Non vengono considerati Portatori di
Handicap: gli invalidi per cause di: guerra,
servizio, lavoro (art. 2 L. 118/71).
Il D.L. n. 509/88 ha aggiunto che le minorazioni congenite o
acquisite, di cui all'art. 2 della
legge 118/71, "comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e
sensoriali che comportano un danno funzionale permanente".
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di
accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultra-sessantacinquenni che
abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 6
d.l. 509/88).
Ai fini della concessione della indennità di frequenza si considerano i minori di 18 anni con
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età
nonché i minori
ipoacustici (l. n. 289/90).
In Italia, i provvedimenti legislativi varati per favorire l'integrazione sociale dei
disabili, rispondono a precisi dettami costituzionali, gli art. 3 e 38 della nostra
costituzione.
Assistenza
Per assistenza si intendono una rete di interventi che favoriscono
l'integrazione sociale di quei cittadini che, a causa delle loro condizioni
psico-fisiche, si trovino in una condizione di svantaggio.
In coerenza con quanto espresso dall'art. 3 della
Costituzione: "è compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
limitano, di fatto, la
libertà e l'uguaglianza dei cittadini".
Tutte le prestazioni in seguito descritte, sono legate allo status di
invalido, status che deve
essere certificato dalle Istituzioni Pubbliche.
In Italia gli invalidi, per ragioni storiche, sono classificati a seconda della causa
invalidante.
Causa che può determinare anche una differenziazione di
prestazione.
Le categorie sono le seguenti:
invalidi civili (l. 118/71)
ciechi civili (l. 66/62)
sordomuti (l. 381/70)
invalidi di guerra
invalidi di servizio
invalidi del lavoro.
La popolazione dei disabili è composta, nella sua grande
maggioranza, da
invalidi civili (80% circa); abbiamo quindi scelto di trattare la legislazione che
riguarda questa categoria.
Prestazioni economiche
Si possono suddividere in prestazioni
continuative, prestazioni temporanee e una tantum. Le prestazioni continuative sono quelle erogate dal Ministero degli
Interni. Le prestazioni di carattere straordinario o temporaneo sono erogate dagli Enti
Locali e solitamente consistono in un contributo a sostegno del nucleo
familiare. Con l'entrata in vigore della legge n.104/92, viene prevista una serie di interventi per
persone colpite da handicap e riconosciute, in base all'art. 4 della legge su
citata,
in stato di gravità.
Assistenza Domiciliare
Prestazione prevista dall'art. 9 della legge 104/92 di competenza delle USL o dei
servizi sociali dei comuni.
Presidi Sanitari
Per i disabili gravi con patologie che necessitano di ausili sanitari in modo
continuativo (pannolini, cateteri, garze, sedie a rotelle, ecc...) le Usl di diverse
Regioni concedono un certo quantitativo di detti ausili a titolo gratuito, o
contribuiscono al loro acquisto.
Prestazioni Specialistiche e Cure Termali
Sono esenti dal ticket tutti gli invalidi indicati
precedentemente, e sono esonerati
dal pagamento della quota fissa gli invalidi al 100%.
Permessi
L'art. 33 della legge 104/92 prevede permessi, per i genitori che
lavorano, per
assistere il figlio, anche se adottivo, portatore di handicap e in stato di
gravità.
Tale articolo si suddivide in commi che prevedono
casistiche diverse;
1°comma:
prevede che la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, ha diritto al
prolungamento del periodo di aspettativa facoltativa (art. 7 legge 1204/71), sino al
compimento del terzo anno di età del bambino. Durante tale periodo di astensione dal lavoro ha diritto ad una indennità pari al 30%
della retribuzione, con le modalità stabilite dal sopra citato articolo di legge della
1204/71.
2°comma:
stabilisce il diritto della lavoratrice madre o del lavoratore padre ad
usufruire, in
alternativa alla aspettativa di cui al 1° comma, di 2 ore di permesso giornaliero
retribuito. Il diritto decade se il figlio è ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.
3°comma:
stabilisce che successivamente al compimento del terzo anno di età i soggetti di
cui ai commi precedenti hanno diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensile
(permessi fruibili anche in modo frazionato per orario), sempre che il disabile da
assistere non sia ricoverato in istituti specializzati. Possono usufruire dei permessi anche parenti o affini entro il terzo
grado, purché conviventi.
Diritti Previdenziali per i Disabili
Per usufruire delle agevolazioni e dei benefici
previsti dalla Legge 104/92 è indispensabile il riconoscimento dello stato di gravità
dell' Handicap, attraverso domanda da inoltrare all'apposita Commissione istituita presso
l'USL. Ottenuto il riconoscimento, per beneficiare dei
permessi, serve specifica
domanda da inoltrare all'INPS e al datore di lavoro, da rinnovare
annualmente.
Congedi Familiari
I periodi di congedo per motivi famigliari concernenti l'assistenza e cura di
disabili in misura non inferiore all80%, successivi al 01/01/1994, possono
essere riscattati ai fini pensionistici, purché
non siano coperti da Assicurazione.