Il lavoro in cooperativa
Il movimento cooperativo nasce alla fine del XIX secolo, sulla spinta di
braccianti e mezzadri in cerca di terre da coltivare; successivamente, si
costituiranno anche cooperative nei settori dell'industria e della produzione
in genere, della pesca, dell'edilizia, dei trasporti e del consumo.
Lo spirito originario della cooperazione consisteva nell'associazione di
persone che si prefiggevano lo scopo di lavorare insieme, senza vincoli di
subordinazione l'uno con l'altro, essendo tutti padroni del proprio lavoro e
della propria impresa.
Nell'arco di pochi anni, il movimento cooperativo conobbe una grande
diffusione, seguendo due orientamenti politico-culturali: le cooperative
"rosse" (di ispirazione repubblicana e socialista) e quelle
"bianche" (di ispirazione cattolica). Questi orientamenti,
attraverso grandi mutamenti, sono quelli tuttora maggioritari nel movimento
cooperativo, dove i due più grandi organismi di rappresentanza sono la Lega
delle Cooperative (Legacoop) e la Confederazione delle Cooperative (Confcooperative).
Dopo la parentesi del ventennio fascista, il movimento cooperativo trovò
rilancio e legittimazione nel nuovo ordinamento repubblicano, che ne riconosce
la peculiarità anche a livello costituzionale (art. 45 della Costituzione).
Negli ultimi due decenni, il movimento cooperativo ha conosciuto il doppio
fenomeno di una sua ulteriore crescita quantitativa e dell'avvio di profonde
modificazioni legate a quella crescita; in sintesi, è andato progressivamente
indebolendosi l'originario spirito solidaristico ed egualitario, sostituito da
impostazioni aziendaliste sempre più affini a quelle dell'impresa
tradizionale.
Sempre negli ultimi due decenni, il movimento cooperativo è stato
interessato dal coinvolgimento nella gestione di attività di pertinenza
pubblica, come la gestione di servizi per conto della Pubblica
Amministrazione, che tende ad esternalizzare funzioni che in precedenza
gestiva direttamente, come, per esempio, i servizi di assistenza sociale.
Le diverse tipologie di
cooperativa
Fino al 1991, le cooperative si distinguevano - ai fini dell'iscrizione
negli appositi registri prefettizi - sulla base dell'attività svolta, nelle
seguenti sezioni:
- Cooperazione di consumo
- Cooperazione di produzione e lavoro
- Cooperazione agricola
- Cooperazione edilizia
- Cooperazione di trasporto
- Cooperazione della pesca
- Cooperazione mista
Con la legge n. 381 del 1991, è stata istituita la sezione della
cooperazione sociale, che merita una particolare attenzione per le novità che
ha introdotto e per lo sviluppo che ha conosciuto di recente.
La particolarità del rapporto di lavoro in cooperativa è costituita dal
fatto che, in teoria, non esistono i ruoli del proprietario-datore di lavoro e
dei dipendenti a lui subordinati, poiché si sarebbe in presenza di un'entità
collettivamente proprietaria dell'azienda; le decisioni spettano all'assemblea
dei soci che formano la cooperativa ed eleggono gli organismi demandati alla
gestione, come il Consiglio di Amministrazione.
In base a questa teoria, dunque, il rapporto di lavoro in cooperativa non
dovrebbe contemplare alcuni elementi economici e normativi propri del lavoro
subordinato - quali, a titolo di esempio i Contratti Nazionali, le
rappresentanze sindacali - e sanciti da una numerosa produzione legislativa,
di cui il provvedimento più conosciuto è la legge n. 300 del 1970, meglio
nota come Statuto dei Lavoratori. Tuttavia, la crescita quantitativa delle
cooperative ha determinato nei fatti lo stabilirsi di relazioni e assetti
organizzativi analoghi a quelli delle imprese tradizionali, rendendo
necessaria l'estensione delle tutele contrattuali e sindacali anche ai soci
lavoratori di cooperativa; nell'edilizia, per esempio, i lavoratori
costituiscono le proprie rappresentanze sindacali anche nelle cooperative e i
parametri economici sono per tutte le imprese, quindi anche le cooperative,
quelli stabiliti dai Contratti Nazionali di riferimento. Il comparto che più
stenta ad adeguarsi a questa realtà è quello della cooperazione sociale, per
il quale esiste sin dal 1992 un Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto
dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di rappresentanza del
movimento cooperativo (le citate Lega e Conf, oltre alle associazioni
"minori" AGCI e UNCI); orbene, in tutto il Centro-Sud , ma anche in
zone significative del Settentrione, le cooperative sociali non ritengono di
essere chiamate all'applicazione ai propri soci lavoratori di quanto disposto
dal Contratto Nazionale sottoscritto.
In Parlamento giacciono da due legislature proposte di legge tese ad
introdurre esplicitamente l'applicazione della legge 300/70 anche ai soci di
cooperativa. Nel frattempo, alcuni enti locali hanno deliberato in materia,
imponendo il rispetto della legge 300/70 alle cooperative che operano per loro
conto: nel 1999, per esempio, è stata la Giunta del Comune di Brescia ad
esprimersi in questo senso e il 31 luglio 2000 il Consiglio Comunale di Roma
ha approvato una Delibera di Iniziativa Popolare che impone a tutte le
cooperative che operano per suo conto il rispetto dei Contratti Nazionali per
tutte le lavoratrici e i lavoratori che impiegano, prevedendo - in caso di
inosservanza - la revoca immediata del rapporto.
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Giurisprudenza: una
raccolta di sentenze in materia di rapporti di lavoro in cooperativa
pubblicate dalla rivista Diritto & Lavoro