Attraverso il contratto di job
sharing, due o più soggetti assumono in solido
un’unica obbligazione di lavoro.
Esso è stato regolato in maniera atipica rispetto alle altre tipologie contrattuali presenti nel nostro
ordinamento, in quanto è stato introdotto per mezzo di
una circolare ministeriale, (n.43 del 7 aprile 1998), che al momento costituisce
l’unica fonte legislativa in merito. In sostanza il contratto di job sharing è un contratto
atipico la cui fonte di regolamentazione è nelle norme del codice civile nei contratti in
generale e, per analogia, nelle regole del diritto del lavoro.
Tale contratto, vista la sua particolarità, richiede la forma scritta. In esso deve
essere indicata la ripartizione, in percentuale, dell’orario di lavoro fra i
lavoratori interessati, con riferimento al giorno, settimana, mese o anno, anche se è data loro la
facoltà di modificare in qualsiasi momento detta percentuale. Questa
facoltà, in aggiunta
all’obbligazione in solido dei contraenti, contribuisce a differenziare in maniera sostanziale
il contratto di lavoro ripartito dal contratto di lavoro part-time (per il quale la Corte
Costituzionale, con sentenza n.210/92, ha escluso l’ammissibilità delle cosiddette
clausole elastiche). I lavoratori devono informare il datore di
lavoro, con cadenza almeno settimanale, della distribuzione dell’orario di
lavoro. In caso di assenza di uno dei contraenti, il datore di lavoro può
pretendere legittimamente dall’altro l’adempimento dell’intera
prestazione. La contrattazione
individuale o collettiva può comunque disciplinare questo aspetto con modalità
differenti. Niente dice la circolare con riferimento al caso di un lavoratore coobbligato assente
per malattia o infortunio. È possibile ipotizzare due soluzioni per questo
aspetto:
1) il datore di lavoro non è legittimato a pretendere la prestazione dall’altro
contraente, in quanto la causa dell’assenza non è a lui imputabile (art.1218 c.c.), così
come avviene nella legislazione tedesca (dove la sostituzione è ammessa solo in casi di
necessità ed urgenza);
2) in virtù dell’obbligazione solidale, l’altro contraente è tenuto a completare l’orario
di lavoro, così come stabilito ad esempio in un verbale di accordo del 13 aprile 1999
siglato da Unindustria, CISL- CIGL a Treviso. In questo caso sarebbe opportuno prevedere
una maggiorazione retributiva per l’orario eccedente quello previsto dalle percentuali
contrattuali per il singolo lavoratore.
La retribuzione di ogni lavoratore viene determinata in base alle ore
effettivamente prestate. Il calcolo dei contributi previdenziali deve essere effettuato in via
consuntiva, con
cadenza mensile, con eventuali conguagli a fine anno e non
preventivamente.
La circolare non interviene a regolamentare l’ipotesi di risoluzione del contratto da parte di uno solo dei
contraenti, lasciando all’autonomia delle parti la disciplina di questo delicato
aspetto. Si possono ipotizzare diverse soluzioni per il recesso dal contratto da parte di un
lavoratore:
a) risoluzione del contratto anche per l’altro
contraente, in quanto il contratto di job
sharing è stato assunto in solido dai due (o più) contraenti. Nel caso di silenzio del
contratto, questa appare l’ipotesi da accogliere;
b) prosecuzione del rapporto con l’altro contraente. Questo implica la stipulazione di
un contratto di lavoro subordinato e non più di job sharing, al fine di coprire tutte le ore
previste dal precedente contratto. È ipotizzabile anche una prosecuzione a tempo
parziale,
con orario pari alla percentuale assegnata al lavoratore rimasto. In ogni
caso, questa
soluzione richiede il consenso di entrambe le parti, che può essere dato in sede di
stipulazione del contratto di job sharing, inserendo un’apposita clausola che disciplini
questo aspetto;
c) prosecuzione del rapporto con l’altro contraente, a patto che le parti
individuino un altro soggetto in sostituzione del contraente che ha recesso il
contratto. Anche in questo caso è richiesto il consenso di entrambe le
parti.
Le problematiche riguardanti inadempimenti contrattuali e sanzioni disciplinari
non sono contemplate nella circolare ministeriale. In caso di inadempienze
contrattuali, quali ritardi nell’inizio del lavoro, assenze
ingiustificate e abbandono ingiustificato del posto di lavoro, in virtù del legame fiduciario
che lega di due coobbligati, è imputabile ad entrambi i lavoratori. Diversa interpretazione deve essere invece accolta in merito all’applicazione di
sanzioni disciplinari, le quali sono imputabili unicamente al lavoratore responsabile delle
stesse. L’applicazione di una sanzione disciplinare non può però
ricadere negativamente sul datore di lavoro il quale, in caso sanzione comminata nella
forma di sospensione dal lavoro, può legittimamente pretendere dall’altro coobbligato
l’adempimento dell’intera obbligazione.
Il contratto di job sharing può risultare interessante per conciliare
gli impegni familiari dei lavoratori con quelli lavorativi, in quanto permette una razionalizzazione dei tempi
di lavoro, che vengono stabiliti dagli stessi lavoratori. Presume uno stretto legame
fiduciario tra i lavoratori coobbligati.
Per le imprese può risultare interessante in quanto, dalle esperienze riscontrate in altri
paesi dove questa tipologia contrattuale risulta già da tempo applicata
(es. Stati Uniti,
Paesi nordici, i lavoratori in job sharing contribuiscono a ridurre l’assenteismo dei
lavoratori, hanno una maggiore motivazione nel lavoro e, in conseguenza di
ciò,
offrono prestazioni particolarmente intense.
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