
nazionale per il servizio civile, che ne cura l’amministrazione e la
programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31
gennaio dell’anno di riferimento, un apposito piano di intervento, sentita
la Conferenza Stato-Regioni. Il piano può essere variato con apposita nota
infrannuale, ove se ne manifesti l’esigenza e sussistano adeguate risorse
finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse
formalità del piano annuale entro il 30 settembre dell’anno di
riferimento.
- Il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:
- la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di
funzionamento dell’Ufficio nazionale per il servizio civile;
- la quota delle risorse del Fondo da destinare alle Regioni ed alle
Province autonome di Trento e Bolzano per attività di informazione e
formazione. La Conferenza Stato-Regioni con deliberazione da adottare
entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione da parte dell’Ufficio
nazionale del piano di programmazione annuale, determina la ripartizione
della predetta quota comunicandola all’Ufficio nazionale per il servizio
civile;
- la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani
destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito regionale;
- la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani
destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito
interregionale, nazionale o all’estero;
- la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti ai
sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge 6 marzo 2001, n.64, allo
sviluppo di progetti di servizio civile in aree e settori di impiego
specifici.
- Le risorse disponibili alla fine dell’esercizio finanziario di
riferimento sono portate in aumento nell’esercizio finanziario successivo
sul medesimo Fondo nazionale per la successiva redistribuzione.
- Alla gestione del Fondo nazionale per il servizio civile continua a
provvedersi tramite la contabilità speciale istituita dall’articolo 1,
del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.
- Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo
nazionale per il servizio civile e delle spese di funzionamento dell’Ufficio
nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
Art. 5
Albi degli enti di servizio civile
- Presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuto l'albo
nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, della legge 6 marzo 2001,
n. 64 .
- Le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano istituiscono,
rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali possono
iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e
provinciale.
- Fino all'istituzione degli albi di cui al comma 2, gli enti e le
organizzazioni sono temporaneamente iscritti nel registro di cui al comma 1
al solo fine di consentire la presentazione dei progetti.
- Presso l’Ufficio nazionale è mantenuta la Consulta nazionale per il
servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e
confronto di cui all'articolo 10, della legge 8 luglio 1998, n.230.
- Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ove non abbiano
provveduto, possono istituire analoghi organismi di consultazione,
riferimento e confronto nell'ambito delle loro competenze.
Art. 6
Progetti
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la
Conferenza Stato-Regioni e la Consulta nazionale di cui all’articolo 5,
comma 4, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuate le caratteristiche a cui si devono
attenere tutti i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia
che all’estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari
esteri.
- I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai sensi dell’articolo
5 contengono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per
realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del
servizio nei limiti di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, nonché i criteri
e le modalità di selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al
sesso.
- I progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresì particolari
requisiti fisici e di idoneità per l’ammissione al servizio civile sulla
base di criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n.
64 ovvero in base a quanto previsto dalla regione o dalle province autonome
di Trento e Bolzano.
- L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza nazionale,
presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici
e privati nazionali, sentite le Regioni, le Province autonome interessate,
nonché quelli di servizio civile all’estero.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esaminano ed
approvano i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono
attività nell'ambito delle competenze regionali o delle Province autonome
sul loro territorio, avendo cura di comunicare all’Ufficio nazionale, in
ordine di priorità, i progetti approvati entro il 31 ottobre dell'anno
precedente quello di riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione
l'Ufficio nazionale esprime il suo nullaosta.
- L’Ufficio nazionale e le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano curano, nell’ambito delle rispettive competenze, il monitoraggio,
il controllo e la verifica dell’attuazione dei progetti.
- Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono
annualmente all’Ufficio nazionale una relazione sull’attività
effettuata.
Art. 7
Definizione annuale del numero massimo di giovani da ammettere
al servizio civile nazionale
- L’Ufficio nazionale per il servizio civile determina, in base alla
programmazione annuale delle risorse di cui all’articolo 4, comma 1, il
numero massimo di giovani che possono essere ammessi a prestare servizio
civile su base volontaria nell’anno solare successivo, tenendo conto del
numero di giovani da impiegare sulla base dei progetti approvati a livello
nazionale e regionale ai sensi dell’articolo 6.
Art. 8
Rapporto di servizio civile
- Nel limite massimo dei giovani da ammettere al servizio civile di cui all’articolo
7, gli enti o le organizzazioni ammesse stipulano contratti con i soggetti
selezionati, al fine dell’impiego nei progetti approvati.
- Le domande di ammissione al servizio civile, redatte in base agli schemi
predisposti dall’Ufficio nazionale per il servizio civile, contengono l’indicazione
dello specifico progetto in relazione al quale si intende prestare servizio
civile e sono presentate all’ente al fine della selezione. Le domande non
accolte possono essere ripresentate. Non può presentare domanda il giovane
che ha in corso con l’ente rapporti di lavoro subordinato e di
collaborazione coordinata e continuativa ovvero che abbia avuto tali rapporti
nell’anno precedente.
- Coloro i quali hanno prestato servizio civile nazionale non possono
presentare ulteriore domanda.
- I contratti prevedono il trattamento economico e giuridico in conformità
all’articolo 9, comma 2. Nei contratti sono altresì stabiliti la durata e
le modalità di svolgimento del servizio anche in relazione all’articolazione
dell’orario, coerentemente con quanto previsto nel relativo progetto.
- Il contratto redatto in base agli schemi predisposti dall’Ufficio
nazionale per il servizio civile e sottoscritto dalle parti, è inviato al
medesimo Ufficio ovvero alle Regioni o alle Province autonome di Trento e
Bolzano. Verificata la sussistenza delle condizioni di legge e dei requisiti
di cui all’articolo 3, il contratto è approvato. Dell'approvazione le
Regioni danno immediata notizia all'Ufficio nazionale, trasmettendo copia del
contratto. Il contratto approvato acquista efficacia ed è denominato
contratto per il servizio civile nazionale.
- Presso l’Ufficio nazionale è conservata copia dei contratti approvati ai
sensi del presente articolo
- Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l’Ufficio
nazionale o le regioni o le province autonome rilasciano un apposito attestato
da cui risulta l’effettuazione del servizio civile.
Art. 9
Trattamento economico e giuridico
- L’attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non
determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la
sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di
mobilità.
- Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete
un assegno per il servizio civile, pari al trattamento economico previsto per
i volontari di truppa in ferma annuale di cui all'articolo 2, comma 4bis del
decreto legge 21 aprile 1999, n.110, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 giugno 1999, n.186, nonché le eventuali indennità da corrispondere
in caso di servizio civile all’estero nella misura pari a quella attribuita
per il Paese di destinazione ai volontari in ferma annuale dell'Esercito. In
ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione
militare.
- L’Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a predisporre condizioni
generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio
civile.
- Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti,
per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità
lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e
privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente
riconosce il servizio militare obbligatorio con onere, per il personale
volontario, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.
- L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile
è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le certificazioni
sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate
gratuitamente da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale e sono
rimborsate a carico del Fondo nazionale.
- Il personale femminile del servizio civile nazionale è sospeso
dall'attività a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata
all'Ufficio nazionale, alla Regione o alla Provincia autonoma della
certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del
periodo di astensione obbligatoria. Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.Dalla data di
sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l’assegno
di cui al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale.
- I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il servizio civile ai
sensi del presente decreto legislativo, sono collocati, a domanda, in
aspettativa senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in aspettativa
è computato per intero ai fini della progressione in carriera, della
attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958. Gli oneri
gravano sul Fondo nazionale.
- I titolari dell'attestato di cui all'articolo 8, comma 7, sono equiparati ai
volontari di truppa in ferma annuale.
Art. 10
Doveri e incompatibilità
- I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad
assolvere con diligenza le mansioni affidate secondo quanto previsto dal
contratto di cui all’articolo 8.
- La prestazione del servizio civile è incompatibile con lo svolgimento di
qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.
Art. 11
Formazione al servizio civile
- La formazione ha una durata complessiva non inferiore ad un mese e
consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di
formazione specifica presso l’ente o l’organizzazione di destinazione.
- La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di
preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di
protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.
- I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dall’Ufficio nazionale, dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, anche a livello
provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche degli enti
dotati di specifiche professionalità. L’Ufficio nazionale, sentita la
Conferenza Stato-Regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5,
comma 4, definisce i contenuti base per la formazione ed effettua il
monitoraggio dell’andamento generale della stessa.
- La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, è commisurata sia
alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo
iniziale di prestazione del servizio.
Art. 12
Servizio civile all’estero
- I soggetti di cui all’articolo 3 possono essere inviati all’estero
anche per brevi periodi e per le finalità previste dall’articolo 1, comma
1, lettera e) della legge 6 marzo 2001, n.64 nelle forme stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri.
- Al fine dell’eventuale verifica preventiva e successiva dei progetti da
realizzare all’estero, nonché del loro monitoraggio, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri può ricorrere, attraverso il Ministero degli affari
esteri e di intesa con esso al supporto degli uffici diplomatici e consolari
all’estero.
Art. 13
Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, l’Ufficio
nazionale, le Regioni e le Province autonome, nei limiti delle rispettive
competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese
private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri
enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel
mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile.
- Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto
previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse
modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici
- Le università degli studi possono riconoscere crediti formativi ai fini
del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività
formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il
curriculum degli studi.
- A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all’accesso
nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo
forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10
per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio
civile nelle attività istituzionali di detti corpi. A tal fine sono
comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna
amministrazione.
- La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile comporta la
decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, salva l’ipotesi in
cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza
maggiore per causa di servizio ed il servizio prestato sia pari ad almeno 6
mesi.
Art. 14
Norme finali
- Nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 14
novembre 2000, n. 331 e con le modalità previste dall’articolo 7, comma
3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 è ripristinato anche il
servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.230 e successive
modificazioni.
- Nel periodo transitorio di cui al capo II della legge 6 marzo 2001,n. 64,
e fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio di leva, il
documento di programmazione annuale dell’Ufficio nazionale, previsto all’articolo
4, stabilisce la quota parte del Fondo nazionale da destinare
prioritariamente al servizio civile previsto dalla legge n. 230 del 1998.
Nel medesimo periodo il contingente annuale è determinato secondo le
modalità previste dall’articolo 6 della legge n. 64 del 2001.
- Il presente decreto entra in vigore dal 1° giugno 2004.
- Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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