Il tirocinio formativo è indirizzato a soggetti che abbiano adempiuto l’obbligo
scolastico, ai sensi della L.1859/62 e succ. mod. e integrazioni, anche cittadini di stati
membri della comunità europea o cittadini extra comunitari, fatto salvo il principio di
reciprocità. Può essere utilizzato anche per consentire a soggetti disoccupati di rientrare
nel mondo del lavoro
Per l’attuazione di uno tirocinio formativo è necessario che sussista una convenzione tra
l’ente promotore del tirocinio formativo ed il soggetto ospitante
(datore di lavoro
pubblico o privato), corredata da un progetto formativo dello tirocinio formativo redatta dal
soggetto ospitante, di cui una copia dev’essere inviata ai seguenti soggetti da parte
dell’ente promotore: alla Regione, all’Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente
in materia ispettiva ed alle rappresentanze sindacali aziendali od alle organismi sindacali
locali.
Il progetto formativo deve contenere:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio
assicurando, per gli studenti, il raccordo
con i percorsi formativi svolti presso le strutture di
provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile
aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità
civile;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del
tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento.
È prevista inoltre la presenza di due soggetti, che seguano l’andamento del
tirocinio, una
nominata dal soggetto promotore (tutore del soggetto promotore) e una nominata dal
soggetto ospitante fra i propri dipendenti (responsabile aziendale).
Possono promuovere tirocini formativi, anche su proposta degli enti bilaterali e
delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, i seguenti
soggetti,
così come individuati dal l’art.2 del DM 142/98 attuativo dell’art.18 L.196/97:
a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima
legge,
ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi
regionali;
b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di
titoli accademici;
c) provveditorati agli studi;
d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore
legale,
anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento
nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia
competente,
ovvero accreditati al sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici
albi regionali, ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla
regione.
Possono inoltre promuovere tirocini formativi istituzioni formative private, non aventi
scopo di lucro, diverse dalle precedenti, previa autorizzazione della regione
competente.
Soggetti Ospitanti
Possono essere soggetti ospitanti tutti i datori di lavoro pubblici e
privati, a patto
che siano rispettati i tetti massimi per ciò che riguarda il numero di tirocinanti in
relazione al numero di occupati a tempo indeterminato.
Questi i limiti indicati dall’art.1 DM 142/98:
- per azienda con non più di 5 dipendenti a tempo
indeterminato, non più di un tirocinante;
- per aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra 6 e 19, non più di due
tirocinanti contemporaneamente;
- per azienda con più di 20 dipendenti a tempo
indeterminato, un numero di tirocinanti non
superiore al 10% dei suddetti dipendenti.
Durata
La durata massima del tirocinio formativo è stabilita in relazione alla
condizione, sia
occupazionale che scolastica, del tirocinante e varia da massimo:
- 4 mesi per gli studenti frequentanti istituti scolastici
secondari;
- 6 mesi per lavoratori inoccupati o
disoccupati, compresi i soggetti iscritti alle liste di mobilità;
- 6 mesi per allievi di istituti professionali di
Stato, di corsi di formazione professionale,
studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi
successivi al compimento della formazione;
- 12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma
universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di specializzazione
post-secondari anche
non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi;
- 12 mesi per persone svantaggiate ai sensi dell’art.4, co.1, L.381/91;
- 24 mesi per soggetti portatori di handicap.
Retribuzioni e Contribuzioni
Il tirocinio formativo o di orientamento non costituisce rapporto di
lavoro, ai sensi dell’articolo 1, co.2, DM 142/98. In conseguenza di ciò il soggetto ospitante non è
tenuto a pagare alcuna retribuzione né contribuzione al tirocinante. Può decidere di erogargli un
compenso, quale rimborso spese per gli oneri sostenuti (es.
spese di trasporto), che in questo caso è assoggettato alla ritenuta d’acconto a fini IRPEF
del 20%. Non è prevista la possibilità di versare contributi volontari per i periodi di
tirocinio.
Per le imprese che impegnano giovani provenienti da regioni del sud Italia è
possibile ottenere il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari sostenuti per
coprire le spese di vitto e alloggio del tirocinante (art.9 regolamento, art.18, L.196/97).
Copertura Assicurativa
Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro
presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea
compagnia assicuratrice.
La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante
al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Nel caso in cui il soggetto promotore sia costituito da strutture pubbliche
competenti in materia di collocamento, il soggetto ospitante può farsi carico degli
oneri economici relativi alle coperture assicurative.
Finalità
Il tirocinio formativo rappresenta un ottimo strumento per l’acquisizione di
un’esperienza professionale pratica, la quale può sicuramente rivelarsi utile
nell’inserimento nel mondo del lavoro. Anche per le imprese ospitanti il ricorso a
tirocinanti, oltre ai vantaggi di ordine economico
(non sussiste un obbligo di retribuzione né di assicurazione, quest’ultimo a carico del
soggetto promotore), consente di acquisire informazioni e impressioni sui giovani in
vista di una futura assunzione. I tirocini attivati ai sensi dell’articolo 18 L.196/97 hanno valore di credito
formativo, se
certificate dall’ente promotore.