8. Riparto nelle cooperative agricole. - Nelle cooperative agricole il
riparto di cui all'art 7 lettera a) può essere effettuato anche in
proporzione del valore dei generi conferiti da ogni socio.
9. Quote degli utili degli ausiliari. - Le cooperative le quali adottano
il riparto degli utili indicato nell'art. 7 lettera a), se assumano operai
ausiliari e se non li ammettano a partecipare agli utili alle stesse
condizioni dei soci, devono accantonare una quota di utili corrispondente a
quella che ad essi competerebbe se fossero soci, e versarla al fondo di
riserva od eventualmente ai fondi destinati per gli scopi di cui all'art. 7
lettera b).
10. Salario degli ausiliari. - Il salario degli ausiliari non può essere
inferiore a quello degli operai soci di corrispondente categoria, e in ogni
caso non inferiore al salario corrente.
11. Amministratori. - Gli amministratori devono essere eletti tra i soci.
La rappresentanza della cooperative e la firma sociale sono devolute ad uno o
più amministratori. È vietato conferirla a direttori o ad altri impiegati
che non hanno qualità di soci, salvo che per atti determinati, fermo in ogni
caso il disposto dell'art. 45, per quanto riguarda la direzione dei lavori
degli appalti (7).
12. Retribuzione degli amministratori. - Gli emolumenti e le indennità
che possano competere agli amministratori devono essere previsti nello
statuto, o nel regolamento interno, o devono risultare da apposita
deliberazione dell'assemblea.
Capo I - Vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e
commercio (15). Commissione provinciale.
25. Vigilanza del Ministero. - Le cooperative contemplate dal
presente regolamento sono soggette alla vigilanza del Ministero di agricoltura,
industria e commercio (15).
26. Commissione provinciale di vigilanza (16). - In ogni
provincia è istituita una commissione di vigilanza, presieduta dal prefetto o
da chi ne fa le veci, e della quale fanno parte:
L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile e l'intendente
di finanza, o il funzionario da essi rispettivamente delegato; tre membri effettivi e due supplenti eletti dalle cooperative
inscritte nei registri prefettizi. Questi membri effettivi e due supplenti
eletti dalle cooperative inscritte nei registri prefettizi. Questi membri
elettivi durano in carica tre anni, scadono contemporaneamente e sono
rieleggibili.
Un impiegato della prefettura scelto dal prefetto funziona da
segretario della commissione, in caso di parità di voti, ha prevalenza il voto
del presidente.
I membri elettivi debbono astenersi da ogni intervento negli
affari concernenti le cooperative cui rispettivamente appartengono.
27. Procedura elettorale. - Per la elezione dei tre
commissari effettivi e dei due supplenti menzionati nel precedente articolo il
prefetto invita le cooperative iscritte nel registro della provincia a inviare
alla prefettura in busta chiusa i nomi di due sui tre commissari effettivi e di
uno sui due supplenti da eleggere, fissando il termine per l'invio ed avvertendo
del giorno in cui avverrà lo scrutinio in pubblica adunanza.
La scheda e la busta per la trasmissione del volto sono
distribuite con la lettera d'invito e devono essere munite del bollo della
prefettura.
28. Validità delle elezioni. Elezioni suppletive. -
Risultano eletti i candidati i quali abbiano riportato il maggiore numero di
voti e non meno di un terzo dei voti corrispondenti alla totalità delle
cooperative inviate all'elezione.
L'ordine dell'elezione è dato dal numero dei voti riportati;
nel caso di parità di volti, dall'anzianità.
Quando non risultino eletti tutti i membri, si addiviene,
entro un mese alle elezioni supplettive con la stessa procedura del primo
scrutinio.
Non possono essere eletti quali commissari effettivi o
supplenti più candidati appartenenti ad una medesima cooperative volanti nella
provincia siano in numero minore di cinque (17).
29. Commissioni senza membri elettivi. - Nelle province in
cui si verifichi diserzione nelle elezioni la commissione rimane composta dei
soli funzionari e di un membro nominato dal Ministero per l'economia nazionale
(17/a), sulla proposta del Prefetto, tra persone esperte e benemerite nel campo
della cooperazione (17).
30. Funzioni delle commissioni. - La commissione provinciale
ha funzioni:
- consultive, in materia di iscrizioni, sospensioni e cancellazioni di
cooperativa dal registro prefettizio;
- ispettive, sull'ordinamento e funzionamento delle cooperative inscritte
(18);
- integratrici, di carattere facoltativo, quando venga richiesta di consigli
o ritenga opportuno dar norme a cooperative per illuminarne e sorreggerne
l'azione;
- conciliative, quando le sia spontaneamente deferita la decisione di
vertenze sorte in seno alle cooperative.
31. Parere sulle iscrizioni. - La commissione provinciale
emette parere sulle domande d'iscrizione nel registro prefettizio, verificando
che le cooperative richiedenti abbiano presente regolamento, se tali documenti
siano regolari, se le cooperative stesse posseggano tutti i caratteri voluti
dalle legge e dal presente regolamento per ottenere le iscrizioni, e se non si
tratti dell'artificiale ricostituzione di cooperative disciolte allo scopo di
approfittare dei benefici fiscali, o dell'apparente trasformazione di
cooperative cancellate dai registri prefettizi.
La commissione deve pronunziarsi entro un mese dalla
presentazione della domanda d'iscrizione.
32. Parere sulle cancellazioni e sospensioni. - Deve essere
inteso il parere della commissione provinciale anche nei provvedimenti:
- di cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative che non
adempiono agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, di quelle
legalmente cessate o poste in liquidazione, o che, per mutamenti
sopravvenuti nella loro costituzione e composizione, funzionino in modo
contrario alle leggi, ai regolamenti in vigore, agli statuti sociali, ed
allo spirito della cooperazione, anche in relazione alle disposizioni
dell'art. 3;
- di sospensione degli effetti dell'iscrizione a carico di cooperative
responsabili di irregolarità sanabili e non tanto gravi da meritare la
cancellazione.
33. Presentazione dei bilanci. - Gli amministratori delle
cooperative iscritte nel registro prefettizio, entro due mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale, devono presentare alla Prefettura la copia del bilancio
annuale, firmata dagli amministratori e dai munita dell'estratto della
deliberazione dell'assemblea dei soci in cui il bilancio stesso venne approvato
(19).
La commissione provinciale sarà convocata per emettere
parere sui provvedimenti da prendere a carico delle cooperative che nel termine
anzidetto non abbiano presentato il bilancio alla Prefettura. Qualora non
concorrano motivi per provvedimenti più gravi, saranno sospesi a carico di
queste cooperative gli effetti della iscrizione.
Trascorsi due mesi dalla data del decreto di sospensione, le
cooperative inadempienti saranno cancellate dal registro prefettizio.
I provvedimenti predetti devono essere sollecitamente
comunicati alle cooperative interessate.
34. Vigilanza sul funzionamento delle cooperative. - La
commissione provinciale deve esaminare i bilanci e vigilare sul funzionamento
delle cooperative iscritte nel registro prefettizio per quanto ha rapporto alla
conservazione dei caratteri e dello spirito cooperativo ed alla osservanza delle
leggi, dei regolamenti, e degli statuti sociali, esigendo, ove occorra,
l'esibizione dei libri e dei documenti giustificativi.
35. Trasmissione dei bilanci al Ministero. - Entro due mesi
dalla data della loro presentazione alla Prefettura, i bilanci debbono esser
trasmessi al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (20) con
l'indicazione dei provvedimenti che il Perfetto avesse creduto di adottare.
36. Ispezioni. - Le cooperative disciplinate dal presente
regolamento sono soggette ad ispezioni ordinarie o periodiche e straordinarie
(21).
Capo II - Commissione e Comitato centrale.
37-39 …….(22).
TITOLO IV - Appalti di lavori, di forniture e di servizi
pubblici a cooperative
40. Divisione dei lavori da appaltarsi. - Quando la natura
dei lavori e delle forniture lo consenta e ragioni di convenienza non lo
sconsiglino, le amministrazioni per rendere sempre più accessibili gli appalti
alle cooperative, possono dividere:
- l'appalto per le forniture dei materiali da quello della mano d'opera;
- l'appalto dei lavori fra le diverse arti o gruppi d'arti affini;
- l'appalto delle forniture secondo i diversi generi o materiali da
fornirsi.
41. Lavori in economia. - Le amministrazione,
nell'eseguimento in economia dei lavori e delle forniture, potranno valersi,
mediante cottimi fiduciari, delle cooperative del luogo detti lavori e forniture
possano per la loro natura essere affidati a cooperative.
42. Metodi per gli appalti. - Per gli appalti a cooperative
di produzione e lavoro, le amministrazione hanno facoltà di procedere col
metodo della trattativa privata, quando l'importo non sia superiore a £ 8.000,
o quando nella provincia esista una sola cooperativa idonea (23).
Negli altri casi le amministrazione debbono valersi del
metodo della licitazione a forma degli artt. 49 e 100 del regolamento di
contabilità generale (24), ovvero mediante pubblicazione di avvisi, a norma
degli artt. 74 e seguenti dello stesso regolamento (25).
Nell'uno e nell'altro caso verranno chiamate le sole
cooperative della provincia, e anche quelle di altre quando le amministrazioni
lo credano opportuno.
43. Ammissione alle licitazioni e alle trattative private. -
Per essere ammesse alle licitazioni o alle trattative private le cooperative
debbono, a richiesta dell'amministrazione appaltante, presentare:
- lo specchio conforme a quello prescritto per le domande d'iscrizione, con
l'aggiunto delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro
prefettizio;
- l'indicazione dei lavori che le cooperative avessero eseguiti e di quelli
che fossero ancora in corso d'esecuzione;
- quando trattasi di appalto di lavori o servizi, la dimostrazione di
disporre dei mezzi occorrenti per eseguirli, e dei soci idonei non
altrimenti impegnati, il numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto
conto della disposizione dell'art. 47. Quando trattasi di lavori, forniture
e servizi pubblici occorre la dimostrazione che la cooperativa sia in grado
di produrre direttamente gli oggetti compresi nella provvista e fornitura.
Alle licitazioni e trattative private non saranno ammesse le
cooperative che, a giudizio dell'amministrazione, non abbiano dimostrato di
possedere le condizioni di cui al capoverso precedente.
44. Scheda segreta. - Nelle licitazioni con le cooperative,
l'amministrazione appaltante avvertirà nel capitolato speciale che
l'aggiudicazione avverrà entro i limiti di un massimo e di un minimo ribasso,
fissati dalla scheda segreta, e che si potrà sempre prescindere dalla gara di
miglioria, di cui al terzo comma dell'art. 100 del regolamento di contabilità
generale (26).
45. Direttore dei lavori. - Ciascuna cooperativa nel fare offerte per
l'appalto di lavori o di servizi pubblici deve nominare la persona cui intende
affidare nel proprio interesse la direzione dei lavori o dei servizi. Questo
persona deve essere bene accetta all'amministrazione, che ha sempre la facoltà
di esigerne la sostituzione, se, a suo giudizio, sia necessario per il regolare
andamento dell'appalto.
Il direttore, quando trattasi di appalti di lavori d'arte o
di nuove costruzioni, deve essere fornito del certificato d'idoneità, di cui
all'art. 77 del regolamento di contabilità (27), salvo all'amministrazione di
non richiederlo per lavori di lieve importo che non esigono speciali capacità
tecniche nelle direzione.
46. Divieto di cessione e di subappalto. - Nei
contratti da stipularsi con cooperative ai termini della legge è vietato in
modo assoluto di cedere, subappaltare o dare a cottimo, in tutto o in parte, i
lavori, le forniture o i servizi pubblici formanti oggetto dell'appalto, sotto
pena della risoluzione del contratto, del risarcimento di ogni conseguente danno
ed inoltre della perdita della cauzione in quanto sia stata costituita.
La trasgressione del divieto contenuto nel presente articolo
dà luogo contro la cooperativa inadempiente alla sospensione per un anno degli
effetti della iscrizione nel registro prefettizio, e, nel caso di recidiva, alla
cancellazione dal registro stesso.
47. Ausiliari. - Quando concorrano eccezionali
circostanze potrà consentirsi nel contratto di appalto che le cooperative si
valgano di operai ausiliari, con preferenza soci di altre cooperative, in numero
non eccedente quello dei soci impiegati nel lavoro stesso. Questo limite potrà
essere oltrepassato qualora nel corso dell'appalto, per cause che non poterono
essere prevedute all'atto della stipulazione del contratto, si renda necessario
l'impiego di un maggior numero di operai.
48. Vigilanza sui lavoro. - Durante l'esecuzione degli
appalti le cooperative devono esibire ad ogni richiesta del funzionario
incaricato della direzione e sorveglianza dei lavori o servizi l'elenco degli
operai soci ed ausiliari, addetti ai lavori ed ai servizi appaltati.
Alle cooperative, che impieghino operai ausiliari in numero
maggiore di quello indicato nell'elenco di cui sopra, sono applicate, in tutto o
in parte, le penalità di cui all'art. 46.
49. Rate di acconto. - Nei contratti per appalti di
lavoro da stipularsi con cooperative sarà stabilito che i pagamenti verranno
fatti in proporzione del lavoro eseguito, e a periodi di 7, 14, o 21 giorni,
purché in ciascun periodo si abbia una tale massa di lavoro eseguito, da
escludere il caso di pagamenti per somme inferiori a quelle determinate
dall'amministrazione nei capitolati speciali: ferme però, per quanto riguarda
il pagamento dell'ultima rata, le disposizioni contenute negli art. 385 e
seguenti della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.
Per gli appalti di forniture e di servizi pubblici saranno
osservate le norme del regolamento di contabilità.
50. Cauzione. - Nei contratti di appalto stipulati ai
termini del presente regolamento sarà dichiarato che la cauzione si costituirà
mediante ritenuta del 10 % sull'importo di ogni rata da pagarsi alle cooperative
in acconto (28).
51. Certificati di avanzamento. - Il pagamento degli
acconti, di cui alla prima parte dell'art. 49, e fatto sui certificati in base
allo stato di avanzamento per i lavori.
Questi certificati sono rilasciati dalla persona delegata
dall'amministrazione appaltante per dirigere e vigilare i lavori, e gli stati
dei lavori stessi devono essere firmati dal rappresentante legale della
cooperativa.
52. Pagamento degli acconti. - Quando non ostino
ragioni speciali, il pagamento degli acconti alle cooperative può essere
eseguito mediante buoni sopra mandati a disposizione o mediante fondi
somministrati can mandati di anticipazione.
Le amministrazioni appaltanti provvederanno a che i pagamenti
sian fatti nelle epoche pattuite, nel luogo in cui si eseguiscono i lavori, le
forniture o i servizi, ovvero in un altro prossimo.
53. Cessioni di credito. - Le amministrazioni
appaltanti possono consentire a cooperative le cessioni di credito ad altri
sodalizi cooperativi, a casse di risparmio, a banche popolari ed a qualsiasi
istituto di credito, allo scopo di procurarsi i mezzi necessari ad eseguire gli
appalti assunti, riserbando però la quota del 10 % da prelevarsi per cauzione,
a termini dell'art. 50.
54. Facilitazioni della legge 19 aprile 1906, numero 126.
- Le facilitazioni accordate dalla legge 19 aprile 1906, n. 126 (29), spettano
alle cooperative le quali concorrano alle pubbliche gare e dimostrino, nelle
forme prescritte dalle disposizioni generali, ed in quelle che saranno richieste
dall'amministrazione:
- di essere iscritte nei registri prefettizi e di essersi uniformate, dal
giorno della loro iscrizione, a tutte le norme e prescrizioni del
regolamento;
- di essere in grado per la loro costituzione, per i mezzi tecnici ed
economici di cui dispongono, e per le persone a cui si è conferita
l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e
condurlo a compimento.
55. Lavori per conto delle amministrazioni soggette alla
vigilanza governativa. - Le disposizioni del presente regolamento per
appalti a cooperative di lavori di costruzione, di manutenzione, di forniture e
di servizi pubblici si applicano, oltre che a tutte l'amministrazione della
province, dei consorzi idraulici, di difesa arginale, d'irrigazione, di scolo e
di bonificazione, e di quelle altre che sono soggetto alla vigilanza
governativa, ferme restando tutte le norme riguardanti la tutela e la vigilanza
stessa.
56. Norme per la amministrazioni appaltanti. - Agli
appalti a cooperative si applicano, oltre le disposizioni del regolamento di
contabilità, quelle proprie dell'amministrazione nel cui interesse ha luogo
l'appalto, in quanto non siasi derogato dalle disposizioni contenute nel
presente regolamento.
TITOLO V - Dei consorzi di società cooperative
Capo I – Costituzione dei consorzi
57 Progetto del consorzio. – I
consorzi di società’ cooperative per appalti di opere pubbliche, ai sensi
delle legge 25 giugno 1909, n.422, si costituiscono ad iniziativa di una o più
delle società’ cooperative contemplate dalla legge stessa.
La società o le società che prendono tale iniziativa,
qualora non presentino senz’altro uno schema di statuto definitivo, compilano
un progetto di massima per la costituzione del consorzio, il quale progetto deve
essere discusso e deliberato da delegati provvisori delle singole società che
sono chiamate a far parte del nuovo ente.
Nel progetto dev’essere indicato lo scopo del consorzio,
sia che riguardi l’appalto di una o più opere determinate, sia che si
riferisca a lavori o provviste in genere per conto dello Stato, delle province,
dei comuni o degli altri enti di cui all’art. 55, nonché la durata del
consorzio stesso, e quanto altro sia necessario a determinare il progetto nelle
sue linee generali(30).
58. Compilazione dello statuto. - I
delegati di cui nel precedente compilato dalla cooperativa o dalle cooperative
promotrici, o dai delegati di cui nell’art. 57, deve essere approvato da tutte
le cooperative che costituiscono il consorzio stesso con deliberazione di
assemblea o del consiglio di amministrazione, se questo ne abbia esplicita
facoltà dallo statuto sociale.
59. Approvazione dello statuto. - Lo statuto del
consorzio compilato dalla cooperativa o dalle cooperative promotrici, o dai
delegati di cui nell'art.57, deve essere approvato da tutte le cooperative
che costituiscono il consorzio stesso con deliberazione di assemblea o del
consiglio di amministrazione, se questo ne abbia esplicita facoltà dallo
statuto sociale.
60. Domanda per la costituzione del consorzio.
– Per ottenere il decreto di costituzione e d’approvazione dello
statuto, ai sensi dell’art.3 della legge, il consorzio deve farne domanda al
Ministero di agricoltura, industria e commercio, presentando i seguenti
documenti:
- Lo statuto del consorzio;
- I certificati della prefettura o prefetture comprovanti che le singole
cooperative sono debitamente iscritte nel registro, di cui all’art.14 del
presente regolamento;
- Un estratto della deliberazione presa da ciascuna società cooperativa per
l’approvazione dello statuto del consorzio, ai sensi dell’articolo
precedente;
- La prova dell’eseguito versamento presso un istituto di credito di
almeno due decimi del capitale sottoscritto dalle società aderenti, da
rimanere vincolato fino alla legale costituzione del nuovo ente(31).
61. Requisiti per la costituzione. – Il
Ministero di agricoltura, industria e commercio (31/a), sentito il comitato o,
quando lo creda opportuno, la commissione centrale, o di concerto col Ministero
dei lavori pubblici, prima di promuovere il reale decreto per la costituzione
del concorso e per l’approvazione dello statuto deve verificare:
- Che siano state osservate le disposizioni della legge e del presente
regolamento e che il consorzio non risulti costituito dall’artificioso
frazionamento di cooperative preesistenti;
- Che il consorzio, sia per la natura delle cooperative le quali intendono
farne parte, sia per il numero dei soci, sia per la potenzialità economica,
risulti idoneo all’esecuzione delle opere, lavori o forniture, per cui fu
costituito;
- Che l’ordinamento tecnico ed amministrativo del consorzio sia
proporzionato all’entità e ai fini del nuovo ente.
62. Delegati definitivi. - In seguito al
decreto reale di costituzione e di approvazione del relativo statuto, le singole
cooperative consorziate, ove a ciò non abbiano già proceduto, addivengano alla
designazione dei loro delegati definitivi, che dovranno costituire l’assemblea
del consorzio, secondo le norme dello statuto.
63. Pubblicazioni. - Prima di
intraprendere qualsiasi operazione, il consorzio deve provvedere alla
pubblicazione dello statuto e del regio decreto di costituzione, nelle forme
stabilite dall’art.3 della legge.
64. Proroghe e modificazioni. – Nel
caso di proroga al termine stabilito per la durata del consorzio, come per
ogni altra modificazione allo statuto, devono osservarsi le forme stabilite
dagli articoli precedenti per l’approvazione degli statuti, ed occorre l’adesione
di tutte le cooperative che costituiscono il consorzio, a meno che non sia dallo
statuto stabilito che basti la deliberazione della maggioranza dei delegati.
Capo II - Statuti dei consorzi.
65. Requisiti degli statuti. - Lo statuto del
consorzio oltre l'oggetto, la denominazione, la sede e la durata dell'ente, deve
indicare:
1° l'ammontare del contributo a carico di ogni cooperativa
il quale deve essere stabilito tenendo conto dell'indole, del numero dei soci
e del capitale di ciascuna cooperativa consorziata. Può inoltre stabilirsi
nello statuto che ciascuna cooperativa sia tenuta, oltreché a corrispondere
la propria quota di partecipazione, a versare annualmente una determinata
percentuale sui propri utili, ad incremento del patrimonio del consorzio;
2° le modalità per i versamenti delle quote sottoscritto.
Almeno i decimi devono essere interamente versati all'atto della costituzione;
3° le norme per la distribuzione degli utili netti,
detratta la quota destinata al fondo di riserva. In verun caso il prelevamento
per il fondo di riserva può essere inferiore al 20% all'anno, sino a che non
sia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale, ai termini dell'art. 182
del codice di commercio (31/b).
Il dividendo da assegnarsi a ciascuna cooperativa non può
essere maggiore del 5 % del capitale versato, e gli utili netti residuali devono
essere ripartiti tra le cooperative consorziate in ragione della rispettiva
forza di lavoro, con la quale hanno concorso alla esecuzione dell'appalto, con
facoltà al consorzio di valutare tale forza di lavoro in ragione o dei salari o
delle giornate di lavoro;
4° le regole per il recesso e per l'ammissione di nuove
cooperative.
Nel silenzio dello statuto, si intende che ciascuna società
consorziata debba far parte del consorzio per tutta la durata di esso. Lo
statuto determina però i casi di esclusione per inadempimento e per fallimento,
e può altresì regolare il recesso volontario.
Può essere pattuito nello statuto che il consorzio debba
essere limitato alle cooperative che lo hanno costituito. In caso diverso
saranno stabilite le norme per l'ammissione di nuove cooperative. In ogni caso
la nuovo cooperativa, ammessa a far parte del consorzio, stesso anche anteriori
alla sua entrata. Essa non si intende ammessa a far parte del consorzio se non
quando si sia impegnata ai prescritti contributi, e fino a che non abbia versato
almeno i due decimi dei contributi stessi, e la sua ammissione non sia stata
debitamente deliberata dal consorzio.
66. Responsabilità dei consorziati. - Nello statuto
del consorzio può essere stabilito che le cooperative che ne fanno parte
assumano responsabilità illimitata e solidale verso il consorzio medesimo.
Ove lo statuto nulla disponga al riguardo, la responsabilità
di ciascuna cooperativa è limitata al capitale sottoscritto.
- Rappresentanza
. - La rappresentanza del consorzio è costituita:
dall'assemblea dei delegati;
dal consiglio d'amministrazione;
dal presidente.
68. Assemblea. - L'assemblea è costituita dai
delegati delle società cooperative facenti parte del consorzio.
Per ogni società il numero dei delegati è proporzionato al
numero dei delegati di una sola cooperativa può essere superiore a cinque.
Gli statuti stabiliscono le norme per la designazione dei
delegati, la quale deve essere fatta dall'assemblea di ogni società
consorziata, ove non sia deferita al consiglio di amministrazione.
Gli statuti possono inoltre stabilire che ogni delegato
disponga di più di un voto, no mai però oltre tre voti, in relazione al
capitale sottoscritto dalla società che il delegato è chiamato a
rappresentare.
- Convocazioni delle assemblee.
- Nello statuto del consorzio saranno
contenute le
norme circa la convocazione dell'assemblea e circa gli
argomenti che dovranno formare oggetto di deliberazione dell'assemblea stessa;
e, ove occorra, saranno determinate le materie per le quali sia richiesta una
speciale maggioranza, oltre il caso dello scioglimento anticipato previsto
dell'art. 88 del presente regolamento.
70. Consiglio di amministrazione. - Il consiglio di
amministrazione è l'organo esecutivo del consorzio, ed è nominato
dell'assemblea secondo le norme stabilite dallo statuto.
Ai componenti il consiglio di amministrazione si applicano
gli art. 147 e 161 del codice di commercio (32).
Il consiglio elegge nel suo seno il presidente, al quale
spetta la rappresentanza del consorzio.
Per ciò che riguarda il rimborso, delle spese e gli
emolumenti spettanti ai delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione
e al presidente, è applicabile il disposto dell'art. 12.
71. Libri obbligatori. - Gli amministratori devono
tenere i libri, di cui nell'art. 140 del codice di commercio (33).
72. Fusione dell'assemblea e del consiglio. - Quando
il numero dei delegati sia ristretto e l'indole del consorzio lo consenta,
potrà essere stabilito nello statuto che le funzioni dell'assemblea e del
consiglio siano fuse in un solo organo, costituito da tutti i delegati delle
cooperative aderenti.
73. Impiegati dei consorzi - Sindaci. - I consorzi si
valgono di impiegati tecnici ed amministrativi, soci e non soci, nel numero
strettamente necessario per il loro funzionamento, e stabiliscono per quali di
essi sia obbligatorio prestare cauzione; e possono altresì disporre che sia ad
essi corrisposta una adeguata partecipazione agli utili, a termini dell'art. 13.
Gli statuti stabiliscono le norme per la nomina di tre o
cinque sindaci, i quali potranno essere scelti, oltre che fra i delegati ed i
soci, anche fra gli estranei.
Gli obblighi e le responsabilità dei sindaci sono quelli
stabiliti dagli art. 183 e seguenti del codice di commercio (34).
Capo III - Norme per gli appalti ai Consorzi.
74. Ammissione alle licitazioni. - Nelle licitazioni
indette tra cooperative ai sensi degli articoli 42 e seguenti del presente
regolamento, possono essere ammessi i consorzi fra cooperative legalmente
costituiti, a termini della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del presente
regolamento, nel qual caso hanno l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni
stabilite per la società concorrenti alla licitazione.
È sempre in facoltà dell'amministrazione appaltante di
limitare la licitazione a sole cooperative, o a soli consorzi di cooperative.
75. Formazione della cauzione. - Quando un consorzio
legalmente costituito concorra a pubbliche gare, gode il beneficio di cui
nell'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 126, per ciò che riguarda la
formazione della cauzione, purché l'opera da appaltare non superi l'importo di
due milioni, né superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che
potrebbero essere affidati alle singole cooperative costituenti il consorzio,
secondo le norme vigenti.
Il disposto dell'art. 54, lettera b) è applicabile ai
consorzi che intendano concorrere a pubbliche gare.
76. Operai ausiliari. - Nell'esecuzione di lavori
affidati a consorzi fra società cooperative devono essere impiegati
esclusivamente operai che siano soci delle cooperative costituenti il consorzio.
In casi eccezionali, può essere consentito l'impiego di
operai ausiliari, osservante le limitazioni e le condizioni di cui nell'art. 47
del presente regolamento.
77. Disposizioni generali. - Per ciò che riguarda i
documenti e le notizie che devono fornire i consorzi quando concorrono agli
appalti, anche nel caso di trattativa privata come pure per ciò che riguarda il
metodo di aggiudicazione nelle licitazioni, la nomina del direttore dei lavori,
il divieto delle cessioni di appalto, le cessioni di crediti, l'obbligo di
fornire ad ogni richiesta l'elenco degli operai addetti ai lavori, i pagamenti
degli acconti e del saldo, lo stato di avanzamento dei lavori ed i collaudi, si
applicano le disposizione stabilite dal presente regolamento per le cooperative.
Capo IV - Vigilanza e scioglimento (35).
78. Vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e
commercio (36). - Il Ministero di agricoltura, industria e commercio
esercita la vigilanza sui consorzi di cooperative d'intesa con la commissione
centrale, e valendosi, ove ne sia il caso, dell'opere delle commissioni
provinciali.
I consorzi sono soggetti ad ispezioni ordinarie o periodiche
e straordinarie.
Le ispezioni ordinarie verranno eseguite nei termini e con le
modalità che saranno stabilite dal Ministero, sentita la commissione centrale.
Dei risultati delle ispezioni, sia ordinarie, sia
straordinarie, e dei provvedimenti presi in seguito ad esse, Il Ministero dà
comunicazione alla commissione centrale.
79. Vigilanza d'intesa col Ministero dei lavori pubblici.
- Per l'esercizio della vigilanza e per i provvedimenti di cui all'articolo
precedente, il Ministero di agricoltura, industria e commercio (36) prenderà
accordi, ove occorra, con quello dei lavori pubblici.
80. Vigilanza dei funzionari dirigenti i lavori. - I
funzionari governativi i quali, nell'esercizio della direzione o sorveglianza di
lavori affidati a consorzi, abbiano occasione di accertare inosservanze o
trasgressioni da parte dei consorzi stessi a disposizioni della legge o del
regolamento, hanno l'obbligo di farne immediata denuncia all'amministrazione da
cui dipendono, che ne riferirà al Ministero di agricoltura per i provvedimenti
di sua competenza.
Eguale obbligo incombe ai funzionari degli enti di cui
all'art. 55, per i lavori o provviste che vengono eseguiti sotto la loro
direzione o sorveglianza. In questo caso la denuncia è fatta direttamente al
Ministero di agricoltura, industria e commercio.
81. Oggetto della vigilanza. - Il Ministero di
agricoltura, industria e commercio (36) vigila a che l'azione dei consorzi si
svolga costantemente, non soltanto in conformità della legge e del presente
regolamento, ma altresì in conformità dei rispettivi statuti.
82. Presentazione dei bilanci. - Ogni anno, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, i consorzi legalmente costituiti
devono far pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (36),
direttamente o per mezzo della locale prefettura, il proprio bilancio annuale
consuntivo, facendo risultare che la ripartizione e la distribuzione degli utili
durante l'anno decorso sia stata fatta in conformità alle prescrizioni
statutarie, osservate in ogni caso le disposizioni dell'art. 65.
Devono altresì trasmettere al Ministero prospetti semestrali
nei quali siano indicate le cooperative che fanno parte del consorzio, quelle
che nell'ultimo semestre hanno cessato, il numero dei soci che costituiscono le
singole cooperative, nonché l'elenco, con l'indicazione dei rispettivi
contratti, dei lavori e delle forniture in corso.
83. Inadempimenti. - Il Ministero di agricoltura,
industria e commercio (36/a), in caso di qualsiasi inadempimento alle
disposizioni della legge e del regolamento, o di inosservanza allo statuto, sia
che ne abbia notizia dall'esame dei documenti di cui nell'articolo precedente,
sia che ne abbia notizia per informazioni dei prefetti o delle commissioni
provinciali o per accertamenti fatti d'ufficio o su denunzia di qualsiasi
interessato, invita il consorzio, ove ne sia il caso ad uniformarsi alle
prescrizioni della legge, del regolamento e dello statuto.
- Scioglimento dell'amministrazione.
- In caso di rifiuto da parte del
consorzio ad
uniformarsi alle ingiunzioni di cui all'articolo
precedente, il Ministero di agricoltura, industria e commercio (36/a) può con
suo decreto, d'intesa, occorrendo, con quello dei lavori pubblici e sentita la
commissione centrale, procedere allo scioglimento dell'amministrazione del
consorzio e alla nomina di un amministratore del consorzio e alla nomina di un
amministratore provvisorio, scegliendolo così tra i soci, come tra gli
estranei. L'amministratore provvisorio deve limitarsi, salvo i casi di
comprovata urgenza, agli atti di ordinaria amministrazione, e provvede, entro
tre mesi dallo scioglimento, alla ricostituzione degli organi amministrativi
del consorzio.
- Scioglimento d'ufficio del consorzio. -
Qualora il consorzio persista
ciò nonostante
negli inadempimenti che determinarono la nomina
dell'amministratore provvisorio, come pure per gravi motivi d'ordine pubblico,
o nel caso di trasgressioni di natura tale che ne sia impossibile o assai
difficile la riparazione, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio
(36/a) può, di concerto, ove ne sia il caso, con quello dei lavori pubblici,
e sentita la commissione centrale, procedere con decreto reale allo
scioglimento del consorzio.
- Liquidatori in caso di scioglimento d'ufficio. -
Con lo stesso decreto
di scioglimento,
o con successivo decreto Ministeriale, si nominano uno o
più liquidatori, che possono essere scelti cosi' tra gli amministratori del
consorzio, come fra soci, come fra estranei, e la cui opera e' retribuita, a
spese del consorzio, nella misura che sarà stabilita dal Ministero.
- Pubblicazioni dei decreti di scioglimento d'ufficio. -
I decreti per
lo scioglimento di
ufficio e per la nomina dei liquidatori sono immediatamente
notificati al consorzio, e pubblicati, a cura del Ministero e a spese del
consorzio stesso, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nei Bollettini
Ufficiali delle prefetture, presso le quali sono inscritte le singole società
costituenti il consorzio.
- Scioglimento volontario. -
Oltre lo scioglimento d'ufficio di cui agli
articoli precedenti, i consorzi si sciolgono:
1° quando sia decorso il termine stabilito per la loro
durata.
2° quando sia raggiunto lo scopo per il quale il consorzio
fu costituito.
3° quando, per una notevole diminuzione del patrimonio, o
per qualsiasi altra ragione, lo scioglimento sia deliberato dall'assemblea dei
delegati con la maggioranza di cui all'art. 69.
- Liquidazione e pubblicazione in caso di scioglimento volontario. -
In
ogni caso, con la deliberazione di scioglimento o con altra deliberazione,
vengono nominati uno o più liquidatori, che possono essere scelti tra gli
stessi amministratori o fra gli estranei.
Tanto la deliberazione di scioglimento quanto quella per la
nomina dei liquidatori devono essere immediatamente pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale del Regno e nei Bollettini Ufficiali delle prefetture, presso le quali sono
inscritte le singole cooperative costituenti il consorzio. Tali pubblicazioni sono fatte dal
consiglio d'amministrazione, il quale resta in carica e provvede agli affari urgenti, fino
a che non abbia fatto la consegna ai liquidatori.
- Obblighi e diritti dei liquidatori. -
Salva l'osservanza delle
speciali disposizioni degli
statuti, per tutto ciò che riguarda le funzioni, gli
obblighi e i diritti dei liquidatori, tanto se nominati dall'assemblea del
consorzio, quanto se nominati dal Ministero nel caso di scioglimento
d'ufficio, si applicano le disposizioni del codice di commercio, riguardanti i
liquidatori delle società anonime.
- Periodo di liquidazione. - Durante la liquidazione, permane la
personalità giuridica del consorzio ai soli effetti della liquidazione. I liquidatori non possono assumere nuovi appalti, salvo la
continuazione di quelli in corso e salvo la stipulazione degli atti addizionali, che siano
necessari per il compimento degli appalti iniziati.
- Regolamenti interni. -
I consorzi possono deliberare regolamenti
interni, che devono essere comunicati per copia conforme al Ministero di
agricoltura, industria e commercio (36/a).
TITOLO VI - Disposizioni generali e transitorie
- Statistica delle cooperative e dei consorzi.-
Il Ministero di
agricoltura, industria e
commercio (36/a) pubblicherà almeno ogni due anni l'elenco
delle cooperative e dei consorzi disciplinati dal presente regolamento e
quello degli appalti loro concessi dalle amministrazioni dello Stato e da
tutte le altre soggette alla vigilanza governativa, insieme alle principali
notizie descrittive e statistiche che hanno riferimento con vari servizi
amministrativi e di vigilanza che li riguardano (37).
- Commissioni provinciali.
- Entro sei mesi dalla entrata in vigore del
presente regolamento, si procederà alla ricostituzione delle
commissioni provinciali, in conformità delle norme contenute nel regolamento
medesimo.
Entro sei mesi dalla data della loro ricostituzione, le
suddette commissioni procederanno alla revisione degli ordinamenti delle singole
cooperative iscritte nei registri delle rispettive province, allo scopo di
accertare se siano conformi alle norme del regolamento stesso e per proporre,
ove occorra, gli opportuni provvedimenti.
95. Cooperative già cancellate. - La disposizione del
capoverso dell'art. 21si applica anche alle cooperative cancellate dai registri
prefettizi prima della entrata in vigore del presente regolamento.
96. Consorzi. - I consorzi attualmente esistenti, per
godere i benefici di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, debbono
ricostituirsi in base alle norme stabilite da detta legge e dal presente
regolamento.
- Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 aprile 1911, n. 86.
- Vedi ora art. 22, D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 sostituito
dall'art. 1, L. 2 aprile 1951, n. 302, riportato al n. A/V di questa voce.
- Vedi ora art. 23, D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
- Vedi ora art. 2521 c. c. 1942.
- Vedi ora art. 24, D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
- Vedi ora art. 2536 c. c. 1942.
- Vedi art. 2535 c. c. 1942.
- Vedi ora artt. 13 segg. D.Lgs C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
- Vedi ora art. 14, D.Lgs C.P.S. 14 dicembre 1947, numero 1577, sostituito
dall'art. 1, L. 2 aprile 1951, n. 302, riportato al n. A/V di questa voce
che disciplina la procedura per l'iscrizione.
- Ora Ministero del lavoro e delle previdenza sociale, al quale furono
attribuiti i servizi relativi alla cooperative dall'art. 3, R.D.L. 3 giugno
1920, n. 700. Tali attribuzioni sono state conservate dal D.P.R. 19 marzo
1955, n. 520, recante norme sulla riorganizzazione centrale e periferica del
Ministero, modificato dalla L. 22 luglio 1961, n. 628, che istituisce fra
l'altro la direzione generale della cooperazione.
- Per la composizione della commissione centrale e del comitato, vedi, ora,
gli artt. 18 e 19, D.lgs C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, sostituiti dagli
artt. 3 e 5, L. 8 maggio 1949, n. 285, nonché la L. 30 gennaio 1963, n. 48.
- Comma così modificato dall'art. 4 R.D.L. 7 agosto 1925 n. 1778, recante
norme sulla cooperative.
- Ora Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Vedi nota 10 all'art.
16.
- In tale materia hanno organicamente disposto gli artt. 1-12, D.Lgs C.P.S.
14 dicembre 1947, n. 1577, modificati dalla L. 8 maggio 1949, n. 285 e dalla
L. 2 aprile 1951, n. 302.
- La vigilanza sulle cooperative è stata attribuita, dall'art. 1, D.Lgs
C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 577, al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Vedi nota 10 all'art. 16.
- Per la ricostituzione delle commissioni provinciali di vigilanza, vedi
l'art. 17 D.Lgs C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 L.
2 aprile 1951, n. 302.
- Così modificato dal R.D. 5 aprile 1925, n. 662.
(17/a) Ora Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Vedi nota 10 all'art. 16.
- Vedi art. 17 lett. b) D.Lgs C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
- Comma così sostituito dall'art. 4, R.D.L. 7 agosto 1925, n. 1778, recante
norme sulle cooperative.
- Ora Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Vedi nota 10 all'art.
16.
- Vedi artt. 2 e 3, D. Lgs C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
- Abrogati dall'art. 7, R.D. 29 ottobre 192, n. 1548, recante norme sul
riordinamento della commissione centrale norme sul riordinamento della
commissione centrale per le cooperative. La materia è ora regolata dagli
artt. 18 segg. D.Lgs C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
- Vedi, per i limiti di valore attualmente vigenti, nota 3 all'art. 1, L. 12
maggio 1904, n. 178, riportata al numero D/I di questa voce.
- Vedi ora, rispettivamente, artt. 42 e 89 del vigente regolamento di
contabilità generale sello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827).
- Vedi ora artt. 64 segg. Del vigente regolamento (R.D. 23 maggio 1924, n.
827).
- Vedi ora art. 89 del vigente regolamento (R.D. 23 maggio 1924, n. 827).
- Vedi ora art. 67 del vigente regolamento (R.D. 23 maggio 1924, n. 827)
- Vedi D.Lgs 5 marzo 1948, n. 333, riportato al numero D/V di questa voce.
- Vedi nota 4 all'art. 1 L. 12 maggio 1904, n. 178 riportata al n. D/I di
questa voce.
- Vedi anche art. 27, D. Lgs C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
- Per gli altri requisiti richiesti per il riconoscimento, vedi art. 27,
D.Lgs C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
(31/a) Ora Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Vedi nota 10 all'art. 16.
(31/b) Ora art 2428 c.c. 1942.
- Ora artt. 2373 e 2392, comma III, c.c. 1942.
- Ora art. 2421 c.c. 1942.
- Ora art. 2403, comma I, c.c. 1942.
- Vedi ora, D. Lgs C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
- Ora ministero del lavoro e della previdenza sociale. Vedi nota 10 all'art.
16.
(36/a) Ora Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Vedi nota 10 all'art. 16.
- Vedi ora art. 28, D. Lgs C.P.S. 14 dicembre 1947, numero
1577.