Riportiamo il testo integrale della nuova legge
approvata dal parlamento in materia di servizio militare. E' prevista la
graduale diminuzione dei giovani chiamati alla leva, fino alla
definitiva abolizione del servizio militare obbligatorio entro sette
anni. Si attende la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Perché la
legge sia operativa occorre aspettare il decreto applicativo che il
governo dovrebbe emanare entro un anno.
Articolo 1
(Compiti delle Forze armate)
Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
L'ordinamento e l'attività delle Forze armate sono conformi agli
articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge.
Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.
Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della
realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole
del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni
internazionali delle quali l'Italia fa parte.
Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere
istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica
calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.
Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base
professionale secondo quanto previsto dalla presente legge.
L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati
Articolo 2
(Personale militare impegnato nella difesa nazionale)
Le finalità di cui all'articolo 1 sono assicurate da:
- ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
- sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e volontari in ferma volontaria prefissata;
- personale dell'Arma dei carabinieri
- personale del Corpo della guardia di finanza, nei limiti di cui
all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
- personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto
dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il
personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare
le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale
militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni,
nei seguenti casi:
- qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo
78 della Costituzione
- qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia
coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una
organizzazione internazionale giustifichi un aumento della
consistenza numerica delle Forze armate.
- Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera
f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente
in caso di deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere
richiamati in servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad
ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 3
(Trasformazione progressiva dello strumento militare
in professionale)
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri
previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la
graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in
servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale
civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sarà
informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
- disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità
dell'organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento
della consistenza del personale in servizio coerente con
l'evoluzione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di
sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo da:
- non pregiudicare l'assolvimento delle finalità di cui
all'articolo 1;
- prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze
ordinativo - funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti
categorie di personale:
- ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
- sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma
prefissata, di cui garantire l'immissione anche in deroga
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni;
- prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate,
nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma,
ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985,
rispettando la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle
Forze armate ai sensi della lettera a);
- disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entità
dell'organico delle singole categorie indicate alla lettera a),
prevedendo anche il transito del personale in esubero alle esigenze,
ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da
parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego,
il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti
di età previsti per ciascuna categoria di personale;
- prevedere l'emanazione di norme e l0individuazione di incentivi di
carattere giuridico per il reclutamento anche decorso il periodo di
sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali
ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di
complemento in congedo;
- nell'ambito del progressivo incremento dell'entità dell'organico
dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento
di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506
unità e l'immissione in servizio permanente di non più di 10.450
volontari ad incremento della consistenza massima fissata
dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle
Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In
particolare il decreto legislativo:
- prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata
di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia
all'estero, modificando in funzione di tali previsioni le
corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, nonché la possibilità di differenziare le modalità di
reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di
alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma
prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di
cinque anni per due successive rafferme biennali;
- prevede modalità per consentire, al termine di una ferma minima
di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel
ruolo dei volontari in servizio permanente, in relazione alle
esigenze organiche da soddisfare annualmente;
- prevede che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni,
per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari
in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare
l'espletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le
qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo;
- incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
cinque anni prevedendo che le possibilità di accesso dei volontari
di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli
dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e
dell'Aeronautica, previste dall'articolo 11 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione alla
disponibilità di personale con i requisiti fissati nel medesimo
articolo 11 ed in relazione alle carenze organiche;
- disciplina le modalità per favorire l0inserimento nel mondo del
lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze
armate ai sensi della lettera a), nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al
presente numero:
- prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione
professionale, il completamento di cicli di studio ed il
collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche
attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa
e le associazioni delle imprese perivate e l'attivazione di
agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da
parte delle imprese;
- determinando il numero di posti da riservare ai militari
volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli
iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, dei Corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del
Ministero della difesa;
- rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per
l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui
all'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n.191, come sostituito
dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
- prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi
per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per
l'accesso ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa
operare, integralmente o parzialmente, perché dà luogo a
frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a
concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione
ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla
graduatoria degli idonei;
- disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in
ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con
quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai
diversi tempi di prestazione del servizio volontario;
- prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia
modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter
dell'articolo 2 del decreto - legge 21 aprile 1999, n. 110,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186,
in corrispondenza delle previsioni da esso recate;
- dette norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la
posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla
data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le
previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con
quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
- prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego
operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di
incarichi amministrativi e logistici a personale civile del
Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e
garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal
decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private
per lo svolgimento di attività di natura logistica attualmente
svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di
esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
- adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio,
fermo restando quanto previsto per le modalità di chiamata alla
leva o alle armi, nonché per le dispense di cui agli articoli 1 e 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
- consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a
prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla
formazione dei contingenti e sulla disponibilità dall'articolo 1
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
- indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio
militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con
quelle emanate in attuazione della presente legge;
- prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da
assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal
luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di
idoneità somatico - funzionale o titolo di studio o precedente
occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo
altresì che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate,
assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di
trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per
coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal
luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e delle
strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne
il rientro periodico al luogo di residenza;
- coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del
personale femminile;
- prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte
le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle
Capitanerie di porto, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e
relativamente al periodo di sette anni di cui all'alinea del
presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio
decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della
giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare
servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato,
nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del
contingente di giovani da chiamare alle armi.
- Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in
ferma prefissata e favorire l'iniziale sostituzione del personale di
leva, il Ministero della difesa è autorizzato per l'anno 2000 a
immettere in servizio permanente, a valere sul contingente
aggiuntivo di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo,
2531 volontari ad incremento della consistenza massima fissata
dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
- Al fine di promuovere la formazione culturale e sociale e la
qualità della vita del personale di truppa delle Forze armate, con
particolare riferimento al personale di leva, il Ministro della
difesa emana direttive volte a:
- assicurare che siano fornite informazioni sulle principali norme
di legge e regolamentari afferenti al servizio militare con
specifica indicazione dei relativi diritti e doveri, nonché sui
contenuti fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale scopo a
lezioni di educazione civica.
- assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e di
formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate per
adeguarli alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni
internazionali.
- verificare l'adeguamento delle infrastrutture a standard abitativi
rispondenti alle normative sull'igiene, la sicurezza e la
prevenzione degli infortuni;
- garantire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 30
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine
disponibili, la stipula di convenzioni con le associazioni di
categoria interessate per agevolazioni nel settore dei servizi di
ristorazione e alberghieri, compreso l'eventuale utilizzo di buoni
pasto;
- prevedere che, ad integrazione di quanto già previsto dal comma 2
dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di
base della rappresentanza, con particolare riferimento alla
componente di truppa, coadiuvino i comandi responsabili anche nella
elaborazione dei programmi per l'utilizzo delle infrastrutture per
l'attività ricreativa, culturale e per il tempo libero.
- Il governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o
più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle
modalità e dei princìpi e criteri direttivi indicati nel medesimo
comma 1.
Articolo 4
(Facoltà di trasformazione del servizio di leva in
ferma annuale volontaria)
In via transitoria, il servizio di leva previsto dalla legislazione
vigente può essere trasformato in ferma annuale, a domanda
dell'interessato, entro quaranta giorni dalla data di incorporazione.
La disposizione di cui al comma 1 si applica relativamente ad una
quota delle unità di personale da reclutare in ferma annuale,
definita con decreto del Ministero della difesa, e comunque
nell'ambito dei limiti di spesa indicati, per ciascun anno, dalla
tabella A allegata alla presente legge.
Articolo 5
(Misure per agevolare l'inserimento dei volontari
congedati nel mondo del lavoro)
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell'ambito
delle direzioni generali del Ministero della difesa, una struttura
competente a svolgere attività di reclutamento di personale
volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei
militari volontari congedati senza demerito. Per il perseguimento
delle predette finalità tale struttura si avvale anche degli uffici
periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e
stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio a tale fine disponibili, con predetti datori di lavoro, con
gli uffici regionali competenti in materia di promozione
dell'occupazione individuati ai sensi del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati all'attività di
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e con i
soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n.
196.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi per i
cittadini che prestano servizio militare volontario, rilevanti,
nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini
del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di
specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari
all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
Articolo 6
(Relazione al Parlamento)
A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui all'articolo 3, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al
Parlamento la relazione annuale sullo stato dell'organizzazione delle
Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella
quale in particolare riferisce sul livello di operatività delle
singole Forze armate, sul grado di integrazione del personale militare
volontario femminile e sull'azione della struttura di cui al comma 1
dell'articolo 5. Tale relazione sostituisce quelle di cui all'articolo
48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed all'articolo 24 della
legge 11 luglio 1978, n. 382.
Articolo 7
(Adeguamenti organizzativi e strutturali)
Al fine di adeguare i procedimenti, la struttura ordinativo -
funzionale e le infrastrutture delle Forze armate alle esigenze della
progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale,
il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
aggiornare e semplificare con criteri di economicità, efficacia ed
efficienza la disciplina dell'ordinamento dei servizi,
dell'amministrazione e della contabilità delle Forze armate, al fine
di pervenire ad una disciplina omogenea a livello interforze in
aderenza ai princìpi di cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in
conformità ai criteri e princìpi indicati al comma 5, lettere a),
b), c), d), e g), dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
fatti salvi i necessari adattamenti alle peculiarità dei compiti e
dell'ordinamento delle Forze armate. Con i regolamenti di cui al
presente articolo sono individuate le disposizioni regolamentari che
cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti stessi. Salvo quanto previsto dall'articolo 4-quater del
decreto - legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono inoltre
abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili
con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nei seguenti
provvedimenti:
- regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi,
istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10
febbraio 1927, n. 443;
- testo unico delle disposizioni legislative concernenti
l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e
stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263;
- decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;
- regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere
industriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1976, n. 1077;
- legge 16 giugno 1977, n. 372;
- legge 27 aprile 1978, n. 183;
- legge 22 dicembre 1989, n. 419;
- decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.
Articolo 8
(Copertura finanziaria)
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato,
per il triennio 2000-2002, rispettivamente, in lire 43 miliardi per
l'anno 2000, lire 362 miliardi per l'anno 2001 e lire 618 miliardi per
l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa.
Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per
ciascuno degli anni a decorrere dal 2003 sono determinati nella misura
massima indicata dalla tabella A allegata alla presente legge. L'onere
a regime a decorrere dal 2020 è determinato nella misura massima di
lire 1.096 miliardi.
A decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2020, nel caso in cui il
tasso di incremento degli oneri individuato dalla tabella A allegata
alla presente legge risulti superiore al tasso di incremento del
prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nel documento di
programmazione economico - finanziaria approvato dalle risoluzioni
parlamentari, la legge finanziaria quantifica, ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, la quota dell'onere, relativo all'anno di
riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di
variazione.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 9
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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